Cassazione Civile, Ordinanza n. 10799/2024 del 22/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente non profit)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una fondazione qualificata come ONLUS, del provvedimento di cancellazione dall'Anagrafe Unica delle ONLUS disposto per asserita mancanza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997. La CTR Lombardia aveva rigettato l'appello dell'Ufficio confermando l'annullamento del provvedimento. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 10, comma 1, lett. a) n. 8 e lett. b) del D.Lgs. n. 460/1997: secondo la ricorrente, lo statuto della fondazione mostrava che la tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente non costituivano lo scopo esclusivo dell'ente, ma solo uno strumento per realizzare un fine più ampio di educazione e formazione secondo metodologia scout, non riconducibile in sé alle finalità di solidarietà sociale richieste per la qualifica di ONLUS. L'Amministrazione ha anche sostenuto che le attività concretamente svolte non erano riconducibili all'attività di tutela e valorizzazione dell'ambiente in senso normativo, ma solo a occasioni di contatto con la natura funzionali al metodo scout.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo dell'Agenzia, pur formulato come violazione di legge, in realtà proponesse una diversa interpretazione della clausola statutaria e, in particolare, della congiunzione "anche" inserita nella descrizione dello scopo dell'ente, senza però denunciare la violazione dei canoni ermeneutici contrattuali né un vizio di motivazione nei limiti oggi consentiti dall'art. 360, n. 5, c.p.c. Di conseguenza, la Cassazione non ha esaminato nel merito la pretesa mancanza dei requisiti ONLUS e ha confermato l'esito favorevole alla fondazione resistente. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. Non è stato applicato l'ulteriore contributo unificato, perché l'Agenzia, quale amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato, era ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 10 D.Lgs. n. 460/1997
comma 1, lett. a) n. 8; lett. b); lett. c); commi 2, 3 e 4
La norma individua in modo tassativo gli ambiti di operatività delle ONLUS e richiede, per l'iscrizione all'anagrafe, l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale; per la tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente la finalità solidaristica si considera immanente, senza necessità di verificare la condizione di svantaggio dei destinatari.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La deduzione di violazione di legge non può risolversi in una mera diversa lettura del contenuto di una clausola statutaria, se non si censura anche la violazione dei criteri ermeneutici.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma, il vizio motivazionale è censurabile solo nei ristretti limiti attualmente consentiti; non è sufficiente proporre una differente ricostruzione del fatto o dell'interpretazione dell'atto.
art. 380.1 bis c.p.c.
Richiamato per il deposito della memoria in prossimità dell'adunanza camerale.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Non applicato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, in quanto amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Quando il motivo di ricorso investe l'interpretazione di una clausola statutaria o contrattuale, non è sufficiente invocare la violazione di legge: occorre denunciare specificamente la violazione delle regole legali di ermeneutica o, nei limiti attuali, un vizio motivazionale effettivamente deducibile.
- La censura in cassazione è inammissibile se, sotto l'apparente deduzione di un errore di diritto, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del significato dell'atto o della clausola da parte della Corte.
- Nelle controversie sulla qualifica ONLUS, lo statuto va letto verificando se le attività indicate rientrino negli ambiti tassativamente previsti dall'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997 e se la finalità solidaristica sia perseguita in via esclusiva, secondo il regime speciale previsto dalla legge.
- Per le attività di tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, la finalità solidaristica è ritenuta dalla legge intrinseca, in quanto rivolta alla collettività diffusa e non a singoli soggetti svantaggiati.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10709/2024 del 22/04/2024
- ordinanza_civile · 22 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10710/2024 del 22/04/2024
- ordinanza_civile · 22 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10711/2024 del 22/04/2024
- ordinanza_civile · 22 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10712/2024 del 22/04/2024
- ordinanza_civile · 22 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10716/2024 del 22/04/2024
- ordinanza_civile · 22 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10717/2024 del 22/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →