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Sentenza

Sentenza del 27/03/2019 n. 8516 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Centrale, sostenendo la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, e dell'art. 2946 c.c. La controversia riguardava la richiesta dell'INPS di rimborso delle ritenute fiscali operate dall'Enel, quale sostituto d'imposta, sugli interessi di mora corrisposti per il ritardato versamento dei contributi previdenziali. Secondo l'Agenzia, anche nell'ipotesi di inesistenza originaria dell'obbligazione tributaria si applicava il termine decadenziale previsto dall'art. 38, e non il termine ordinario di prescrizione decennale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza impugnata e deciso la causa nel merito, rigettando il ricorso introduttivo dell'INPS per intervenuta decadenza. Ha stabilito che l'istanza di rimborso doveva essere presentata entro il termine decadenziale di diciotto mesi vigente all'epoca, decorrente dal versamento dell'imposta o dall'effettuazione della ritenuta. L'art. 37 del D.P.R. n. 602 del 1973 è stato ritenuto inapplicabile, poiché riguarda le ritenute dirette effettuate dalle amministrazioni statali. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38

    Il diritto al rimborso fiscale spetta a colui che ha eseguito il versamento, non solo nei casi di errore materiale o duplicazione, ma anche nei casi di inesistenza totale o parziale dell'obbligo tributario.

    La norma ha portata generale e si applica a tutte le richieste di rimborso delle imposte dirette presentate su istanza di parte, comprese quelle fondate sull'inesistenza originaria, totale o parziale, dell'obbligazione fiscale. L'istanza deve essere presentata entro il termine decadenziale vigente, pari a diciotto mesi nel caso esaminato.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 37

    La disposizione riguarda le ritenute dirette effettuate direttamente dalle amministrazioni statali e non si applica alle ritenute operate da un datore di lavoro o da altro sostituto d'imposta privato, anche se poi versate all'erario.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19, comma 1, lett. g, e 21, comma 2

    Nel sistema tributario la ripetizione dell'indebito è soggetta, in via generale, alla presentazione di un'apposita istanza entro i termini decadenziali stabiliti dalla legge d'imposta o, in mancanza, dalle disposizioni sul contenzioso tributario.

  • Codice civile, art. 2946

    Il termine ordinario decennale di prescrizione non è applicabile quando la richiesta di rimborso è soggetta al regime speciale di decadenza previsto dalla normativa tributaria.

Massime di principio

  • Le richieste di rimborso di imposte dirette indebitamente versate devono normalmente essere presentate entro il termine decadenziale previsto dalla disciplina tributaria applicabile, anche quando l'obbligazione fiscale era inesistente fin dall'origine.
  • Il termine decorre, di regola, dal giorno del versamento dell'imposta o dall'effettuazione della ritenuta, non dal momento successivo in cui il contribuente scopre l'errore o viene a conoscenza dell'inesistenza dell'obbligo fiscale.
  • La buona fede, l'errore incolpevole o l'inerzia del contribuente non sospendono né prorogano automaticamente il termine decadenziale, poiché prevale l'esigenza di certezza dei rapporti giuridici.
  • È necessario distinguere tra ritenute dirette effettuate dalle amministrazioni statali, soggette all'art. 37 del D.P.R. n. 602 del 1973, e ritenute operate da un sostituto d'imposta, per le quali si applica l'art. 38.
  • Prima di proporre una domanda di rimborso occorre individuare il soggetto che ha effettuato la ritenuta, la natura del prelievo e il termine decadenziale vigente alla data del versamento o della ritenuta.

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