Sentenza del 13/01/2023 n. 911 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia contestava la deducibilità di provvigioni pagate a due società residenti in Paese a fiscalità privilegiata (Landwind Ltd e Mediterranean Fashiontrade Ltd), ritenendo che, ai sensi dell'art. 110, comma 11 TUIR, la deduzione fosse preclusa salvo che il contribuente provasse l'effettività dell'impresa estera beneficiaria o che l'operazione corrispondesse a un effettivo interesse economico. L'Amministrazione censurava la CTR per avere ritenuto sufficiente dimostrare l'effettiva esecuzione delle prestazioni da parte di sub-agenti diversi dalla controparte formale, senza richiedere la coincidenza soggettiva tra chi ha percepito i compensi e chi ha effettivamente posto in essere l'operazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia ritenendo che l'art. 110, comma 11 TUIR richiede che il contribuente provi l'effettività dell'impresa stabilita nel Paese a fiscalità privilegiata o, alternativamente, la corrispondenza delle operazioni ad un interesse economico effettivo, con necessaria coincidenza tra la controparte formale che percepisce i compensi e l'operatore che effettua concretamente l'attività. Di conseguenza la sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata alla Corte tributaria regionale del Veneto in diversa composizione per nuovo esame; la Corte di cassazione ha inoltre disposto che la nuova Corte provveda alla liquidazione delle spese di lite.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 110, commi 10 e 11
La norma introduce una presunzione relativa di elusione per operazioni con soggetti in Paesi a fiscalità privilegiata: la deducibilità dei costi è ammessa solo se il contribuente prova l'effettività dell'impresa estera beneficiaria o, in alternativa, che l'operazione corrisponde ad un interesse economico effettivo e sia stata effettivamente eseguita. La Corte richiede la coincidenza soggettiva tra chi percepisce il compenso e chi ha concretamente posto in essere l'operazione.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Strumento di censura invocato dall'Agenzia per denunciare violazione e falsa applicazione della norma tributaria (art. 110 TUIR). La Corte ha ritenuto fondato il motivo basato su tale vizio.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
Richiamato nell'ambito del ricorso incidentale per omessa pronuncia su eccezioni procedurali; la Corte ha esaminato l'eccezione ma l'ha in parte respinta e in parte assorbita.
art. 112 c.p.c.
Norma evocata nel ricorso incidentale in relazione all'omessa pronuncia su alcune eccezioni; la Corte ha valutato la questione ma ha poi deciso che parte delle doglianze era assorbita dall'accoglimento del motivo principale.
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 5
Regola il termine di permanenza degli operatori dell'Amministrazione presso la sede del contribuente durante le verifiche. La Corte ricorda che la violazione di tale termine non determina automaticamente l'invalidità dell'accertamento né l'inutilizzabilità delle prove raccolte.
D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 27, comma 13
Attribuisce alle strutture centrali dell'Agenzia la potestà di controllo per i grandi contribuenti. La Corte osserva che la competenza va valutata in base ai criteri e alle prove sul superamento delle soglie previste; l'eccezione di incompetenza non è risultata provata dai contribuenti.
Massime di principio
- Quando si contestano deduzioni pagate a soggetti in Paesi a fiscalità privilegiata, il contribuente deve provare l'effettività dell'impresa estera beneficiaria oppure la corrispondenza dell'operazione a un interesse economico effettivo e la sua concreta esecuzione.
- La prova dell'effettività non può essere surrogata dimostrando solo che l'attività è stata materialmente svolta da terzi o sub-agenti diversi dalla controparte formale che ha percepito il compenso: è necessaria la coincidenza soggettiva tra chi percepisce il pagamento e l'operatore giustificato dall'interesse economico.
- La scelta del fornitore/residente in Paese black list non può essere giustificata solo da condizioni economiche allineate se la controparte formale è priva di struttura e non svolge concretamente l'attività; in tal caso sussiste la presunzione di elusione ai fini della non deducibilità.
- Irregolarità procedurali formali delle verifiche (es. superamento del termine di permanenza) non comportano automaticamente nullità dell'accertamento né inutilizzabilità delle prove, salvo che siano individuate specifiche tutele costituzionali violate.
- La competenza all'accertamento per i grandi contribuenti può essere attribuita a strutture centrali dell'Agenzia ma tale circostanza deve essere concretamente dimostrata in relazione ai criteri e all'anno di imposta oggetto di controllo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 13 gen 2023Sentenza del 13/01/2023 n. 42 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
- Sentenza · 13 gen 2023Sentenza del 13/01/2023 n. 48 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
- Sentenza · 13 gen 2023Sentenza del 13/01/2023 n. 155 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
- Sentenza · 13 gen 2023Sentenza del 13/01/2023 n. 804 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 13 gen 2023Sentenza del 13/01/2023 n. 892 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 13 gen 2023Sentenza del 13/01/2023 n. 898 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →