Parere n. 177/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto con deposito diretto ex art. 11, d.P.R. n. 1199/1971, dai signori Carlotta Sembenini, Fabiana Innocenzi, Luigi Mannacio, Lodovico Bosotti Gianmaria, Salvatore Pistritto, Benedetta Andreani, Marco Ratano, Chiara Sapienza, Elisa Sciarrotta e Manuela Re contro il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (ora Ministero dell’università e della ricerca), l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, l’Università degli Studi di Chieti, l’Università degli Studi di Milano, l’Università degli Studi di Napoli Federico II, l’Università degli Studi di Sassari, l’Università degli Studi di Verona, l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, l’Università degli Studi di Padova e l’Università degli Studi di Perugia per l’annullamento: a) della graduatoria unica del concorso per l’ammissione ai corsi di laurea in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per l’anno accademico 2013/14, nella quali sono risultati collocati oltre l’ultimo posto utile, e quindi non ammessi al corso, e dei successivi scorrimenti, nella parte in cui non sono state considerate le loro iscrizioni; a1) dei decreti ministeriali di approvazione della graduatoria e delle prove di concorso della sede universitaria presso la quale ognuno di loro ha svolto la prova di accesso; a2) del D.M. 986 del 29 novembre 2013, che ha definito le procedure di applicazione dell’art. 20 del D.L. 104/2013, nella parte in cui esclude il soprannumero di coloro che avrebbero ottenuto l’ammissione ove si fosse provveduto alla celebrazione del concorso con l’attribuzione del bonus tenendo così conto, in fase di ammissione in soprannumero, delle rinunce e degli scorrimenti previsti dalla lex specialis del concorso; a3) della graduatoria “bonus” del 18 dicembre 2013 del concorso per l’ammissione ai corsi di laurea in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per l’a.a. 2013/2014, nella quale essi sono stati collocati oltre l’ultimo posto; b1) dei verbali della commissione del concorso dell’Ateneo ove ciascuno di esso ha svolto la prova di ammissione e di quelli della delle sottocommissioni d’aula, in particolare in cui viene dato atto che i commissari hanno ordinato che la prova venisse svolta con la loro carta d’identità esposta sul banco, nonché nella parte in cui si dà atto che i commissari hanno verificato la concordanza fra i dati contenuti nella scheda anagrafica e il documento d’identità; b2) della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal Cineca nella parte in cui risulta impresso il codice segreto alfanumerico sotto il codice a barre tanto nella scheda anagrafica, quanto nel questionario personalizzato delle domande e nella scheda risposte, nonché della nota M.I.U.R. 13 agosto 2013, prot. 17757, nella parte in cui ordina agli Atenei di far si che “il Responsabile d’aula invita i candidati a compilare prioritariamente la scheda anagrafica, a sottoscriverla e disporla accanto al documento di identità per verificare che non siano avvenuti scambi di plichi tra i candidati”; di tutti gli atti anche non conosciuti che hanno determinato il Ministero e gli Atenei intimati a violare le regole dell’anonimato con l’apposizione di carte d’identità sul banco, annotazioni con codici con il nome di ingresso e all’uscita, cartellini sul petto e sul banco, richieste di consegnare gli atti in ordine alfabetico e altre forme di identificazione delle regole dell’anonimato; c1) della prova di ammissione predisposta dalla commissione e, in particolare, dei quesiti meglio specificati in atti e nelle perizie sempre in atti, solo nella parte in cui pregiudicano la loro collocazione e, in particolare, dei quesiti nn. 1, 3, 8, 11, 16, 23, 26, 30, 34, 43, 45, 49, 50 e 51; c2) dei verbali delle predette commissioni, nonché degli atti, ancorché non conosciuti, con i quali la commissione stessa ha individuato i sessanta quesiti, resi noti per la prima volta ai candidati il 9 settembre 2013; c3) del provvedimento non conosciuto con cui si è attribuito alla domanda n. 45 una doppia risposta corretta; d) dell’art. 10, comma 1, del DM 499 del 12 giugno 2013, nella parte in cui viene dichiarata la non idoneità dei candidati con punteggi più bassi di 20; d1) di tutti gli atti anche pregressi e successivi non conosciuti; e) della nota del M.I.U.R. del 7 gennaio 2013 secondo cui non risulterebbe esistente alcun provvedimento circa la decisione di abbonare l punteggio della domanda n. 45; della schermata tratta dal sistema della Sapienza Infostud ed in atti ove ognuno di essi è classificato come “inquisito-ricorrente TAR” e degli atti presupposti non conosciuti; f) del diniego tacito di non ammissione; g) di tutti gli atti precedenti, successivi, connessi, anche non conosciuti nonché per l’accertamento del loro diritto ad essere ammessi al corso di laurea dii cui si tratta e del diritto al risarcimento dei danni subiti e subendi e per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle amministrazioni intimate a disporre la loro ammissione al corso di laurea e al pagamento delle somme dovute a titolo di risarcimento dei danni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della graduatoria e degli atti della prova di ammissione ai corsi di laurea in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria, nonché richiesta di ammissione e risarcimento del danno
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
I ricorrenti, partecipanti alla prova di ammissione ai corsi di laurea in Medicina e chirurgia per l’anno accademico indicato negli atti, hanno contestato la graduatoria, gli scorrimenti, i decreti ministeriali e universitari, le modalità di svolgimento della prova e la disciplina applicata. Le censure riguardavano, tra l’altro, la violazione dell’anonimato e della segretezza della prova, l’identificazione dei candidati mediante documenti e codici, l’irregolare verbalizzazione delle operazioni concorsuali, l’errata formulazione o valutazione di alcuni quesiti, l’attribuzione di una doppia risposta corretta al quesito n. 45, la soglia di idoneità, il computo del valore percentile e la mancata ammissione in soprannumero. Era stata inoltre proposta domanda cautelare, richiesta di ammissione al corso, domanda risarcitoria e domanda di stabilizzazione degli effetti dell’ammissione cautelare. Nel corso del procedimento è emerso che alcuni ricorrenti avevano conseguito la laurea, uno aveva rinunciato agli studi e per altri non erano state acquisite notizie utili sulla loro posizione.
Il parere
La Sezione non ha esaminato nel merito le censure relative alla graduatoria, alle modalità della prova e ai singoli quesiti. Ha ritenuto che il ricorso fosse improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quanto ai ricorrenti per i quali non erano state reperite o fornite notizie utili sulla posizione rispetto alla controversia, ovvero risultava la rinuncia al proseguimento degli studi. Ha invece dichiarato cessata la materia del contendere nei confronti dei ricorrenti che avevano conseguito il titolo di laurea, essendo venuto meno l’interesse alla decisione sull’ammissione al corso. Il parere cautelare del 2015, con ammissione temporanea ai corsi, non è stato quindi trasformato in una decisione di merito favorevole.
Osservazioni
Sopravvenuta carenza di interesse
Il ricorso è dichiarato improcedibile nei confronti dei ricorrenti per i quali non sono state reperite o fornite notizie utili a definire la loro posizione rispetto alla controversia, nonché nei confronti della ricorrente che aveva rinunciato al proseguimento degli studi.
Cessazione della materia del contendere
La materia del contendere è dichiarata cessata nei confronti dei ricorrenti che, a seguito dell’ammissione cautelare e della prosecuzione degli studi, avevano conseguito il titolo di laurea, rendendo non più attuale l’interesse all’ammissione al corso.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. 1199/1971
deposito diretto al Consiglio di Stato
La disposizione è richiamata quale base procedurale del deposito diretto del ricorso straordinario.
art. 30, comma 2, c.p.a.
condanna in forma specifica
È richiamato dai ricorrenti quale fondamento della domanda di ammissione al corso e di risarcimento in forma specifica, ma la domanda non viene esaminata nel merito.
art. 3 Cost.
Richiamato dai ricorrenti in relazione ai principi di uguaglianza, trasparenza e correttezza della procedura concorsuale; la Sezione non esamina nel merito la censura.
art. 4 Cost.
Richiamato dai ricorrenti in relazione al diritto allo studio; la questione non viene esaminata nel merito.
art. 34 Cost.
Richiamato dai ricorrenti in relazione all’accesso all’istruzione; la questione non viene esaminata nel merito.
art. 97 Cost.
Richiamato dai ricorrenti in relazione ai principi di imparzialità e buon andamento nei pubblici concorsi; la Sezione non esamina nel merito le relative censure.
art. 4 l. 264/1999
Richiamato dai ricorrenti in materia di accesso programmato ai corsi universitari; la questione non viene esaminata nel merito.
art. 10, comma 1, d.m. 12 giugno 2013, n. 449
Impugnato nella parte relativa alla non idoneità dei candidati con punteggio inferiore a 20; la Sezione non esamina la censura.
art. 7 d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla segretezza della prova concorsuale; la questione non viene esaminata nel merito.
art. 14 d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487
Richiamato dai ricorrenti in relazione alle modalità di svolgimento dei concorsi; la questione non viene esaminata nel merito.
art. 1 l. 241/1990
Richiamato dai ricorrenti in relazione ai principi dell’azione amministrativa e alla verbalizzazione delle operazioni; la censura non viene esaminata nel merito.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario, la sopravvenuta perdita dell’interesse concreto e attuale alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso, anche quando l’interesse venga meno durante la procedura consultiva.
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando, per effetto di eventi sopravvenuti, la pretesa sostanziale dedotta in giudizio risulti integralmente soddisfatta o non sia più attuale; nel caso dell’ammissione a un corso universitario, il conseguimento del titolo di laurea rende non più utile una decisione sull’ammissione.
- La valutazione della sopravvenuta carenza di interesse può fondarsi sulle informazioni acquisite dall’amministrazione e sulle dichiarazioni della parte, quando tali elementi siano stati portati a conoscenza degli interessati e non siano stati contestati nel procedimento.
Ricorso straordinario sulle prove di ammissione a Medicina
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da candidati non collocati in posizione utile nella graduatoria per l’ammissione ai corsi di laurea in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria. Il ricorso era rivolto contro la graduatoria, gli scorrimenti, i decreti ministeriali e universitari, i verbali delle commissioni, le modalità di identificazione dei candidati, alcuni quesiti della prova, la soglia di idoneità e il diniego di ammissione.
Censure proposte
I ricorrenti avevano dedotto numerose violazioni della disciplina concorsuale e dei principi costituzionali in materia di pubblici concorsi e diritto allo studio. In particolare, contestavano:
- la violazione della regola dell’anonimato e della segretezza della prova, per l’esposizione dei documenti di identità e per ulteriori modalità di identificazione dei candidati;
- l’irregolare verbalizzazione delle operazioni concorsuali e il difetto di trasparenza;
- la formulazione e la valutazione di specifici quesiti, compresa l’attribuzione di una doppia risposta corretta al quesito n. 45;
- la soglia di non idoneità fissata per i punteggi inferiori a 20;
- l’errato computo del valore percentile;
- la mancata ammissione in soprannumero e la mancata considerazione delle rinunce e degli scorrimenti;
- la domanda di ammissione al corso, anche in forma specifica, e il risarcimento dei danni.
Fase cautelare e sviluppi successivi
Con il parere n. 131/2015 è stata accolta la domanda cautelare, disponendo l’ammissione temporanea dei ricorrenti al corso di laurea fino alla decisione di merito. Il parere è stato successivamente corretto quanto all’identificazione di uno dei ricorrenti.
Nel prosieguo, alcuni ricorrenti hanno chiesto di stabilizzare gli effetti dell’ammissione cautelare, rappresentando di essere stati immatricolati, di aver conseguito la laurea o di essere prossimi al completamento degli studi. La Sezione ha quindi richiesto al Ministero di fornire informazioni sull’eventuale sopravvenuta carenza di interesse o su altre cause di improcedibilità.
Informazioni acquisite dal Ministero
La relazione ministeriale ha riferito che diversi ricorrenti avevano conseguito la laurea o risultavano iscritti agli ultimi anni del corso. È stato inoltre riferito che una ricorrente aveva rinunciato alla prosecuzione degli studi e che, per altri ricorrenti, non erano state reperite informazioni utili sulla loro situazione.
La relazione è stata trasmessa alla difesa dei ricorrenti, senza che risultassero formulate osservazioni o controdeduzioni idonee a contestarne i contenuti.
Valutazione del Consiglio di Stato
La Sezione ha ritenuto pienamente assicurato il contraddittorio e ha deciso il ricorso esclusivamente sulla base delle circostanze sopravvenute, senza esaminare le numerose censure di merito relative alla prova, alla graduatoria e agli atti ministeriali e universitari.
Per i ricorrenti che avevano conseguito il titolo di laurea è stata ravvisata la cessazione della materia del contendere, poiché il conseguimento del titolo rendeva non più attuale l’interesse all’ammissione al corso oggetto della controversia.
Per i ricorrenti rispetto ai quali non erano state acquisite o fornite notizie utili sulla posizione controversa, nonché per la ricorrente che aveva rinunciato agli studi, è stata invece ravvisata la sopravvenuta carenza di interesse, con conseguente improcedibilità del ricorso.
Esito
La Sezione ha espresso l’avviso che il ricorso dovesse essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e, quanto agli altri ricorrenti, per cessazione della materia del contendere. Non è stata quindi resa una pronuncia di accoglimento o di rigetto sulle contestazioni relative alla legittimità della procedura di ammissione.
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