Cassazione Penale, Sentenza n. 8224/2025 del 27/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'appello avverso il rigetto della richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, in relazione ai reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente deduceva vizi cumulativi di motivazione e violazione di legge, lamentando che il Tribunale non aveva valutato elementi di novità indicati dalla difesa: la condizione familiare (prole di età inferiore a sei anni), la disponibilità di un domicilio lontano da Lamezia Terme, il tempo decorso, il comportamento intramurario, l'avvenuta celebrazione dell'udienza preliminare e la richiesta di giudizio abbreviato.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e mancanza del necessario requisito della specificità: il motivo di ricorso era generico e non ha criticamente confrontato le ragioni dell'ordinanza, limitandosi a esprimere dissenso e reiterare elementi fattuali. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui i motivi di appello in materia di misure cautelari devono indicare con precisione i punti censurati. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; è stato disposto l'inoltro alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74
artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990
Indicano i reati (legati a stupefacenti) in relazione ai quali è applicata la misura cautelare; usati nel testo come riferimento al fatto-reato oggetto della misura.
Giurisprudenza Corte di Cassazione, Sez. 6, n. 47546 del 01/10/2013 (Delle, Rv. 258664)
Sez. 6, n. 47546 del 01/10/2013, Delle, Rv. 258664
Stabilisce che i motivi di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali devono soddisfare il requisito della specificità; la genericità comporta inammissibilità.
Corte Costituzionale, n. 186 del 2000
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata in relazione alla valutazione della colpa nella proposizione del ricorso; la Corte ne trae elemento per la condanna alle spese e alle ammende, ritenendo non configurabile l'assenza di colpa che escluderebbe la sanzione.
Art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione.
Massime di principio
- Nei giudizi di impugnazione contro provvedimenti cautelari è essenziale la specificità dei motivi: indicare chiaramente i punti censurati e le questioni di fatto e di diritto sottoposte al giudice del gravame.
- Le novità fattuali o giuridiche (es. mutamento della situazione familiare, cambio di domicilio, tempo decorso, comportamento carcerario positivo, atti processuali sopravvenuti come udienza preliminare o richiesta di abbreviato) devono essere concretamente documentate e collegati in modo persuasivo alla riduzione o alla cessazione delle esigenze cautelari.
- La mera reiterazione di fatti già noti o formule generiche senza un confronto critico con la motivazione dell'ordinanza comporta il rischio di inammissibilità del gravame.
- La proposizione di ricorsi manifestamente generici o infondati può comportare la condanna al pagamento delle spese e di ammende; valutare la fondatezza e la specificità prima di proporre ricorso in Cassazione.
- Per migliorare l'esito in situazioni analoghe, articolare il motivo punto per punto, citare norme e giurisprudenza pertinente, produrre documentazione nuova e spiegare il nesso specifico tra le novità e l'assenza delle esigenze cautelari.
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