Sentenza n. 649/2026 - Firenze, Sezione 1
per l'accertamento e la declaratoria del diritto dei Signori -OMISSIS- in quanto militari posti in quiescenza per “Fisica Inabilità” alla rideterminazione in parte qua dell'indennità di buonuscita con l'inclusione nella relativa base di calcolo anche dei sei scatti stipendiali ex art 1911 del d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 e art. 4 dlgs 165/1997; e per la condanna, dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale al pagamento delle somme dovute all'esito della riliquidazione del trattamento di fine servizio con il computo nella base di calcolo anche di sei scatti stipendiali, oltre interessi e rivalutazione dal dì dovuto a quello dell'effettivo pagamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata riliquidazione del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo
Esito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, già dipendenti della Marina Militare e collocati in quiescenza per fisica inabilità, hanno chiesto l’accertamento del diritto alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita e la condanna dell’INPS al pagamento delle differenze, sostenendo che i sei scatti stipendiali previsti dall’art. 1911 del d.lgs. 66/2010 e dall’art. 4 del d.lgs. 165/1997 dovessero essere computati anche in favore del personale delle Forze Armate collocato a riposo per inabilità. Hanno dedotto che l’art. 1911 non avrebbe limitato il beneficio alle sole Forze di polizia e hanno prospettato una lettura costituzionalmente orientata, richiamando la presunta disparità di trattamento rispetto al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare. In memoria hanno inoltre sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1911, comma 3, del d.lgs. 66/2010 in riferimento agli artt. 3, 32 e 38, comma 2, Cost., assumendo che il beneficio costituisca anche una forma di tutela economica per chi sia costretto ad abbandonare anticipatamente il servizio per ragioni di salute. L’INPS ha contestato le pretese e chiesto il rigetto.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha rilevato che l’art. 11 della legge 231/1990, già riferito ai sottufficiali delle Forze Armate, è stato abrogato e sostituito dall’art. 1911 del d.lgs. 66/2010. Il comma 3 di tale disposizione stabilisce espressamente che l’art. 6-bis del d.l. 387/1987 continua ad applicarsi al solo personale delle Forze di polizia a ordinamento militare, categoria nella quale rientrano Carabinieri e Guardia di Finanza, ma non le Forze Armate. Il giudice ha escluso che il primo e il secondo comma dell’art. 1911 fondino il diritto invocato: tali disposizioni riguardavano specifiche ipotesi di attribuzione dei sei aumenti periodici collegate a promozioni o particolari condizioni di cessazione dal servizio, alcune delle quali abrogate dalla legge 190/2014 e comunque non ricorrenti nel caso concreto. La scelta legislativa di mantenere il beneficio per le sole Forze di polizia a ordinamento militare è stata ritenuta espressa e giustificata dalla peculiarità delle relative funzioni, non omogenee rispetto a quelle delle restanti Forze Armate. Sono state pertanto escluse anche le prospettate questioni di incostituzionalità, non ravvisandosi una disparità irragionevole né una violazione delle garanzie costituzionali invocate. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 1911 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l'articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del d.l. 387/1987 continua ad applicarsi al solo personale delle Forze di polizia a ordinamento militare e non al personale delle Forze Armate.
art. 6-bis d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito dalla legge 20 novembre 1987, n. 472
La disciplina dei sei scatti stipendiali ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio è richiamata dall’art. 1911, comma 3, del d.lgs. 66/2010 esclusivamente per il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare.
art. 16 legge 1 aprile 1981, n. 121
La nozione di Forze di polizia comprende le Forze di polizia a ordinamento civile e militare, ma esclude le Forze Armate.
art. 11 legge 8 agosto 1990, n. 231
La precedente disciplina che estendeva il beneficio dei sei scatti ai sottufficiali delle Forze Armate è stata abrogata e sostituita dall’art. 1911 del d.lgs. 66/2010.
art. 4 d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165
È richiamato dai ricorrenti quale fondamento della pretesa, ma non è ritenuto idoneo a estendere al personale delle Forze Armate il beneficio previsto dalla disciplina vigente.
art. 1, comma 258, legge 23 dicembre 2014, n. 190
Ha abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio, le disposizioni relative a specifiche promozioni collegate al beneficio previsto dall’art. 1911, incidendo sulle corrispondenti condizioni legittimanti.
art. 3 Cost.
La prospettata violazione del principio di eguaglianza è stata esclusa, poiché le funzioni delle Forze di polizia a ordinamento militare non sono ritenute omogenee a quelle delle restanti Forze Armate.
art. 32 Cost.
La norma è stata invocata dai ricorrenti, ma il giudice non ha ravvisato una lesione costituzionale derivante dall’esclusione del beneficio.
art. 38, comma 2, Cost.
La norma è stata invocata quale parametro della tutela previdenziale, ma il giudice ha escluso che l’art. 1911 determini una violazione costituzionale.
Massime di principio
- L’art. 1911, comma 3, del d.lgs. 66/2010, nel disporre la perdurante applicazione dell’art. 6-bis del d.l. 387/1987, limita il beneficio dei sei scatti stipendiali al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare e non lo estende al personale delle Forze Armate appartenente a corpi che non sono qualificabili come Forze di polizia.
- La nozione legislativa di Forze di polizia comprende i corpi a ordinamento civile e militare individuati dall’art. 16 della legge 121/1981, ma non comprende le Forze Armate; pertanto, il personale delle Forze Armate non può ottenere il beneficio dei sei scatti sulla base del solo richiamo all’art. 1911 del d.lgs. 66/2010.
- La scelta legislativa di riservare specifici benefici di fine servizio alle Forze di polizia a ordinamento militare non viola di per sé il principio di eguaglianza quando sia giustificata dalla peculiarità delle funzioni e dalla non omogeneità dei compiti rispetto alle altre categorie delle Forze Armate.
- Le disposizioni dell’art. 1911, commi 1 e 2, del d.lgs. 66/2010 attribuiscono il beneficio in relazione a specifiche ipotesi di promozione o cessazione dal servizio; non consentono di riconoscerlo al personale collocato a riposo per fisica inabilità quando manchino le condizioni normative previste.
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