Cassazione Penale, Ordinanza n. 00464/2025 del 07/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La decisione si fonda sulla genericità del motivo e sull'assenza di una specifica confutazione delle ragioni poste a base della sentenza impugnata. Non emerge dal testo il reato presupposto oggetto del giudizio di merito.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 10/05/2024 deducendo un unico motivo, incentrato sul trattamento sanzionatorio e sulle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione rileva però che il motivo è generico, perché contrasta con il contenuto della decisione di merito: le attenuanti generiche erano già state riconosciute dal primo giudice; il giudice di appello si era limitato a confermare il giudizio di equivalenza tra attenuanti e aggravanti, riducendo comunque la pena al minimo edittale. Mancando un effettivo confronto con le valutazioni di merito, adeguatamente e logicamente motivate, il ricorso è stato ritenuto inammissibile.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile equitativamente in relazione alle questioni dedotte.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve in una censura generica, priva di confronto effettivo con le argomentazioni della sentenza impugnata.
- Non è consentito in sede di legittimità limitarsi a riproporre una diversa lettura del trattamento sanzionatorio se il giudice di merito ha già motivato in modo logico e adeguato sulla concessione delle attenuanti e sul giudizio di equivalenza.
- La riduzione della pena al minimo edittale e il riconoscimento delle attenuanti generiche da parte dei giudici di merito escludono la fondatezza di censure che presuppongano, erroneamente, la mancata valutazione di tali benefici.
- L'inammissibilità del ricorso comporta ex lege la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, quantificabile in via equitativa.
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