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Ordinanza

Ordinanza n. 4237/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria n. 11 del 2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202601111

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato non ha esaminato i motivi dell’appello principale né quelli dell’appello incidentale. Preso atto del decesso del difensore comunicato in udienza, ha dichiarato l’interruzione del processo ai sensi dell’art. 79, comma 2, c.p.a. e degli artt. 299 e seguenti c.p.c., con decorrenza dal momento in cui si è verificato l’evento interruttivo. Non risultano statuizioni sulle spese.

Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Liguria n. 11 del 2026, relativa alla procedura di gara CIG B59D004E2F

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L’appello principale è stato proposto contro la sentenza del TAR Liguria n. 11 del 2026 nell’ambito di una procedura di gara. In giudizio si sono costituite Fidelitas S.p.a., Icts Italia S.r.l. e Istituto di Vigilanza Coopservice S.p.a.; Fidelitas e Icts hanno inoltre proposto appello incidentale. Nel corso della discussione è stato comunicato il decesso del difensore dell’Istituto di Vigilanza Coopservice S.p.a.

Norme richiamate

  • art. 79, comma 2, c.p.a.

    interruzione del processo

    Il decesso del difensore comunicato in sede di discussione determina l’interruzione del processo, della quale il giudice deve dare atto.

  • artt. 299 e seguenti c.p.c.

    interruzione del processo

    Le disposizioni del codice di procedura civile in materia di interruzione del processo sono richiamate quali disciplina applicabile all’evento interruttivo.

  • art. 38 c.p.a.

    Richiamato dal Collegio insieme all’art. 79, comma 2, c.p.a.; dal testo non emerge una specifica interpretazione autonoma.

Massime di principio

  • Quando nel corso del giudizio amministrativo viene comunicato il decesso del difensore di una parte, il processo deve essere dichiarato interrotto ai sensi dell’art. 79, comma 2, c.p.a. e degli artt. 299 e seguenti c.p.c., con decorrenza dal verificarsi dell’evento interruttivo.
  • La dichiarazione di interruzione del processo impedisce al giudice di esaminare, in quella fase, i motivi dell’appello principale e dell’eventuale appello incidentale.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàAppelloProcedura di gara
RamiProcesso amministrativoContratti pubblici

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