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Sentenza

Sentenza n. 9253/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione sull'istanza di rilascio del visto di ingresso per motivi di studio protocollata con numero n. 20250003220 in data 30.9.2025.

Giustizia amministrativa202600803

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento serbato sull’istanza di rilascio del visto di ingresso per motivi di studio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Consolato Generale d’Italia a Gerusalemme sull’istanza di visto per motivi di studio, protocollata il 30 settembre 2025, e per la condanna dell’Amministrazione a provvedere. L’Amministrazione ha eccepito la non validità della procura alle liti e ha rappresentato l’obiettiva difficoltà di istruire l’istanza, in ragione della chiusura degli uffici locali e della situazione di conflitto bellico dell’area. La ricorrente ha documentato il rilascio della procura mediante sottoscrizione e trasmissione telematica ai difensori, seguita, lo stesso giorno, dalla conferma in videocollegamento mediante esibizione del documento di identità, e ha ribadito il proprio interesse alla decisione, anche alla luce della sopravvenuta possibilità per gli studenti di raggiungere l’Italia per partecipare ai corsi di studio. Nel merito, il giudizio riguardava l’obbligo dell’Amministrazione di istruire e concludere il procedimento con un provvedimento espresso, positivo o negativo.

La decisione

Il TAR ha ritenuto valida la procura alle liti, valorizzando l’estrema difficoltà della ricorrente, che si trovava nella Striscia di Gaza, di procedere al rilascio rituale della procura e considerando sufficiente, nella situazione eccezionale dell’area, la procura sottoscritta e trasmessa telematicamente, confermata mediante videocollegamento con ostensione del documento di identità. Nel merito ha accertato l’obbligo dell’Amministrazione di istruire e concludere il procedimento relativo all’istanza di visto e di adottare un provvedimento espresso entro trenta giorni. Il giudice non ha esaminato la fondatezza sostanziale della domanda di visto, poiché il rilascio del visto presenta natura discrezionale e residuavano attività istruttorie e margini di esercizio del potere amministrativo; pertanto, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a., il giudice poteva ordinare la conclusione del procedimento, ma non sostituirsi all’Amministrazione nella decisione positiva o negativa. Le spese di lite sono state compensate per le obiettive difficoltà dell’Amministrazione nell’istruire l’istanza nell’area interessata dal conflitto.

Norme richiamate

  • art. 31 c.p.a.

    il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall'amministrazione

    Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può pronunciarsi sulla fondatezza sostanziale della pretesa soltanto in presenza di attività vincolata o quando non residuino margini di discrezionalità né ulteriori adempimenti istruttori; in caso contrario deve limitarsi a ordinare all’Amministrazione di provvedere.

  • art. 117 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell’azione avverso il silenzio-inadempimento, diretta a ottenere l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere e la condanna a concludere il procedimento.

Massime di principio

  • L’azione avverso il silenzio-inadempimento è esperibile quando l’Amministrazione ha l’obbligo di provvedere su un’istanza e consente al giudice di ordinare la conclusione del procedimento mediante un provvedimento espresso, positivo o negativo.
  • Nel giudizio avverso il silenzio, quando il provvedimento richiesto ha natura discrezionale e sono necessari ulteriori adempimenti istruttori, il giudice non può accertare la fondatezza sostanziale della pretesa né imporre l’adozione di un provvedimento favorevole, ma deve limitarsi a ordinare all’Amministrazione di esercitare il proprio potere.
  • In una situazione eccezionale che renda estremamente difficoltoso il rilascio ordinario della procura alle liti, può ritenersi sufficiente una procura sottoscritta e trasmessa telematicamente ai difensori, se la volontà della parte è confermata mediante collegamento video e identificazione attraverso l’esibizione del documento di identità.
  • La sussistenza di difficoltà oggettive dell’Amministrazione nell’istruzione della pratica, anche connesse alla chiusura degli uffici locali e a una situazione di conflitto, non elimina l’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro un termine assegnato dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini e notificazione del ricorso
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneLegittimazione e interesse a ricorrereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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