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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49685/2022 del 30/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la pronuncia di rinvio della Corte di Assise d'appello che aveva confermato l'aggravante del metodo mafioso (art. 416-bis.1 c.p.) in relazione al reato di estorsione. Il difensore eccepiva violazione di legge e vizio di motivazione per mancato rispetto dei principi indicati dalla sentenza rescindente della Cassazione, contestando la qualificazione come 'mafiosa' della condotta e ponendo il problema dell'effettività della forza intimidatoria derivante dal vincolo associativo, chiedendo che fosse valutata la percepibilità esterna e la capacità di produrre assoggettamento e omertà diffusa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto congrua la motivazione del giudice di rinvio che, richiamando l'obbligo motivazionale indicato dalla Cassazione, ha ricostruito i fatti e indicato gli elementi idonei a integrare l'aggravante del metodo mafioso nella forma oggettiva: la dichiarazione della persona offesa, la presentazione dell'imputato come 'boss' noto per la sua pericolosità, il posizionamento di un ordigno rudimentale sotto l'auto della vittima, il supporto di altri malviventi e il riferimento a un gruppo di appartenenza. La Corte ha inoltre precisato l'irrilevanza della mancata sussistenza formale della cosca nel periodo contestato se emergono elementi che creano nella vittima la percezione di trovarsi di fronte a istanze prevaricatrici di un gruppo mafioso. Per effetto dell'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis.1 cod. pen. (circostanza aggravante del metodo mafioso)

    La Corte ha interpretato che l'aggravante si applica anche all'estorsione cd. 'ambientale', ossia quando senza esplicita minaccia si pretende denaro per assicurare protezione in un territorio noto per l'influsso mafioso; non è necessario che la vittima conosca l'identità dell'estorsore o l'appartenenza a una cosca, purché vi siano indici oggettivi che rendano percepibile all'esterno la forza intimidatrice del vincolo associativo.

  • decreto-legge 13 maggio 1991, n.152, art.7 conv. nella legge 12 luglio 1991, n.203 (richiamato come fonte storica dell'art. 416-bis.1)

    Richiamata come fonte normativa originaria che ha introdotto la circostanza aggravante del metodo mafioso; la Corte ne applica i principi sostanziali nel senso di considerare rilevante il metodo e la percezione di forza intimidatoria collettiva.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione: condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e possibilità di sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende; la Corte ha applicato tale norma irrogando la sanzione di euro 3.000,00.

  • Cass. Sez. 2, sent. n. 21707 del 17/04/2019

    Giurisprudenza richiamata nel testo per affermare che nell'estorsione 'ambientale' l'aggravante del metodo mafioso può sussistere anche in assenza di minaccia esplicita e senza conoscenza diretta del collegamento con una cosca; la sentenza di rinvio ha seguito e applicato tale principio.

Massime di principio

  • L'aggravante del metodo mafioso (art. 416-bis.1 c.p.) può essere riconosciuta anche in assenza di una minaccia esplicita quando la condotta estorsiva si svolge in un contesto territoriale noto per l'influenza mafiosa e produce una percezione esterna di forza collettiva intimidatoria.
  • Non è necessario che la vittima conosca l'estorsore o la sua formale appartenenza a una cosca: rileva la percezione esterna e gli indici oggettivi che suggeriscono l'intervento o la pressione di un gruppo organizzato.
  • Elementi fattuali idonei a configurare il metodo mafioso includono dichiarazioni della vittima che riferiscono la presentazione dell'imputato come 'boss', l'uso di ordigni o atti intimidatori in stile mafioso, il coinvolgimento o il supporto di altri malviventi e riferimenti espliciti o impliciti a un gruppo o a una struttura organizzata.
  • La mancata sussistenza formale di una cosca in un determinato periodo non esclude l'applicabilità dell'aggravante se la condotta e il contesto creano nell'esterno la percezione di potere intimidatorio di tipo mafioso.
  • In fase di rinvio il giudice deve conformarsi ai principi indicati dalla Corte di Cassazione e fornire una motivazione congrua e specifica sugli elementi che giustificano l'applicazione dell'aggravante; una motivazione adeguata rende il ricorso per cassazione manifestamente infondato.
  • Il ricorso per cassazione manifestamente infondato comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e può comportare una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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