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Ordinanza

Ordinanza n. 3798/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell’ordinanza del Ministero dell’Istruzione, prot. n. m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti.R.0000027.16-02-2026, recante “Procedure di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, ivi incluse le tabelle di valutazione titoli allegate, in ogni parte contrastante con il diritto e l’interesse di parte ricorrente, in particolare nella parte in cui all’art. 16, comma 6 prescrive che “Il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina” così determinando l’attribuzione del punteggio relativo alla valutazione del titolo suindicato soltanto a chi ha svolto il servizio miliare/civile in costanza di nomina;

Giustizia amministrativa202604859

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026 sulle procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto per il biennio 2026-2028, nella parte relativa alla valutazione del servizio militare e del servizio sostitutivo assimilato, subordinata alla prestazione in costanza di nomina

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, l'ordinanza ministeriale che disciplina l'aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto per il biennio 2026-2028. La censura principale riguarda la previsione secondo cui il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge sono interamente valutabili soltanto se prestati in costanza di nomina. I ricorrenti, avendo svolto servizio civile nazionale volontario non in costanza di nomina, hanno contestato la subordinazione della valutazione del servizio civile al requisito della costanza di nomina e la conseguente attribuzione del punteggio soltanto ai soggetti che abbiano svolto il servizio militare o civile in costanza di nomina. Con memoria del 3 luglio 2026 sono stati formulati ulteriori motivi, la cui ammissibilità è stata posta in dubbio per la mancata rituale notificazione alle altre parti costituite ai sensi dell'art. 43 c.p.a.; è stata inoltre prospettata un'applicazione discriminatoria della clausola, non ancora concretamente verificatasi poiché le nuove graduatorie non erano state approvate.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto di adeguato fumus boni iuris. In sede di sommario esame, ha rilevato che l'ordinanza ministeriale impugnata, diversamente dalla precedente ordinanza n. 88/2024, non equipara il servizio civile nazionale volontario al servizio militare di leva o al servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio di leva. Per chi ha svolto il servizio civile nazionale o universale, l'ordinanza prevede invece una riserva di posti. Tale scelta non è apparsa, allo stato, irragionevole o illogica ed è stata ricondotta alla discrezionalità amministrativa nella determinazione dei criteri di formazione delle graduatorie. Il giudice ha ritenuto non pertinente la giurisprudenza richiamata dai ricorrenti, riguardante la diversa riserva prevista per il servizio civile universale dall'art. 18, comma 4, d.lgs. 40/2017: l'equiparazione tra servizio civile nazionale e universale considerata in quella giurisprudenza si fonda sul requisito della volontarietà, elemento che il TAR ha ritenuto non comune al servizio militare di leva e al servizio civile sostitutivo assimilato per legge al servizio di leva. Gli ulteriori motivi non sono stati esaminati nel merito, sia per i dubbi sulla loro rituale proposizione, sia perché non risultava ancora un'applicazione discriminatoria della clausola. La misura cautelare è stata quindi negata. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare, sulla quale il TAR ha pronunciato respingendo l'istanza per insufficienza del fumus boni iuris.

  • art. 43 c.p.a.

    Richiamato con riguardo ai dubbi di ammissibilità degli ulteriori motivi formulati con memoria non ritualmente notificata alle altre parti costituite.

  • art. 18, comma 4, d.lgs. 40/2017

    La giurisprudenza richiamata dai ricorrenti, relativa alla riserva per il servizio civile universale, è stata ritenuta non pertinente rispetto alla diversa questione della valutazione del servizio nelle graduatorie.

  • art. 16, comma 6, ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026

    Il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina

    La disposizione limita la valutazione integrale del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato ai servizi prestati in costanza di nomina; il TAR, in sede cautelare, non ha ravvisato manifesta irragionevolezza nella mancata equiparazione del servizio civile nazionale volontario.

  • art. 12, comma 14, ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026

    Prevede una riserva di posti in favore dei soggetti che abbiano svolto il servizio civile nazionale o il servizio civile universale, elemento valorizzato dal TAR per escludere, allo stato, l'irragionevolezza della disciplina.

  • artt. 2097 e seguenti cod. ord. mil.

    Richiamati per distinguere il servizio militare di leva dal servizio civile volontario, con riguardo alla diversa natura del servizio militare obbligatorio.

  • art. 1 l. 8 luglio 1998, n. 230

    concorr[e], in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla difesa della Patria con mezzi ed attività non militari

    Richiamato per qualificare il servizio civile sostitutivo come alternativo al servizio militare obbligatorio e distinguerlo dal servizio civile volontario.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la scelta ministeriale dei criteri di valutazione dei titoli nelle graduatorie scolastiche non può essere sospesa in assenza di un adeguato fumus boni iuris; la verifica resta limitata alla manifesta irragionevolezza o illogicità della disciplina.
  • La mancata equiparazione, ai fini del punteggio nelle graduatorie, tra servizio civile nazionale volontario e servizio militare di leva o servizio sostitutivo assimilato per legge non appare manifestamente irragionevole quando l'amministrazione valorizzi il servizio civile nazionale e universale mediante una distinta riserva di posti.
  • La giurisprudenza relativa all'equiparazione tra servizio civile nazionale e servizio civile universale non è automaticamente estensibile alla valutazione del servizio civile volontario come servizio militare di leva o servizio sostitutivo assimilato, quando le fattispecie normative perseguano finalità e presupposti differenti.
  • La deduzione di un'applicazione discriminatoria di una clausola contenuta nei criteri di formazione delle graduatorie non è sufficiente, in sede cautelare, se la discriminazione non si è ancora concretamente verificata per la mancata approvazione delle graduatorie cui la clausola dovrebbe applicarsi.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaLegittimazione e interesse a ricorrere

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