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Sentenza

Sentenza del 20/05/2016 n. 10473 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva ottenuto un credito d’imposta di 185.154 euro per nuove assunzioni ai sensi dell’art. 7 della L. n. 388/2000. Il Centro Operativo di Pescara aveva disposto la revoca parziale di 52.754 euro, ritenendo superato il limite previsto dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato "de minimis". La società contestava la revoca sostenendo che l’incentivo non fosse qualificabile come aiuto di Stato e, inoltre, eccepiva l’incompetenza del Centro Operativo a emettere il provvedimento.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale e quella Regionale avevano accolto la tesi della società, escludendo l’applicabilità del limite "de minimis". L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, mentre la società ha resistito e ha riproposto l’eccezione di incompetenza. Nel corso del giudizio la società ha pagato l’atto di recupero del credito emesso a seguito della revoca. La Corte ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, senza decidere nel merito le questioni sull’applicabilità del regime "de minimis" o sulla competenza dell’ufficio, compensando integralmente le spese.

Norme richiamate

  • Legge n. 388 del 2000, art. 7, comma 10

    Credito d’imposta per nuove assunzioni e relativo limite di fruizione.

    La norma costituiva il fondamento dell’agevolazione fiscale e del limite oggetto di contestazione, ma la Corte non ne ha definito l’interpretazione perché ha dichiarato cessata la materia del contendere.

  • Legge n. 289 del 2002, artt. 62, comma 1, e 63

    Disposizioni richiamate dall’Agenzia delle Entrate in relazione alla disciplina e ai limiti degli incentivi fiscali; la loro applicazione non è stata esaminata nel merito.

  • Regolamento CE n. 69/2001

    Regola degli aiuti di Stato "de minimis".

    Stabiliva una soglia massima per gli aiuti di importo limitato concessi alle imprese. La questione se tale regime fosse applicabile al credito d’imposta è rimasta senza decisione definitiva.

  • Regolamento CE n. 2204/2002

    Richiamato con riguardo agli aiuti di Stato a favore dell’occupazione e alla possibilità di concedere incentivi oltre il limite "de minimis"; anche questa questione non è stata decisa dalla Corte.

  • Articoli 87 e 88 del Trattato CE

    Norme europee in materia di aiuti di Stato, invocate dall’Agenzia delle Entrate per sostenere l’applicabilità dei limiti comunitari all’agevolazione.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale posta a fondamento dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • Quando il contribuente paga integralmente l’atto di recupero oggetto della controversia, può venir meno l’interesse concreto alla decisione e la causa può essere dichiarata estinta per cessazione della materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere impedisce, di regola, una pronuncia sulle questioni sostanziali controverse: in questo caso non è stata stabilita definitivamente né la qualificazione dell’incentivo come aiuto di Stato né l’applicabilità del limite "de minimis".
  • Il pagamento dell’importo richiesto non equivale necessariamente a un riconoscimento della fondatezza della pretesa dell’amministrazione, ma può determinare la chiusura processuale della controversia.
  • In presenza di una revoca di agevolazioni fiscali, è opportuno verificare sia i presupposti sostanziali dell’agevolazione e i limiti derivanti dalla disciplina europea sugli aiuti di Stato, sia la competenza dell’ufficio che ha emesso l’atto.
  • La compensazione delle spese indica che ciascuna parte sopporta i propri costi, senza una condanna specifica della parte soccombente; nel caso concreto è stata disposta perché la controversia si è chiusa senza una decisione sul merito.

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