Cassazione Penale, Sentenza n. 146/2023 del 05/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva respinto il reclamo avverso la sanzione disciplinare (ammonimento) irrogata per aver effettuato un "saluto" ad altro detenuto. Contestava che: 1) l'art. 69, comma 6, lett. a), Ord. pen. fosse incostituzionale perché impedisce al magistrato di sorveglianza di valutare il merito dei provvedimenti disciplinari più lievi (violazione artt. 3, 24, 97 Cost.); 2) la qualificazione del "saluto" come forma di comunicazione vietata fosse illegittima e non ricondicibile all'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f), e che l'art. 77, n.16) del d.P.R. 230/2000 (norma disciplinare in bianco) fosse stato applicato in modo errato rispetto ai limiti di prevedibilità e chiarezza. Il ricorrente citava precedenti di legittimità secondo cui il mero saluto sarebbe neutro e non comunicazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondata la questione costituzionale relativa all'art. 69, comma 6, lett. a), richiamando precedenti che limitano il sindacato del magistrato di sorveglianza sul merito per sanzioni diverse dall'isolamento o esclusione dalle attività comuni. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto legittima l'applicazione dell'art. 77, n.16) del Regolamento in connessione con l'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f), Ord. pen., affermando che il "saluto" rientra nel più ampio concetto di "comunicazione" e che la valutazione se si tratti del "mero saluto" (neutro) è questione di merito, quindi preclusa in questa sede. Conseguentemente il ricorso è stato respinto; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f), Ord. pen.
la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità...
La Corte ha ritenuto che il divieto di "comunicare" previsto dal 41-bis comprenda, nella sua accezione generale, anche forme elementari di relazione come il "saluto", specie se idonee a veicolare messaggi o a selezionare interlocutori
art. 77, comma 1, n. 16), d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230
consente l'irrogazione di una sanzione per qualunque inosservanza di ordini o prescrizioni ovvero anche solo per l'ingiustificato ritardo nell'esecuzione di essi
È norma disciplinare in bianco che può reggere la sanzione quando collegata a una disposizione primaria sufficientemente chiara (qui l'art. 41-bis); la Corte ritiene applicabile la disposizione per punire il comportamento contestato
art. 69, comma 6, lett. a), Ord. pen.
provvede ... sui reclami dei detenuti ... concernenti "le condizioni di esercizio del potere disciplinare, la costituzione e la competenza dell'organo disciplinare, la contestazione degli addebiti e la facoltà di discolpa; nei casi di cui all'art. 39, comma 1, numeri 4 e 5, è valutato anche il merito dei provvedimenti adottati"
La norma limita il sindacato del magistrato di sorveglianza in materia di sanzioni disciplinari meno gravi, riservando la valutazione di merito solo per le ipotesi più gravi; la Corte conferma la legittimità di tale limitazione
art. 35-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 (richiamata)
Richiamata come riferimento procedurale per i reclami e per il campo di sindacato del magistrato di sorveglianza
art. 39, comma 1, Ord. pen. (richiamato)
Distinzione tra tipologie di provvedimenti per i quali è consentito il sindacato di merito (numeri 4 e 5 indicano le ipotesi più gravi)
Costituzione e Convenzioni internazionali (artt. 3, 24, 97, 113 Cost.; art. 6 CEDU citati nel ricorso)
La Corte ha respinto le censure costituzionali e di conformità al CEDU, richiamando la propria giurisprudenza che ritiene compatibile la limitazione del sindacato del magistrato di sorveglianza per le sanzioni minori
Massime di principio
- Il magistrato di sorveglianza ha sindacato limitato (profili di legittimità e procedurali) sulle sanzioni disciplinari meno gravi; la valutazione di merito su tali sanzioni è normalmente preclusa e può essere compiuta solo per le sanzioni più gravi previste dall'art. 39.
- Il "saluto" tra detenuti può rientrare, a seconda del contesto, nel concetto ampio di "comunicazione" vietata dall'art. 41-bis; se il saluto è accompagnato da elementi che ne suggeriscono un contenuto identificativo o un messaggio occulto (richiamo al nome, uso di diminutivi, selezione delle persone), può essere sanzionabile.
- Le cosiddette "norme disciplinari in bianco" (es. art. 77, n.16) sono legittime purché ancorate a una disposizione primaria sufficientemente chiara che delimiti le condizioni di esercizio del potere disciplinare e renda prevedibili le conseguenze dell'inosservanza.
- Per impugnare efficacemente una sanzione fondata su comportamenti 'neutri' (come un saluto), è strategico dimostrare concrete circostanze di fatto che neghino la valenza comunicativa (assenza di riferimento nominativo, contesto privo di elementi identificativi o di significato nascosto) o l'omogeneità con il divieto previsto dalla norma primaria.
- La correttezza formale della procedura disciplinare (contestazione, notifica, motivazione che indichi la norma violata) è elemento fondamentale e, se regolare, limita le censure di mera insufficienza motivazionale; per le sanzioni lievi la segnalazione della norma violata può essere considerata motivazione sufficiente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 76/2023 del 05/01/2023
- Sentenza penale · 5 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 77/2023 del 05/01/2023
- Sentenza penale · 5 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 78/2023 del 05/01/2023
- Sentenza penale · 5 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 79/2023 del 05/01/2023
- Sentenza penale · 5 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 80/2023 del 05/01/2023
- Sentenza penale · 5 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 81/2023 del 05/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →