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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05624/2024 del 01/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (procedura concorsuale)

La controversia

La controversia trae origine da un'azione revocatoria promossa da una procedura concorsuale per ottenere la declaratoria di inefficacia di tre pagamenti eseguiti nell'anno anteriore all'apertura della procedura. In primo grado la domanda fu respinta, ma in appello la società originariamente convenuta fu condannata alla restituzione dell'intero importo dei pagamenti revocati, oltre interessi. Il successivo ricorso per cassazione contro tale sentenza fu rigettato con ordinanza, nella quale la Corte ritenne, da un lato, sussistente la scientia decoctionis e, dall'altro, non esaminò espressamente una domanda della società volta a ottenere, in caso di accoglimento della revocatoria, la riduzione del credito restitutorio per effetto dell'omologazione di un concordato preventivo della stessa società. La società ha quindi proposto ricorso per revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., deducendo errore di fatto nell'ordinanza di cassazione: secondo la sua tesi, la Corte avrebbe erroneamente ritenuto che ella avesse invocato una compensazione tra un proprio credito e il credito restitutorio della procedura, mentre in realtà avrebbe dedotto soltanto l'applicazione della falcidia concordataria ex art. 184 l.fall., poiché il credito della procedura sarebbe anteriore e quindi soggetto alla percentuale prevista dal concordato omologato. La controricorrente ha resistito chiedendo il rigetto.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che le doglianze non denunciassero un errore di fatto revocatorio, ma contestassero l'interpretazione del precedente ricorso per cassazione e, in particolare, la qualificazione della domanda come eccezione di compensazione anziché come invocazione della falcidia concordataria. Tale censura investe un errore di giudizio e non una svista percettiva immediatamente rilevabile. La Corte ha quindi ribadito che l'errore revocatorio richiede una falsa percezione del contenuto degli atti, decisiva e non oggetto di valutazione controversa, mentre non è ammesso per correggere l'interpretazione data al motivo di ricorso. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    L'errore di fatto revocatorio deve consistere in una svista percettiva o falsa rappresentazione della realtà processuale, non in un errore di valutazione o interpretazione degli atti.

  • art. 391-bis c.p.c.

    La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa solo nei limiti propri dell'errore di fatto revocatorio.

  • art. 112 c.p.c.

    La dedotta omissione di pronuncia era prospettata dalla ricorrente nel precedente ricorso, ma la censura odierna è stata ritenuta diretta in realtà a contestarne l'interpretazione.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    Il precedente ricorso per cassazione aveva denunciato nullità della sentenza per omesso esame della domanda di parziale estinzione del credito.

  • art. 67, secondo comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267

    Norma posta a fondamento dell'azione revocatoria dei pagamenti eseguiti nell'anno anteriore all'apertura della procedura concorsuale.

  • art. 184 r.d. 16 marzo 1942, n. 267

    Richiamato dalla ricorrente come base della richiesta di applicazione della falcidia concordataria ai crediti anteriori all'apertura della procedura.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • L'errore di fatto idoneo a fondare la revocazione della sentenza della Corte di cassazione sussiste solo quando la decisione sia frutto di una svista percettiva immediatamente rilevabile dagli atti, non quando si controverta sull'interpretazione o qualificazione giuridica di un motivo di ricorso.
  • Non può essere utilizzata la revocazione per rimettere in discussione la valutazione della Corte sull'oggetto e sul significato delle censure proposte nel precedente giudizio di legittimità.
  • Per le sentenze della Cassazione, l'errore revocatorio deve riguardare atti interni al giudizio di legittimità ed essere autonomo rispetto alla decisione impugnata, oltre che decisivo ai fini dell'esito.
  • La deduzione di una pretesa falcidia concordataria del credito restitutorio non integra di per sé errore di fatto revocatorio se la contestazione riguarda la lettura del motivo di ricorso precedente e non una mera falsa percezione del suo contenuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConcordato preventivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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