Sentenza n. 5260/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 07774/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esiti della prova scritta di una procedura concorsuale, con dichiarazione di non idoneità per punteggio inferiore alla soglia minima
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione concorsuale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La candidata, classificata non idonea con il punteggio di 20,875/30 rispetto alla soglia di 21/30, ha impugnato la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro gli esiti della prova scritta. Con un unico motivo d'appello ha contestato la valutazione dei quesiti n. 25, 34 e 39, deducendo violazione dei principi di imparzialità, buon andamento, ragionevolezza e par condicio, nonché travisamento dei fatti e difetto di istruttoria. Quanto al quesito n. 25, di natura giuridica, ha sostenuto che il riferimento al regolamento europeo e agli obiettivi strategici avrebbe reso corretta anche la risposta relativa allo sviluppo sostenibile e integrato dei territori e delle iniziative locali, prospettando ambiguità e pluralità di risposte esatte. Quanto ai quesiti situazionali n. 34 e n. 39, ha contestato la graduazione delle risposte operata dalla Commissione, sostenendo che le opzioni da lei selezionate, riguardanti rispettivamente la gestione privata e costruttiva dell'errore di un collaboratore e l'adattamento al cambiamento organizzativo con sostegno al gruppo, fossero più efficaci di quelle individuate come corrette. Ha inoltre sostenuto che la rivalutazione o neutralizzazione anche di un solo quesito avrebbe consentito il superamento della prova. In primo grado le amministrazioni avevano eccepito anche la tardività del ricorso e il difetto di legittimazione passiva della Commissione RIPAM e di Formez PA.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR Lazio, applicando la ragione più liquida e omettendo l'esame delle eccezioni preliminari, poiché il gravame era infondato nel merito. Per il quesito n. 25, ha ritenuto chiara e univoca la formulazione e corretta l'opzione individuata dalla Commissione, perché conforme all'art. 4, par. 2, lett. b), del regolamento (UE) 2021/1057, mentre la risposta scelta dalla candidata si riferiva a un contenuto non riconducibile alla specifica previsione normativa richiamata. Il riferimento espresso al regolamento circoscriveva l'ambito delle risposte rilevanti e impediva di ritenere corretta un'opzione fondata su altra disposizione normativa. La conferma unanime del quesito da parte della Commissione in sede di autotutela è stata ritenuta coerente con la disciplina e con la finalità di verificare la preparazione dei candidati. Quanto ai quesiti situazionali nn. 34 e 39, il Collegio ha rilevato che essi mirano a valutare soft skills, capacità relazionali e adeguatezza della risposta rispetto al contesto organizzativo, sicché non esiste necessariamente una risposta astrattamente errata, ma una risposta più o meno adeguata. La Commissione dispone in tale ambito di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile soltanto per manifesta illogicità, arbitrarietà o irragionevolezza. Nel caso concreto, la preferenza per la risposta che valorizzava l'assunzione di responsabilità e l'utilizzo dell'errore come opportunità di crescita, nonché per quella che accompagnava attivamente il gruppo nel cambiamento, è stata ritenuta coerente con il criterio della proattività e non manifestamente illogica. Il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella della Commissione. Le spese del grado d'appello sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 4, par. 2, lett. b), regolamento (UE) 2021/1057
il FSE+ contribuisce agli obiettivi relativi ad “un’Europa più verde, a basse emissioni di carbonio” mediante “il miglioramento dei sistemi di istruzione e di formazione necessari per l’adattamento delle competenze e delle qualifiche”
La disposizione costituisce il parametro normativo puntuale per individuare l'unica risposta corretta al quesito n. 25.
art. 5 regolamento (UE) 2021/1060
un’Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato di tutti i tipi di territorio e delle iniziative locali
Il riferimento prospettato dalla candidata non rende corretta la risposta selezionata, poiché il quesito richiamava specificamente il regolamento (UE) 2021/1057 e la misura prevista nell'ambito delle azioni del FSE+ in gestione concorrente.
art. 35, comma 5, d.lgs. n. 165/2001
La sentenza di primo grado lo aveva richiamato per affermare la legittimazione della Commissione Interministeriale RIPAM ad adottare gli atti fondamentali della procedura concorsuale; il Consiglio di Stato non ha esaminato la questione per la decisione nel merito secondo la ragione più liquida.
art. 5.3, lett. a), Adunanza plenaria n. 5/2015
È richiamato quale fondamento della possibilità di decidere la controversia sulla questione di merito assorbente, prescindendo dall'esame delle eccezioni preliminari.
Massime di principio
- Nelle prove concorsuali scritte a risposta multipla in materie giuridiche, quando il quesito richiama espressamente una specifica disposizione o fonte normativa, la risposta corretta deve essere individuata in base al diritto positivo contenuto nella disposizione richiamata; non è sufficiente che un'opzione trovi astratta corrispondenza in altra norma o in altro atto normativo.
- Un quesito a risposta multipla non è ambiguo per il solo fatto che una risposta sia coerente con una disposizione diversa da quella espressamente richiamata: il riferimento normativo puntuale delimita l'ambito delle opzioni valutabili e consente di individuare una sola risposta corretta, se questa trova riscontro nella norma indicata.
- I test situazionali nei concorsi pubblici mirano a valutare competenze trasversali e capacità relazionali attraverso la scelta della risposta più adeguata al contesto organizzativo; non presuppongono necessariamente una risposta astrattamente errata, ma una graduazione di maggiore o minore efficacia.
- La valutazione della maggiore efficacia delle risposte nei test situazionali rientra nella discrezionalità tecnica della commissione esaminatrice ed è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in presenza di manifesta arbitrarietà, illogicità o irragionevolezza, senza possibilità di sostituire la valutazione giudiziale a quella della commissione.
- La scelta della commissione di privilegiare, nei test situazionali, risposte che esprimono proattività, assunzione di responsabilità, valorizzazione dell'errore ai fini organizzativi e accompagnamento attivo del cambiamento non è manifestamente illogica quando risulti coerente con i criteri valutativi della prova.
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