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Sentenza

Sentenza n. 1882/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202601318

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto della Motorizzazione Civile di Padova del 17 marzo 2026, notificato il 1° luglio 2026, di non ammissione alla prova pratica per il conseguimento della patente B, fondato sull'inserimento di un ostativo da parte della Prefettura di Padova nel sistema informativo dei trasporti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (aspirante conducente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, che aveva richiesto la patente B l'11 aprile 2025, ha dedotto con un unico motivo la violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 per difetto di motivazione: il provvedimento non esponeva le concrete ragioni di fatto e di diritto che impedivano l'ammissione alla prova pratica, limitandosi a richiamare la segnalazione telematica prefettizia e a rinviare a una futura istanza di accesso agli atti da presentare alla Prefettura. Secondo il ricorrente, il richiamo non permetteva di ricostruire il percorso logico-giuridico della decisione e non costituiva adeguata motivazione per relationem. Il Ministero ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, sostenendo che il potere decisorio spettasse alla Prefettura, ed ha contestato nel merito il motivo.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva: il provvedimento lesivo è stato adottato dalla Motorizzazione Civile, titolare del relativo potere, mentre la Prefettura aveva emesso soltanto l'atto presupposto, ancorché vincolante. Ha accolto l'unico motivo di ricorso perché il generico riferimento all'inserimento di un ostativo nel sistema informativo comunicava soltanto l'esito negativo della verifica prefettizia, senza rendere conoscibile il presupposto concreto della decisione; il rinvio a un'istanza di accesso non colmava tale carenza. I documenti prodotti in giudizio non potevano integrare postumamente la motivazione, che deve risultare dal provvedimento o dagli atti adeguatamente richiamati e consentire all'interessato di conoscere le ragioni prima del giudizio, anche quando l'attività è vincolata. Il provvedimento è stato annullato, con salvezza del riesercizio del potere mediante adozione di un nuovo atto adeguatamente motivato. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione per relationem è ammessa dall’art. 3 della legge n. 241/1990, purché dal richiamo agli atti istruttori siano evincibili le ragioni di fatto e di diritto della decisione, così da consentire al destinatario di comprenderle e contestarle.

    La motivazione per relationem è legittima solo se gli atti richiamati rendono conoscibili le ragioni concrete, fattuali e giuridiche, della decisione, consentendone la comprensione e la contestazione.

Massime di principio

  • Un provvedimento che nega l'ammissione a una prova per il conseguimento di un titolo abilitativo non è adeguatamente motivato se si limita a comunicare l'esito negativo di una verifica contenuta in un sistema informativo, senza indicare il presupposto concreto che ha determinato tale esito.
  • La motivazione per relationem è sufficiente soltanto quando il richiamo consente al destinatario di ricostruire le ragioni di fatto e di diritto della decisione; il generico invito a chiedere accesso agli atti presso un'altra amministrazione non supplisce alla carenza.
  • La produzione in giudizio di documenti o spiegazioni non può integrare postumamente la motivazione originariamente insufficiente: le ragioni giustificative devono emergere dal provvedimento o dagli atti da esso adeguatamente richiamati.
  • L'obbligo di motivazione permane anche per l'attività amministrativa vincolata e deve consentire all'interessato di conoscere le ragioni della determinazione lesiva prima dell'instaurazione del giudizio.
  • Ai fini della legittimazione passiva, è correttamente convenuta l'amministrazione titolare del potere che ha adottato il provvedimento lesivo; l'amministrazione che abbia emanato un atto presupposto, pur vincolante, non è per ciò solo l'autrice della determinazione finale impugnata.

Come è indicizzato

MateriePatenti e abilitazioni alla guidaMotivazione del provvedimento
RamiTrasporti e circolazioneProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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