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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47684/2024 del 31/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

DoValue ha chiesto la declaratoria di non opponibilità della confisca penale dell'immobile di Viola Carmela rispetto al credito ipotecario di cui è titolare in qualità di successore di Unicredit (mutuo ipotecario 2007). Il G.I.P. ha respinto l'istanza ritenendo che l'immobile fosse stato venduto nel 2020 e che sulle somme ricavate possa essere disposta la confisca penale, i cui effetti prevalgono sui crediti dei terzi; ha quindi indicato che la pretesa per il recupero del credito dovesse essere fatta valere in altra sede. DoValue ha impugnato l'ordinanza con tre motivi: (i) violazione/erronea applicazione degli artt. 52, 55, 57, 58 D.Lgs. n.159/2011 (codice antimafia) che disciplinano la tutela dei terzi e la prevalenza della confisca; (ii) carenza di motivazione; (iii) contraddittorietà/manifesta illogicità della motivazione. Il P.M. ha chiesto annullamento con rinvio sostenendo che il credito ipotecario è anteriore al procedimento penale e che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto valutare il merito dell'istanza.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato orientamenti giurisprudenziali (Sezioni Unite e altra giurisprudenza) e la disciplina dell'art.104-bis disp. att. c.p.p. che estende l'applicazione delle disposizioni del D.Lgs. n.159/2011 a specifiche confische penali. Ha affermato che le norme del codice antimafia (in particolare art.52 e art.55) tutelano i diritti di credito e i diritti reali di garanzia anteriori al sequestro/confisca e richiedono un accertamento delle condizioni (es. buona fede) da parte del giudice penale/esecutore. Ha quindi censurato il G.I.P. per aver ritenuto pregiudizialmente non legittimato il ricorrente a far valere le proprie ragioni in sede penale e per non aver esaminato il merito, annullando l'ordinanza e rinviando l'istruttoria all'Ufficio G.I.P. del Tribunale di Napoli per nuovo esame alla luce dei principi indicati.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia) - art. 52, comma 1

    "la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, purché ricorrano determinate condizioni."

    La Corte ha inteso che l'art.52 tutela i crediti e i diritti reali anteriori al sequestro/confisca e impone al giudice penale di verificare le condizioni (es. data certa, buona fede) prima di escludere la tutela del terzo.

  • D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia) - art. 55, comma 2

    "le procedure esecutive si estinguono in relazione ai beni per i quali interviene un provvedimento definitivo di confisca."

    La Corte rileva che l'estinzione della procedura esecutiva prevista dall'art.55 non esclude la necessità dell'accertamento penale delle ragioni del terzo: l'effetto di estinzione riguarda la procedura civile ma non impedisce che il terzo ottenga tutela tramite gli strumenti previsti dal codice antimafia.

  • D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia) - artt. 57 e 58

    Le norme disciplinano le modalità di accertamento in sede penale/esecutiva dei diritti vantati dai terzi; la Corte ha richiamato il loro criterio procedurale per sottolineare che il giudice penale deve esaminare le domande dei terzi creditori.

  • Art. 104-bis disp. att. c.p.p. (commi 1-quater e 1-sexies)

    "Ai casi di sequestro e confisca in casi particolari previsti dall'articolo 240-bis del codice penale ... si applicano le disposizioni del titolo IV del Libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159..." e "le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel caso indicato dall'art. 578-bis del codice."

    La Corte ha interpretato l'art.104-bis come estensivo: le regole del codice antimafia si applicano anche alle confische rilevanti nel caso di specie, richiamando l'obbligo per il giudice penale di applicare la tutela prevista dal D.Lgs. 159/2011.

  • Art. 240-bis c.p., art. 240 c.p. (terzo comma) e art. 322-ter c.p.

    La Corte richiama il rinvio tra le disposizioni penali e la normativa sulle confische particolari: le confische previste da altre norme (anche fuori dal codice penale) possono rientrare nell'ambito di applicazione del codice antimafia per la tutela dei terzi.

  • Art. 578-bis c.p.p.

    Il richiamo all'art.578-bis (e al suo riferimento a confische 'previste da altre disposizioni di legge') è interpretato in senso estensivo, includendo confische disciplinate fuori dal codice penale e quindi soggette alle tutele del D.Lgs. 159/2011.

Massime di principio

  • La confisca penale non estingue automaticamente i diritti reali di garanzia o i crediti dei terzi anteriori al sequestro: tali diritti restano tutelabili se il terzo prova i presupposti (data certa, buona fede, condizioni previste dagli artt. 52 e 53 D.Lgs. 159/2011).
  • Quando la confisca rientra nelle fattispecie richiamate dall'art.104-bis disp. att. c.p.p., il giudice penale/esecutore deve applicare le disposizioni del codice antimafia e valutare nel merito le domande dei terzi creditori, senza limitarsi a rinviare la tutela ad altre sedi.
  • L'estinzione della procedura esecutiva civile prevista dall'art.55, comma 2 D.Lgs. 159/2011 non risolve automaticamente la posizione del terzo: il giudice penale deve comunque verificare l'esistenza e la priorità del diritto di credito e l'eventuale buona fede del titolare del diritto.
  • Se un creditore ipotecario è titolare di un diritto anteriore al sequestro/confisca, la via corretta per far valere il proprio diritto è anche quella penale/esecutiva (ai sensi del titolo IV del D.Lgs. 159/2011), e il giudice dell'esecuzione è tenuto a esaminare il merito della richiesta.
  • Un provvedimento del giudice dell'esecuzione che rigetti l'istanza del terzo senza motivazione sufficiente o senza esame del merito può essere annullato in sede di gravame: la motivazione deve indicare le norme e i ragionamenti che giustificano il diniego.
  • In presenza di vendita dell'immobile e confisca delle somme ricavate, resta necessario verificare la posizione giuridica del creditore rispetto alle somme: la confisca sulle somme non esclude a priori l'accertamento della prelazione o del diritto del creditore fino alla concorrenza del suo credito.

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