Cassazione Civile, Ordinanza n. 22916/2026 del 08/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento emessi nei confronti di due soci, ciascuno titolare del 40% di una s.r.l. a ristretta base partecipativa, con cui l’Ufficio ha recuperato a tassazione, ai fini IRPEF per l’anno 2009, maggior reddito di capitale assumendo che i maggiori ricavi extracontabili accertati in capo alla società fossero stati distribuiti ai soci. La società non aveva impugnato il proprio avviso di accertamento, divenuto definitivo. In primo grado i ricorsi dei soci sono stati respinti; in appello la CTR ha confermato, ritenendo che la definitività dell’atto societario precludesse ai soci la contestazione del merito dell’accertamento societario e che, in presenza di ristretta base sociale, operasse la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, non vinta da prova contraria. In cassazione uno dei soci ha rinunciato al ricorso per effetto di definizione agevolata e ha chiesto l’estinzione del processo limitatamente alla propria posizione. L’altro socio ha articolato tre motivi: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., deducendo che la CTR non avrebbe esaminato il motivo relativo all’infondatezza nel merito della pretesa tributaria verso la società; 2) violazione di norme costituzionali e dello statuto del contribuente, sostenendo che il socio dovesse poter contestare non solo la mancata distribuzione, ma anche la mancata realizzazione, da parte della società, degli utili extracontabili; 3) violazione degli artt. 2697 e 2727 c.c., per avere la CTR applicato la presunzione di distribuzione ai soci sulla sola base della ristretta compagine sociale, senza ulteriori elementi probatori dell’Ufficio.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio limitatamente alla posizione del socio che aveva rinunciato al ricorso a seguito di definizione agevolata. Quanto all’altro ricorrente, ha rigettato il primo e il terzo motivo, ma ha accolto il secondo motivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, Sezione staccata di Latina, in diversa composizione, per nuovo esame della censura accolta e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha anche escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 per la parte estinta, trattandosi di ipotesi non riconducibile ai casi tipici ivi previsti.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
La deduzione del vizio di omessa pronuncia richiede che la domanda o eccezione asseritamente non decisa sia stata ritualmente proposta, specificamente riportata nel ricorso per cassazione e sia decisiva; nel caso concreto la CTR aveva comunque reso una pronuncia sul punto, sia pure nel merito, escludendo che i soci potessero contestare l’accertamento societario.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare la nullità della sentenza per omessa pronuncia.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge, sia con riferimento ai limiti della contestazione del socio sia con riferimento alla prova presuntiva della distribuzione degli utili.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno del diritto di difesa del socio di contestare anche il merito dell’accertamento societario.
art. 53 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della tassazione commisurata alla reale capacità contributiva.
art. 2697 c.c.
Richiamato nel motivo sulla prova: il ricorrente sosteneva che l’Ufficio non avesse assolto l’onere di provare ulteriori elementi oltre la ristretta base sociale; la Corte ha ribadito che, una volta operante la presunzione, spetta al contribuente la prova contraria.
art. 2727 c.c.
Richiamato per contestare l’uso della presunzione semplice di distribuzione degli utili extracontabili; la Corte ha confermato la legittimità di tale presunzione fondata sulla ristretta base societaria.
art. 2947 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso, ma il testo non consente di ricavarne un ruolo specifico nella decisione.
L. 212/2000
Richiamata dallo stesso motivo del ricorrente in tema di tutela del contribuente.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamata dal ricorrente a sostegno delle garanzie difensive; il testo non sviluppa un autonomo percorso interpretativo su tale fonte.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato quale base del meccanismo presuntivo relativo all’accertamento induttivo dei ricavi; la Corte lo collega alla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base.
art. 3 d.l. 119/2018
Richiamato in relazione alla definizione agevolata (rottamazione ter) che ha determinato la rinuncia al ricorso per uno dei contribuenti.
art. 1, commi 231 e ss. L. 197/2022
Richiamato in relazione alla definizione agevolata (rottamazione quater) menzionata nel percorso che ha portato alla rinuncia al ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte esclude la debenza dell’ulteriore contributo unificato per la parte il cui giudizio è stato dichiarato estinto, osservando che la norma ha natura eccezionale e sanzionatoria e non è estensibile oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato come parametro del contributo unificato cui si riferisce l’ulteriore importo previsto dal comma 1-quater.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. è deducibile solo se il ricorrente indica in modo specifico la domanda o eccezione non esaminata, il relativo atto processuale e la sua decisività; la Corte non può supplire con ricerche autonome negli atti.
- La definitività dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società, quando derivi dalla mancata impugnazione dell’atto e non da un giudicato di merito, non impedisce al socio destinatario del proprio avviso di contestare anche la fondatezza sostanziale dell’accertamento societario e l’esistenza stessa di utili distribuibili.
- Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa è legittima la presunzione semplice di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati, fondata sulla limitatezza della compagine sociale e sul correlato vincolo di compartecipazione e reciproco controllo tra soci; una volta operante la presunzione, grava sul contribuente la prova contraria.
- La presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili non richiede, di regola, ulteriori elementi indiziari specifici oltre alla ristretta base sociale, né la dimostrazione di movimentazioni bancarie o acquisti anomali dei singoli soci.
- L’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 ha natura eccezionale e sanzionatoria e non si applica oltre i casi espressamente previsti dalla norma, tra i quali non rientra la declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia conseguente a definizione agevolata.
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