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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20936/2026 del 05/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello, pronunciando in sede di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., aveva riformato la sentenza di primo grado solo sul trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in sette anni, undici mesi e dieci giorni di reclusione ed euro 4.800 di multa, ma confermando la condanna per i reati contestati ai capi A), B), C), D), E), F), G), H), I) e J). L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: violazione del combinato disposto degli artt. 129 e 599-bis c.p.p. e vizio di motivazione per non avere la Corte d'appello valutato la possibilità di pronunciare sentenza assolutoria o comunque di proscioglimento per i fatti di cui ai capi F), G), H), I) e J), commessi in Grottaminarda il 7 giugno 2023 in danno della famiglia Calò-Pascuccio. Il ricorrente ha sostenuto che la condanna per quei fatti sarebbe stata fondata su un unico indizio, costituito dalle dichiarazioni di un teste che avrebbe riferito della consegna dell'autovettura DS4 all'imputato da parte di un soggetto indicato come noleggiatore.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze investissero profili non deducibili con ricorso avverso sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p., poiché riguardavano motivi rinunciati attinenti alla responsabilità e la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., nonché non ponevano questioni di illegalità della pena. Ha inoltre applicato il rito de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    disciplina il concordato in appello; la sentenza resa all'esito di tale rito limita i motivi deducibili in cassazione ai vizi consentiti dalla giurisprudenza richiamata.

  • art. 129 c.p.p.

    la mancata valutazione delle cause di proscioglimento non è deducibile in cassazione contro sentenza emessa ex art. 599-bis, salvo il caso di prescrizione maturata prima della sentenza di appello.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    il ricorrente ha prospettato un vizio di motivazione, ritenuto però non ammissibile nel caso concreto perché relativo a motivi rinunciati e al proscioglimento ex art. 129 c.p.p.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    il ricorso avverso sentenza resa ex art. 599-bis dopo la novella del 2017 va trattato de plano.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    in caso di inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    ha introdotto il comma 5-bis nell'art. 610 c.p.p., prevedendo il trattamento de plano del ricorso in tali ipotesi.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza pronunciata all'esito del concordato in appello sono deducibili in cassazione solo i vizi relativi alla formazione del consenso della parte, al consenso del pubblico ministero e alla corrispondenza tra accordo e decisione del giudice; non sono invece proponibili censure sui motivi rinunciati inerenti alla responsabilità penale.
  • La mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. non è, di regola, motivo ammissibile di ricorso contro sentenza ex art. 599-bis c.p.p., salvo l'ipotesi specifica di prescrizione già maturata prima della decisione di appello.
  • Le doglianze sulla determinazione della pena sono inammissibili quando non denunciano l'illegalità della sanzione, cioè quando la pena irrogata resta entro i limiti edittali e corrisponde a una pena prevista dalla legge.
  • Le impugnazioni contro sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. dopo la riforma del 2017 sono trattate de plano in cassazione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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