Cassazione Penale, Ordinanza n. 24070/2025 del 30/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo manifestamente infondati o non specifici i motivi dedotti. La decisione di merito è quindi rimasta ferma, con conferma della responsabilità per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. Con il primo motivo ha denunciato vizio di motivazione e violazione delle regole di valutazione della prova, sostenendo che la responsabilità era stata affermata valorizzando dichiarazioni della persona offesa e che sarebbe stata omessa l'assunzione di una prova decisiva, individuata in ulteriori riprese video nei pressi del cantiere. Con il secondo motivo ha censurato la motivazione sull'aggravante del metodo mafioso, deducendone l'illogicità e la mancanza, ma la censura riproduceva sostanzialmente quelle già svolte in appello. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato quanto alla valutazione della persona offesa e comunque inammissibile quanto al dedotto mancato esperimento della prova, osservando che in giudizio abbreviato non condizionato non può essere invocata la mancata assunzione di una prova non richiesta e che, in ogni caso, la prova prospettata non sarebbe stata decisiva. Il secondo motivo è stato dichiarato non specifico e quindi non consentito, perché meramente reiterativo delle doglianze già esaminate e disattese in appello; inoltre la Corte ha ribadito che, per l'aggravante del metodo mafioso, non occorre la spendita del nome del clan né la prova dell'esistenza di un'associazione mafiosa, essendo sufficiente che la condotta evochi la forza intimidatrice tipica del vincolo mafioso.
Norme richiamate
art. 192 c.p.p.
Le regole di valutazione della prova dichiarativa previste dal comma 3 non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile; tali dichiarazioni possono sorreggere da sole la condanna, purché il giudice verifichi credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca con motivazione rigorosa.
art. 606 c.p.p.
La mancata assunzione di una prova decisiva è deducibile in cassazione solo se la prova sia stata richiesta nei modi consentiti e solo quando, se esperita, avrebbe sicuramente determinato una decisione diversa o incida sulla struttura portante della sentenza.
art. 495 c.p.p.
La deduzione in cassazione del vizio per mancata assunzione di prova decisiva presuppone che l'ammissione della prova sia stata chiesta nel corso dell'istruzione dibattimentale; tale schema non è applicabile al giudizio abbreviato non condizionato.
art. 416-bis.1 c.p.
L'aggravante del metodo mafioso è configurabile quando la minaccia o la violenza richiamino alla mente della vittima la forza intimidatrice propria dell'associazione mafiosa, senza necessità di spendita del nome del clan o di prova dell'esistenza di un sodalizio per delinquere.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che si limiti a riproporre in modo pedissequo le doglianze già formulate in appello, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Le dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile, non sono soggette al regime rafforzato di cui all'art. 192, comma 3, c.p.p.; possono fondare da sole l'affermazione di responsabilità se il giudice ne verifica con motivazione adeguata credibilità e attendibilità.
- La mancata assunzione di una prova può essere dedotta come motivo di ricorso per cassazione solo se la prova era stata tempestivamente richiesta nel giudizio di merito; nel giudizio abbreviato non condizionato non è utilizzabile il vizio relativo a prove non richieste.
- Una prova è 'decisiva' solo se, alla luce della motivazione della sentenza, appare idonea a determinare con certezza una diversa pronuncia o a incrinare la struttura portante del ragionamento decisorio; non basta una sua generica utilità difensiva.
- L'aggravante del metodo mafioso non richiede la formale spendita del nome di un clan né la prova processuale dell'appartenenza a un'associazione mafiosa, essendo sufficiente che la condotta sia connotata da un richiamo alla forza intimidatrice tipica del vincolo mafioso.
- Ai fini del metodo mafioso, è rilevante l'effetto intimidatorio percepito dalla vittima e il contesto fattuale complessivo in cui la minaccia o la violenza si collocano, se idonei a evocare la capacità intimidatrice del circuito mafioso.
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