Parere n. 176/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla signora -OMISSIS- contro il Comune di -OMISSIS- e nei confronti del sig. -OMISSIS-, per l’annullamento del «bando di concorso pubblico per titoli e d esami per la copertura di due posti a tempo indeterminato pieno “istruttore agente di polizia locale” – Categoria C presso i Comuni di -OMISSIS- e -OMISSIS-” pubblicato dal Comune di -OMISSIS- (-OMISSIS-) il 2 marzo 2022 (con data 1° marzo 2022) e di ogni altro atto successivo […] compreso l’art. 10 del Regolamento comunale di Concorsi e delle altre procedura di assunzione del Comune di -OMISSIS- nella parte in cui eventualmente impone un limite di anzianità di servizio ai profili professionali di “ingresso” nella P.A. […]».
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del bando di concorso pubblico aggregato per la copertura di due posti a tempo indeterminato di istruttore agente di polizia locale, nonché degli atti successivi e della disposizione regolamentare comunale relativa ai requisiti di accesso.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato il bando pubblicato il 1° marzo 2022 e ripubblicato il giorno successivo, contestando, da un lato, la previsione del requisito di almeno diciotto mesi di servizio negli ultimi otto anni quale agente di polizia locale o in corpi di polizia e, dall’altro, la modifica intervenuta tra il primo e il secondo bando, con la soppressione del requisito della patente di categoria A/A2, mantenendo il solo requisito della patente B. Ha inoltre dedotto la violazione delle regole comunali sui concorsi e dell’art. 10 del decreto-legge n. 44 del 2021, sostenendo che le prove si sarebbero svolte mediante una sola prova scritta e una prova orale, senza strumenti informatici o digitali. Il Ministero dell’interno ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, rilevando che la ricorrente non aveva presentato domanda di partecipazione e non aveva dimostrato il possesso dei requisiti richiesti.
Il parere
La Sezione ha ritenuto il ricorso inammissibile. In base alla giurisprudenza consolidata, il bando di concorso deve essere impugnato immediatamente soltanto quando contiene clausole immediatamente escludenti, ossia clausole che impediscono ex se la partecipazione dell’interessato. Negli altri casi, il bando deve essere impugnato insieme all’atto applicativo che concretamente individua il soggetto leso. Nel caso esaminato, la ricorrente non aveva presentato domanda di partecipazione, non aveva dimostrato di possedere né il requisito dei diciotto mesi di servizio né quello relativo alla patente di guida e aveva prospettato un interesse generale al rispetto della legalità del bando, non sufficiente a fondare l’interesse concreto e attuale al ricorso. La Sezione ha inoltre rilevato che, anche dopo l’eccezione ministeriale, la ricorrente non aveva chiarito la propria posizione soggettiva e aveva ribadito che la doglianza poteva essere proposta da chiunque. L’inammissibilità è stata quindi dichiarata senza esame sostanziale delle singole censure.
Osservazioni
Interesse a ricorrere e mancata presentazione della domanda
La ricorrente non ha presentato domanda di partecipazione al concorso e non ha dimostrato il possesso dei requisiti di accesso; pertanto non ha comprovato un interesse diretto, concreto e attuale all’annullamento del bando.
Impugnazione immediata del bando
L’impugnazione immediata del bando è ammessa solo in presenza di clausole immediatamente escludenti. In assenza di tale carattere, il bando deve essere impugnato unitamente all’atto applicativo che determina la concreta lesione.
Interesse generale al rispetto della legalità
Il mero interesse generale a che i bandi non siano modificati dopo la pubblicazione o siano conformi alla legge non sostituisce la necessaria dimostrazione di una lesione specifica della sfera giuridica del ricorrente.
Mancata prova dei requisiti di partecipazione
La ricorrente non ha chiarito se fosse in possesso del requisito dell’anzianità di servizio di diciotto mesi e del requisito relativo alla patente di guida; tale incertezza impedisce di individuare l’utilità concreta derivante dall’annullamento del bando.
Contraddittorietà della prospettazione
La ricorrente ha sostenuto sia l’illegittimità del requisito dell’anzianità sia che il bando originario contenesse clausole perfettamente legittime, mentre ha riconosciuto che la modifica riguardava soltanto il requisito relativo alla categoria della patente.
Norme richiamate
art. 97 Cost.
La ricorrente ha richiamato il principio di buon andamento e imparzialità a sostegno delle censure, ma il parere non ne esamina il merito per l’inammissibilità del ricorso.
art. 3, comma 1, l. 241/1990
art. 3 comam1, legge 241/19990
La disposizione è stata invocata per censurare il difetto di motivazione, ma la questione sostanziale non è stata esaminata.
art. 7 del Regolamento comunale dei concorsi
art. 7 del Regolamento comunale dei Concorsi
La ricorrente ha dedotto la violazione della disposizione con riferimento alle prove concorsuali; il parere non procede all’esame della censura.
art. 10 d.l. 1 aprile 2021, n. 44
art. 10 del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44
La disposizione è stata richiamata in relazione alle modalità di svolgimento delle prove e all’uso di strumenti informatici o digitali; la censura non è stata esaminata nel merito.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
La disposizione è stata posta a fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti private.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
La disposizione è stata richiamata, insieme all’art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, per la tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati.
art. 9 d.P.R. 1199/1971
Il parere è reso nell’ambito del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; la disposizione non è espressamente citata nel testo.
Massime di principio
- Il bando di concorso deve essere impugnato immediatamente soltanto quando contiene una clausola immediatamente escludente, cioè una prescrizione che impedisce ex se la partecipazione dell’interessato; negli altri casi l’impugnazione deve essere proposta insieme all’atto applicativo concretamente lesivo.
- L’interesse a impugnare un bando di concorso deve essere concreto, diretto e attuale e non può consistere nel mero interesse generale al rispetto della legge o alla regolarità della procedura.
- Chi impugna direttamente un bando deve allegare e dimostrare la propria posizione rispetto ai requisiti di partecipazione, poiché l’incertezza sul loro possesso impedisce di individuare l’utilità concreta derivante dall’annullamento.
- La mancata presentazione della domanda di partecipazione, unita alla mancata prova del possesso dei requisiti e alla prospettazione di un interesse riferito indistintamente a tutti i potenziali interessati, determina il difetto di interesse al ricorso.
Impugnazione di un bando per agente di polizia locale
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, si è pronunciato su un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una privata contro un Comune, avente a oggetto un bando di concorso aggregato per due posti a tempo indeterminato di istruttore agente di polizia locale.
Premesse e svolgimento della procedura
Il Comune aveva approvato e pubblicato il 1° marzo 2022 un primo bando. Il giorno successivo aveva pubblicato un secondo bando, giustificando la ripubblicazione con la necessità di correggere errori materiali.
Il primo bando richiedeva, tra l’altro:
- la patente B e la patente A o A2, salvo il caso di conseguimento della sola patente B prima del 26 aprile 1988;
- almeno diciotto mesi di servizio negli ultimi otto anni come agente di polizia locale o con qualifica corrispondente in corpi di polizia.
Il secondo bando aveva eliminato il requisito della patente A/A2, mantenendo il solo requisito della patente B.
Censure della ricorrente
La ricorrente ha contestato:
- la previsione del requisito dei diciotto mesi di anzianità di servizio, ritenendola ingiustificata e lesiva dei principi di cui all’art. 97 Cost.;
- la violazione del regolamento comunale sui concorsi e dell’art. 10 del d.l. n. 44 del 2021, sostenendo che le prove si fossero svolte mediante una prova scritta e una prova orale senza strumenti informatici o digitali;
- la modifica del bando relativa alla soppressione del requisito della patente A/A2, lamentando che coloro che avevano consultato soltanto il primo bando non sarebbero stati informati adeguatamente della modifica e che i primi classificati non avrebbero posseduto tale patente.
Eccezione di inammissibilità
Il Ministero dell’interno ha eccepito la carenza di interesse a ricorrere perché la ricorrente non aveva presentato domanda di partecipazione al concorso. Ha inoltre rilevato che il bando, in assenza di una clausola immediatamente escludente, non poteva essere impugnato autonomamente prima dell’adozione di un atto applicativo lesivo.
Valutazione del Consiglio di Stato
La Sezione ha preliminarmente ricordato il principio secondo cui l’impugnazione immediata del bando di concorso è necessaria soltanto per le clausole immediatamente escludenti, cioè per quelle prescrizioni relative ai requisiti di ammissione che impediscono direttamente la partecipazione dell’interessato.
Al di fuori di tale ipotesi, il bando deve essere impugnato insieme all’atto applicativo, perché soltanto quest’ultimo individua concretamente il soggetto leso e rende attuale la lesione. La Sezione ha richiamato, tra gli altri, Cons. Stato, Sez. VII, 10 maggio 2022, n. 3636, e Cons. Stato, Sez. VI, 25 febbraio 2019, n. 1266.
Nel caso concreto, la ricorrente non aveva presentato domanda di partecipazione e non aveva dimostrato il possesso dei requisiti richiesti. In particolare, non aveva chiarito se fosse in possesso:
- del requisito dei diciotto mesi di servizio;
- del requisito relativo alla patente di guida.
La mancata dimostrazione di tali elementi non consentiva di individuare quale utilità concreta e immediata avrebbe ottenuto dall’annullamento del bando.
Insufficienza dell’interesse generale
La ricorrente aveva sostenuto che la doglianza potesse essere proposta da chiunque avesse interesse a evitare modifiche del bando dopo la pubblicazione. La Sezione ha escluso che tale interesse generale possa fondare l’azione amministrativa.
La tutela giurisdizionale richiede che la decisione richiesta sia idonea ad assicurare direttamente e immediatamente l’utilità concretamente sottratta o negata al ricorrente. Non è sufficiente invocare genericamente il rispetto delle norme senza allegare una lesione riferibile alla propria sfera giuridica. È stato richiamato, in tal senso, Cons. Stato, Sez. III, 20 febbraio 2025, n. 1419.
Contraddittorietà della posizione dedotta
La Sezione ha inoltre rilevato una contraddittorietà nella prospettazione della ricorrente. Da un lato, ella aveva contestato la legittimità del requisito dell’anzianità di servizio; dall’altro, aveva affermato che il bando originario contenesse clausole perfettamente legittime. Il parere ha evidenziato che, secondo la stessa ricorrente, la modifica intervenuta tra i due bandi riguardava soltanto la categoria della patente richiesta.
Neppure dopo la relazione ministeriale, che aveva sollevato il problema dell’interesse a ricorrere, la ricorrente aveva precisato di possedere i requisiti di partecipazione.
Conclusione
Per tali ragioni, il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere dichiarato inammissibile, senza esaminare nel merito le censure relative all’anzianità di servizio, alle modalità delle prove e alla modifica del requisito della patente.
La Sezione ha infine disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare le parti private, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196 del 2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.
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