Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1418/2026 - Milano, Sezione 2

per l’annullamento del provvedimento di reiezione FIS 1210913-2022/2022, in data 8 settembre 2022, comunicato via PEC alla Società in data 11 settembre 2022, con il quale l'INPS ha rigettato l'istanza dell'odierna ricorrente n. prot. 4900.15/05/2022.0328071 volta ad ottenere il trattamento di integrazione salariale ordinario (c.d. Assegno di Integrazione Salariale) ex articolo 11, comma 1, lett. a) del d.lgs. 148/2015, per il periodo 1° maggio 2022- 31 maggio 2022;

Giustizia amministrativa202203280

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego INPS dell'accesso al trattamento di integrazione salariale ordinario mediante Fondo di integrazione salariale per il periodo 1° maggio 2022-31 maggio 2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa richiedente ammortizzatore sociale)

Prevale il privato

La controversia

La società, inquadrata nel settore commercio e interessata da un rallentamento dell'attività dovuto anche alle restrizioni connesse alla pandemia, aveva concluso con la RSA aziendale un accordo sindacale che prevedeva complessivamente 26 settimane di integrazione salariale fruibili nel biennio mobile. Dopo l'accoglimento delle richieste relative a periodi precedenti, l'INPS respingeva l'ulteriore istanza riferita al mese di maggio 2022, ritenendo non sufficientemente comprovato il corretto svolgimento della consultazione sindacale e chiedendo documentazione ritenuta mancante. La ricorrente deduceva, con unico motivo articolato in più profili, la violazione degli artt. 10, 11 e 14 del d.lgs. 148/2015, dei principi in materia di accesso agli ammortizzatori sociali, nonché eccesso di potere per carenza di istruttoria, contraddittorietà, difetto di motivazione, irrazionalità e ingiustizia manifesta. Sosteneva di avere già prodotto l'accordo sindacale e tutta la documentazione richiesta, inclusa la prova della comunicazione dell'accordo alle organizzazioni sindacali territoriali in data 8 giugno 2022, anteriormente alla presentazione dell'istanza del 14 giugno 2022.

La decisione

Il TAR accoglie il ricorso e dispone che l'INPS riesamini l'istanza, valutandola alla luce dei criteri indicati in sentenza. L'accordo sindacale dell'11 febbraio 2022, già allegato alla prima istanza e riferito a un complessivo periodo di 26 settimane fruibili anche non consecutivamente, era idoneo, quantomeno in linea di principio, a sorreggere anche la richiesta relativa al periodo controverso; non era quindi necessario presentare un nuovo accordo per ciascuna singola istanza, in assenza di una norma cogente che imponesse un limite temporale di validità dell'accordo. Inoltre, la comunicazione alle articolazioni territoriali delle organizzazioni sindacali del 8 giugno 2022 precedeva l'istanza del 14 giugno 2022 ed era pertanto sufficiente a soddisfare l'esigenza di informativa preventiva. Il diniego INPS risultava dunque illegittimo per l'erronea valutazione della documentazione già prodotta e della procedura di consultazione sindacale. Il giudice precisa anche che l'art. 14 del d.lgs. 148/2015 non prevede specifiche sanzioni per l'inosservanza della previsione relativa alla natura preventiva dell'informativa. Le spese sono compensate per la controvertibilità delle questioni e la peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 10 d.lgs. 148/2015

    Richiamato dalla ricorrente quale parametro in materia di accesso agli ammortizzatori sociali; il testo non espone una specifica interpretazione autonoma del giudice.

  • art. 11, comma 1, lett. a), d.lgs. 148/2015

    Individuato quale base normativa del trattamento di integrazione salariale ordinario richiesto dalla società.

  • art. 14, comma 1, d.lgs. 148/2015

    Nei casi di sospensione o riduzione dell'attività produttiva, l'impresa è tenuta a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati [...].

    L'informativa sindacale deve essere resa preventivamente, ma la norma non prevede sanzioni specifiche per l'inosservanza della previsione relativa alla preventiva comunicazione. Nel caso concreto, la comunicazione effettuata prima della domanda di integrazione salariale è stata ritenuta sufficiente.

  • art. 2-bis l. 148/2015

    Richiamato nel testo quale fondamento del Fondo di integrazione salariale al quale la società aveva chiesto di accedere.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione da remoto dell'udienza; nessuna interpretazione sostanziale è fornita nella decisione.

Massime di principio

  • Quando un accordo sindacale prevede un monte complessivo di settimane di integrazione salariale fruibili anche non consecutivamente nell'ambito del biennio mobile, esso può sorreggere le successive richieste riferite a periodi rientranti nel massimale residuo, senza necessità di stipulare un nuovo accordo per ciascuna istanza, salvo che una norma cogente disponga diversamente.
  • Ai fini dell'accesso al trattamento di integrazione salariale, l'informativa alle articolazioni territoriali delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative deve precedere la domanda relativa al periodo richiesto, ma una comunicazione effettuata anteriormente all'istanza può soddisfare tale requisito anche se non contestuale a una nuova richiesta di proroga.
  • L'amministrazione previdenziale non può respingere una domanda per carenza documentale quando la documentazione comprovante l'accordo e la consultazione sindacale sia stata già prodotta anteriormente alla domanda e alle richieste istruttorie, senza valutarne adeguatamente l'idoneità a comprovare l'adempimento.
  • In assenza di una previsione normativa cogente, non può essere automaticamente attribuito agli accordi sindacali posti a fondamento dell'integrazione salariale un limite temporale di efficacia tale da imporre la loro rinnovazione per ogni successiva istanza relativa al medesimo periodo complessivo autorizzato.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieMotivazione del provvedimento
RamiSanitàProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di poterePartecipazione procedimentale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.