Ordinanza n. 4237/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria n. 11 del 2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato non ha esaminato i motivi dell’appello principale né quelli dell’appello incidentale. Preso atto del decesso del difensore comunicato in udienza, ha dichiarato l’interruzione del processo ai sensi dell’art. 79, comma 2, c.p.a. e degli artt. 299 e seguenti c.p.c., con decorrenza dal momento in cui si è verificato l’evento interruttivo. Non risultano statuizioni sulle spese.
Atto impugnato: sentenza del TAR Liguria n. 11 del 2026, relativa alla procedura di gara CIG B59D004E2F
Esito
La controversia
L’appello principale è stato proposto contro la sentenza del TAR Liguria n. 11 del 2026 nell’ambito di una procedura di gara. In giudizio si sono costituite Fidelitas S.p.a., Icts Italia S.r.l. e Istituto di Vigilanza Coopservice S.p.a.; Fidelitas e Icts hanno inoltre proposto appello incidentale. Nel corso della discussione è stato comunicato il decesso del difensore dell’Istituto di Vigilanza Coopservice S.p.a.
Norme richiamate
art. 79, comma 2, c.p.a.
interruzione del processo
Il decesso del difensore comunicato in sede di discussione determina l’interruzione del processo, della quale il giudice deve dare atto.
artt. 299 e seguenti c.p.c.
interruzione del processo
Le disposizioni del codice di procedura civile in materia di interruzione del processo sono richiamate quali disciplina applicabile all’evento interruttivo.
art. 38 c.p.a.
Richiamato dal Collegio insieme all’art. 79, comma 2, c.p.a.; dal testo non emerge una specifica interpretazione autonoma.
Massime di principio
- Quando nel corso del giudizio amministrativo viene comunicato il decesso del difensore di una parte, il processo deve essere dichiarato interrotto ai sensi dell’art. 79, comma 2, c.p.a. e degli artt. 299 e seguenti c.p.c., con decorrenza dal verificarsi dell’evento interruttivo.
- La dichiarazione di interruzione del processo impedisce al giudice di esaminare, in quella fase, i motivi dell’appello principale e dell’eventuale appello incidentale.
Come è indicizzato
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