Sentenza n. 1735/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del 22 aprile 2026 sull'istanza di accesso documentale relativa a un sinistro stradale occorso a un dipendente dell'INAIL
Esito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'INAIL aveva chiesto al Comune la documentazione relativa a un sinistro stradale del 9 maggio 2017, denunciato da un proprio dipendente come infortunio in itinere e asseritamente causato dal dissesto del manto stradale. La richiesta comprendeva eventuali segnalazioni, domande di indennizzo, atti relativi alle conseguenze del sinistro, comunicazioni con terzi e compagnie assicurative e ogni ulteriore documento riferibile all'evento. L'Istituto aveva rappresentato di dover istruire sia la domanda originaria di prestazioni sia una successiva domanda di revisione per aggravamento, nonché di dover verificare l'effettivo accadimento dell'infortunio, la sua entità e l'eventuale corresponsione di altri indennizzi, anche per evitare duplicazioni. Dopo un precedente diniego fondato sull'art. 50 d.lgs. 82/2005, l'INAIL aveva presentato una nuova istanza ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990, specificando il proprio interesse diretto, concreto e attuale, anche in relazione all'opposizione proposta dall'assicurato contro il rigetto della domanda di aggravamento. Il Comune aveva respinto l'istanza richiamando la mancanza di elementi sostanzialmente nuovi, l'inidoneità degli artt. 18 e 22 della legge 241/1990 e del principio di leale collaborazione a superare la tutela della riservatezza, nonché la presenza di dati personali dell'interessato. L'INAIL ha dedotto: violazione dell'art. 18, comma 2, legge 241/1990 e dell'art. 50 d.lgs. 82/2005, per mancata acquisizione d'ufficio e collaborazione tra amministrazioni; violazione dell'art. 24 legge 241/1990 e difetto di motivazione, per il generico richiamo alla riservatezza; violazione dell'art. 22, comma 5, legge 241/1990 e degli artt. 59 e 60 d.lgs. 196/2003, per omesso bilanciamento tra accesso e protezione dei dati personali e mancato effettivo contraddittorio con il controinteressato; violazione degli artt. 22 e seguenti e dell'art. 24, comma 7, legge 241/1990, per la sussistenza dei presupposti dell'accesso difensivo e istruttorio. Il Comune ha eccepito la tardività del ricorso, sostenendo che il diniego del 22 aprile 2026 fosse meramente confermativo di quello precedente, e nel merito ha invocato la prevalenza della riservatezza, trattandosi anche di dati relativi alla salute.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di tardività e inammissibilità. La nuova istanza non costituiva una mera riproposizione della precedente: pur avendo il medesimo oggetto documentale, era fondata su una diversa base giuridica, cioè gli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990 anziché l'art. 50 d.lgs. 82/2005, e rappresentava in modo più puntuale l'interesse istituzionale e difensivo dell'INAIL. Anche la diversa motivazione dei due dinieghi dimostrava che il Comune aveva effettuato una nuova valutazione, sicché il provvedimento del 22 aprile 2026 era autonomamente lesivo e impugnabile. Nel merito, il Collegio ha ritenuto sussistenti i requisiti di corrispondenza e collegamento propri dell'accesso difensivo. L'interesse dell'INAIL al corretto esercizio delle proprie funzioni istituzionali di accertamento e liquidazione delle prestazioni assicurative è una situazione giuridicamente tutelata; la documentazione richiesta è direttamente collegata a tale interesse perché consente di verificare, tramite una fonte esterna alle dichiarazioni dell'assicurato, l'esistenza, le modalità e le conseguenze del sinistro. Nel bilanciamento con la riservatezza, il giudice ha richiamato il criterio della necessità ai fini della cura e della difesa di un interesse giuridico, ritenendo prevalente, in presenza dei presupposti dell'accesso difensivo, l'interesse conoscitivo dell'INAIL. Ha inoltre attribuito rilievo al principio di leale collaborazione tra amministrazioni, precisando tuttavia che esso non elimina le garanzie sulla protezione dei dati personali né comporta una prevalenza automatica dell'amministrazione richiedente. Il ricorso è stato accolto nei limiti della motivazione: il Comune deve ostendere entro dieci giorni la documentazione richiesta, con oscuramento dei dati riservati del controinteressato non collegati alle finalità conoscitive dell'INAIL. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda e la natura pubblica delle parti.
Norme richiamate
artt. 22 ss. l. 241/1990
La nuova istanza di accesso documentale, fondata su una diversa base giuridica e su una più specifica prospettazione dell'interesse, può generare un autonomo provvedimento impugnabile anche se riguarda gli stessi documenti di una precedente istanza.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
La situazione legittimante l'accesso difensivo deve corrispondere a una situazione giuridicamente tutelata ed essere collegata al documento richiesto, mediante un nesso diretto e inequivoco di strumentalità.
Nel bilanciamento con la riservatezza, l'accesso difensivo è ammesso quando la conoscenza del documento è necessaria per la cura o la difesa di un interesse giuridico proprio. Nel caso concreto, tale requisito ricorreva per l'attività istruttoria e istituzionale dell'INAIL.
art. 18, comma 2, l. 241/1990
La disposizione si colloca nel quadro dei doveri di acquisizione d'ufficio e collaborazione tra amministrazioni, rilevanti nel bilanciamento degli interessi sotteso alla richiesta di accesso.
art. 50 d.lgs. 82/2005
La precedente richiesta fondata sulla disponibilità dei dati tra pubbliche amministrazioni aveva una base giuridica diversa dalla successiva istanza di accesso documentale; tale diversità impediva di qualificare il nuovo diniego come meramente confermativo.
artt. 59 e 60 d.lgs. 196/2003
La disciplina sulla protezione dei dati personali impone un bilanciamento concreto e non consente di negare automaticamente l'accesso per il solo fatto che i documenti contengano dati personali o relativi alla salute; restano esclusi o oscurabili i dati non pertinenti alle finalità conoscitive.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del controinteressato nella pubblicazione della sentenza.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, ai fini della tutela dei dati personali e dell'oscuramento dei dati identificativi del controinteressato.
Massime di principio
- Una seconda istanza di accesso relativa ai medesimi documenti non è meramente confermativa della precedente quando si fonda su una diversa disciplina giuridica o su una diversa e più specifica prospettazione dell'interesse conoscitivo; il diniego adottato sulla nuova istanza è autonomamente lesivo e impugnabile.
- L'accesso difensivo richiede la corrispondenza tra l'interesse fatto valere e una situazione giuridicamente tutelata, nonché il collegamento diretto e inequivoco tra tale situazione e i documenti richiesti.
- Quando un'amministrazione pubblica richiede documenti ad altra amministrazione per svolgere una funzione istituzionale di accertamento e liquidazione di prestazioni pubbliche, l'interesse conoscitivo può integrare un interesse qualificato, diretto, concreto e attuale, purché la documentazione sia effettivamente pertinente all'istruttoria.
- Nel bilanciamento tra accesso difensivo e riservatezza, la conoscenza dei documenti è consentita quando risulta necessaria alla cura o alla difesa di un interesse giuridico proprio; la presenza di dati personali di terzi non giustifica, di per sé, un diniego integrale.
- Il principio di leale collaborazione tra pubbliche amministrazioni rileva nel bilanciamento tra l'interesse istituzionale alla conoscenza e la protezione dei dati personali, ma non comporta né una prevalenza automatica dell'amministrazione richiedente né la disapplicazione delle garanzie previste dalla disciplina privacy.
- L'accesso può essere ordinato con oscuramento dei dati riservati del controinteressato che non siano collegati alle finalità conoscitive concretamente dedotte dall'istante.
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