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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24381/2023 del 10/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La Procura della Repubblica ha impugnato per cassazione l'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva dichiarato inammissibile la sua opposizione al provvedimento di liquidazione dei compensi spettanti a un difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale aveva ritenuto tardiva l'opposizione perché, sulla base del registro informatico, il decreto risultava inviato "a visto PM" il 14 agosto 2018 e, quindi, la comunicazione doveva considerarsi effettuata, con conseguente onere per l'opponente di provare la mancata o diversa conoscenza effettiva dell'atto. Nel ricorso la Procura ha contestato tale impostazione deducendo, in sintesi, che non era stata validamente dimostrata la decorrenza del termine per proporre opposizione ai sensi dell'art. 170 d.P.R. n. 115/2002. La Corte, tuttavia, ha ritenuto dirimente un diverso profilo: l'opposizione era stata proposta solo il 1 ottobre 2020 avverso un decreto emesso il 14 agosto 2018, dunque ben oltre il termine lungo semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., applicabile anche al procedimento di opposizione previsto dall'art. 170 d.P.R. n. 115/2002 quando manchi la comunicazione del provvedimento. Di conseguenza, la censura sulla comunicazione era irrilevante ai fini del decisum.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha però precisato che la tardività dell'opposizione andava confermata per ragione diversa da quella posta dal Tribunale: l'opposizione era stata introdotta oltre il termine lungo di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c., che si applica anche all'opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Non sono state pronunciate statuizioni sulle spese, sia perché il ricorso era proposto da un ufficio del pubblico ministero, sia perché gli intimati non hanno svolto difese; inoltre non è stato disposto il raddoppio del contributo unificato in ragione della qualità del ricorrente pubblico ministero.

Norme richiamate

  • art. 170 d.P.R. n. 115/2002

    Rimedio oppositivo avverso il decreto di liquidazione dei compensi; la Corte ne richiama il funzionamento insieme al regime decadenziale dell'impugnazione quando non intervenga comunicazione del provvedimento.

  • art. 327 c.p.c.

    Il termine lungo semestrale per le impugnazioni si applica anche al procedimento di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002, sia per la parte contumace sia per quella costituita, quando non sia intervenuta comunicazione del provvedimento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Non si applica il raddoppio del contributo unificato quando il ricorso è proposto dal pubblico ministero.

  • art. 327 cod. proc. civ.

    Richiamato come termine di decadenza dall'impugnazione finalizzato alla formazione del giudicato su un provvedimento reso all'esito di un procedimento sommario idoneo a tutelare diritti soggettivi con stabilità e definitività.

Massime di principio

  • Il decreto di liquidazione dei compensi del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, pur emesso all'esito di un procedimento sommario, è soggetto al termine lungo di impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c., in quanto provvedimento idoneo a incidere su diritti soggettivi con caratteri di stabilità e definitività.
  • L'opposizione avverso il decreto di liquidazione è inammissibile se proposta oltre sei mesi dalla pronuncia del provvedimento, anche quando si contesti la regolarità della comunicazione e anche per la parte costituita, ove non risulti effettuata la comunicazione.
  • Quando l'inammissibilità dell'opposizione discende dalla tardività rispetto al termine lungo, eventuali questioni sulla validità della comunicazione possono restare assorbite o comunque non decisive ai fini dell'esito.
  • Non è dovuta la condanna alle spese né il raddoppio del contributo unificato nei ricorsi proposti dal pubblico ministero, secondo il regime processuale richiamato dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenzaGiudicato

Testo integrale

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