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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5202/2023 del 06/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva autorizzato i consulenti tecnici della parte civile ad accedere all'area della struttura turistica "Galia Resort" (di proprietà di società di cui la Genco è legale rappresentante) per effettuare campionature e analisi del terreno. I motivi dedotti erano: a) violazione dell'art. 178 lett. c) c.p.p. per mancata notifica della fissazione di udienza camerale a soggetti (un ex coimputato e altri imputati) che avrebbero dovuto essere informati; b) violazione delle norme sugli accertamenti tecnici e sull'accesso ai luoghi privati (artt. 327-bis, 391-sexies, 391-septies c.p.p.), con contestazione di "violazione strutturale" del concetto di accesso allo stato dei luoghi e di attività di ricognizione invasive; c) illogicità della motivazione dell'ordinanza nella parte in cui si riteneva irrilevante la mancata sottoposizione dell'area a sequestro quale presupposto per l'accesso dei consulenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto che l'ordinanza dibattimentale impugnata sia adottata nel corso del dibattimento e, ai sensi dell'art. 586 c.p.p., non sia immediatamente impugnabile per cassazione, dovendo essere eventualmente dedotta nell'impugnazione avverso la sentenza di primo grado. La Corte ha quindi escluso il sindacato immediato sui profili di merito dell'ordinanza e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla sanzione di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 178 c.p.p.

    La ricorrente invocava la violazione della norma relativa alle notificazioni di udienza camerale; la Corte però non ha esaminato il merito della presunta inosservanza poiché ha dichiarato il ricorso inammissibile per ragioni di impugnabilità, rinviando ogni scrutinio al giudizio di impugnazione avverso la sentenza.

  • art. 327-bis c.p.p.

    Norma che disciplina gli accertamenti tecnico-strumentali: la contestazione riguardava limiti e modalità degli accessi e delle attività tecniche, ma la Corte ha ritenuto non valutabili nel ricorso per cassazione immediato, rimettendo la verifica ad eventuale impugnazione della sentenza.

  • art. 391-sexies c.p.p.

    Disposizione relativa alle attività tecniche e ai limiti delle ricognizioni su luoghi privati; secondo la ricorrente sarebbe stata violata la disciplina sulla natura non invasiva delle ricognizioni, ma la Corte non ha esaminato il merito per motivi di impugnabilità.

  • art. 391-septies c.p.p.

    Norma collegata alle modalità di accesso e alle garanzie processuali per le attività tecniche: la Corte non ha effettuato un controllo di merito sulla presunta violazione, richiamando l'inammissibilità del ricorso immediato.

  • art. 586 c.p.p.

    Interpretazione centrale: le ordinanze rese nel dibattimento non sono impugnabili autonomamente per cassazione ma devono essere dedotte nell'impugnazione avverso la sentenza di primo grado; pertanto il ricorso immediato per cassazione è inammissibile.

  • art. 430 c.p.p. (richiamato nella giurisprudenza citata)

    Norma sulla richiesta di ammissione di prove nel corso dell'istruttoria dibattimentale: la Corte ha richiamato giurisprudenza secondo cui ordinanze che ammettono prove in dibattimento seguono lo stesso meccanismo di impugnazione differita previsto dall'art. 586 c.p.p.

Massime di principio

  • Le ordinanze adottate nel corso del dibattimento (ad es. autorizzazioni per accesso ai luoghi o ammissione di prove) non sono normalmente impugnabili immediatamente per cassazione: eventuali censure devono essere proposte con l'impugnazione avverso la sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 586 c.p.p.
  • Se si ritiene che un provvedimento dibattimentale abbia violato norme procedurali (es. notifiche, limiti alle attività tecniche, necessità del sequestro), è opportuno far valere e verbalizzare le eccezioni nel corso del processo e preservare gli elementi per l'appello o la cassazione incidentale, anziché proporre ricorso per cassazione immediato che rischia di essere dichiarato inammissibile.
  • Quando si richiede o si contesta l'accesso a luoghi privati per attività di campionamento, è utile chiedere al giudice limiti precisi (durata, modalità non invasive, congruo avviso) e documentare eventuali vizi procedurali, così da poter sostenere efficacemente la censura in sede di impugnazione sulla sentenza.
  • La proposizione di ricorsi manifestamente inammissibili può comportare condanna alle spese e sanzioni pecuniarie; quindi valutare preliminarmente la strada processuale corretta e consultare la giurisprudenza pertinente prima di proporre ricorso immediato.

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