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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23848/2022 del 21/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato in incidente di esecuzione ex art. 670 c.p.p. chiedendo la declaratoria di non esecutivita' della sentenza di condanna in appello n.13/1998 per presunta omessa notifica all'imputata contumace dell'avviso di deposito con l'estratto della sentenza d'appello. Sosteneva che la sola annotazione di cancelleria sulla sentenza non puo' supplire alla regolare notifica e che la conoscenza sostanziale del provvedimento non puo' essere desunta dall'impugnazione per cassazione promossa dal difensore, non essendovi prova della nomina di fiducia e risultando la difesa d'ufficio nei gradi di merito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'omessa notifica dell'estratto della sentenza d'appello costituisce una nullita' a regime intermedio che doveva essere eccepita nel giudizio di legittimita' (ricorso per Cassazione). Poiche' la sentenza di appello e' stata impugnata davanti alla Corte di Cassazione (dal difensore, sia esso di fiducia o d'ufficio), il vizio si considera sanato ai sensi dell'art.183 co.1 lett.b) c.p.p. Inoltre il ricorrente non ha dimostrato se e come la questione sia stata dedotta nei precedenti gradi né prodotto gli atti del giudizio di cognizione. La Corte ha inoltre ricordato che le nullita' anteriori al passaggio in giudicato non possono essere ricomprese nell'incidente di esecuzione e che, se ricorre la fattispecie, il rimedio e' la rescissione del giudicato ai sensi dell'art.629-bis. Per questi motivi il ricorso e' dichiarato inammissibile; la ricorrente e' condannata alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 548 comma 3 cod. proc. pen. (formulazione previgente alla modifica del 2014)

    Richiamato dal ricorrente come norma sulla notifica dell'estratto, la Corte ha ritenuto che l'eccezione di omessa notifica doveva essere dedotta in Cassazione e non in sede di esecuzione; la norma qua menzionata non ha fondatezza per rimettere la decisione sull'esecutivita' del titolo in sede incidentale.

  • art. 670 cod. proc. pen.

    Regola l'incidente di esecuzione; la Corte ha affermato che tale rimedio non e' idoneo a sollevare nullita' intermedie verificatesi nel giudizio di cognizione che non siano state dedotte nei gradi di impugnazione, non potendo ostacolare la formazione del giudicato.

  • art. 183 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.

    Secondo la Corte, la proposizione di impugnazione da parte del difensore integra una sanatoria del vizio relativo alla mancata notifica dell'estratto, perche' l'interessato si e' avvalso della facolta' cui era preordinato l'atto omesso o nullo.

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    Indicato come il rimedio previsto per far valere l'incolpevole mancata conoscenza del processo (rescissione del giudicato); la Corte ha escluso la possibilita' di ottenere la stessa tutela tramite incidente di esecuzione.

  • art. 568 comma 5 cod. proc. pen.

    Richiamato per escludere la riqualificazione automatica dell'istanza incidentale in richiesta di rescissione del giudicato, perche' i rimedi hanno natura e funzione eterogenee.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma invocata per l'effetto consequenziale dell'inammissibilita': condanna alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale disposizione fissando la somma in euro 3.000,00.

  • art. sexies L. 431/1985

    Norma sostanziale richiamata come fondamento della sentenza di condanna che disponeva la demolizione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi; non incide pero' sul tema procedurale della notificazione dell'estratto.

Massime di principio

  • L'omessa notifica all'imputato contumace dell'estratto della sentenza d'appello e' qualificata dalla giurisprudenza come nullita' a regime intermedio che va eccepita nei gradi di impugnazione (Cassazione) e non puo' essere efficacemente dedotta per la prima volta in sede di incidente di esecuzione ex art.670 c.p.p.
  • La proposizione di impugnazione da parte del difensore (di fiducia o d'ufficio) tende a sanare il vizio della mancata notifica dell'estratto ai sensi dell'art.183 co.1 lett.b) c.p.p., salvo che non risulti che la parte non abbia potuto utilizzare l'atto omesso.
  • Chi deduce vizi procedurali anteriori al passaggio in giudicato deve documentare se la questione e' stata gia' sollevata e quale sia stata la decisione; in assenza di prova favorevole, il giudice dell'esecuzione non puo' bloccare la formazione del titolo.
  • Per ottenere tutela contro una nullita' assoluta o per l'incolpevole mancata conoscenza del processo la via corretta e' la rescissione del giudicato (art.629-bis), non l'incidente di esecuzione; non e' ammessa la semplice riqualificazione dell'istanza incidentale in richiesta di rescissione.
  • Onere probatorio: il ricorrente deve produrre gli atti del giudizio di cognizione o specificare dettagliatamente come e quando la domanda di nullita' sia stata proposta nei gradi precedenti, altrimenti il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile.
  • In pratica, se il difensore ha effettivamente impugnato la sentenza, e' difficile ottenere in sede esecutiva la declaratoria di non esecutivita' per mancata notifica dell'estratto; occorre valutare piuttosto la possibilita' di rescissione quando ricorrano i presupposti.

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