Sentenza n. 6020/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) n. 1033/2024, resa tra le parti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: prescrizione contenuta nella valutazione di incidenza ambientale regionale che vietava la realizzazione di strutture ricettive, didattiche, informative e di servizio nell’ambito di un progetto finanziato sul sito Natura 2000 Bosco Mesola
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa proponente)
Prevale il privato
La controversia
L’impresa ha impugnato la sentenza del TAR Puglia che aveva respinto il ricorso contro la prescrizione inserita nella determinazione regionale di valutazione di incidenza ambientale. Ha dedotto l’erronea applicazione dell’art. 6, comma 3, della direttiva 92/43/CEE e dell’art. 5 del d.P.R. n. 357/1997, nonché difetto di istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà e irragionevolezza. In particolare, ha sostenuto che la Regione avesse fondato il divieto sulla sola similitudine e vicinanza, inferiore a 300 metri, tra le strutture progettate e quelle già esistenti, senza un’analisi scientifica e tecnica delle effettive incidenze sul sito Natura 2000, degli habitat e delle specie tutelate, del maggiore carico antropico e dell’impatto cumulativo. Ha inoltre dedotto che le opere sarebbero state realizzate in parte su un’area già utilizzata come parcheggio e per manifestazioni e che le strutture destinate alla didattica ambientale, all’informazione, ai servizi e al ristoro avrebbero migliorato la fruibilità del parco avventura. L’appellante ha infine sostenuto che, ove il progetto fosse stato direttamente connesso agli obiettivi di conservazione del sito, non sarebbe stato soggetto alla valutazione di incidenza; il Consiglio di Stato ha tuttavia ritenuto l’intervento sottoposto a VINCA, concentrando la decisione sulla carenza motivazionale e istruttoria della prescrizione.
La decisione
L’appello è stato accolto e la sentenza del TAR è stata riformata. Il Consiglio di Stato ha preliminarmente ritenuto che l’intervento fosse soggetto a valutazione di incidenza, poiché non direttamente connesso alla gestione e conservazione della ZSC, ma potenzialmente idoneo a produrre incidenze significative, da valutare alla luce degli obiettivi di conservazione. Ha poi qualificato la VINCA come espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile quando l’istruttoria manchi o sia inadeguata e la motivazione sia insufficiente. Nel caso concreto, la Regione si era limitata a richiamare la necessità di evitare impatti cumulativi e la vicinanza, inferiore a 300 metri, ad altre strutture già presenti, senza indicare le specifiche interferenze, gli habitat o le componenti naturalistiche potenzialmente compromessi, il criterio scientifico per determinare il maggiore carico antropico, l’incremento dell’impatto cumulativo o la differenza rispetto al precedente utilizzo dell’area come parcheggio. La mera vicinanza non poteva quindi essere considerata di per sé fonte di pregiudizio. Il giudice ha inoltre escluso che la Regione potesse integrare in giudizio la motivazione dell’atto mediante memorie difensive, rilevando l’inammissibilità della motivazione postuma. È stato quindi annullato il provvedimento impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 6, comma 3, direttiva 92/43/CEE
Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo… Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica.
L’intervento è soggetto a VINCA perché non direttamente connesso alla gestione e conservazione del sito, ma potenzialmente idoneo a produrre incidenze significative. La valutazione deve accertare, con adeguato supporto istruttorio e motivazionale, se il progetto pregiudichi l’integrità del sito.
art. 5 d.P.R. n. 357/1997
La disposizione è richiamata quale disciplina nazionale della valutazione di incidenza ambientale, la cui corretta applicazione è stata dedotta dall’appellante; la decisione si fonda principalmente sui requisiti di istruttoria e motivazione della VINCA.
linee guida della Commissione europea 2019/C33/01
Sono richiamate dall’appellante per sostenere la necessità di un esame scientifico e tecnico delle incidenze negative sul sito; il giudice valorizza, in termini generali, l’esigenza di una valutazione concreta e adeguatamente motivata.
Massime di principio
- La valutazione di incidenza ambientale costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo quando l’istruttoria sia mancante o inadeguata oppure la motivazione non dia conto degli elementi tecnici posti a fondamento della decisione.
- Nella VINCA, la mera vicinanza di un nuovo intervento a strutture preesistenti non è, di per sé, sufficiente a dimostrare un pregiudizio all’integrità di un sito Natura 2000 o un impatto cumulativo significativo; occorre indicare le specifiche interferenze, gli habitat o le componenti naturalistiche interessati e il criterio scientifico utilizzato.
- Quando l’amministrazione vieta o limita un progetto per evitare impatti cumulativi, deve motivare in concreto l’incremento del carico antropico e dell’impatto rispetto all’utilizzo pregresso dell’area e agli interventi già esistenti.
- La motivazione di un provvedimento amministrativo non può essere integrata postumamente mediante memorie difensive o atti processuali; gli elementi giustificativi della decisione devono risultare dall’atto adottato.
- La circostanza che un progetto non sia direttamente connesso e necessario alla gestione o conservazione del sito Natura 2000 rende applicabile l’obbligo di VINCA, ma non esonera l’amministrazione dall’obbligo di svolgere e motivare adeguatamente la valutazione concreta delle incidenze.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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