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Sentenza

Sentenza n. 15902/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento - della nota del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare IV Reparto - Servizio Studi e Coordinamento Normativo per il Trattamento Economico Eventuale prot. n. M_D AB05933 REG2023 0113594 del 23.02.2023 notificata in pari data, con la quale la amministrazione riscontrava negativamente la istanza degli odierni ricorrenti tesa al riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 1 della L. n. 42/2000 nonché dall'art. 1803 del Decreto Legislativo del 15 marzo 2010, n. 66; nonché per l’accertamento e per la declaratoria del diritto dei ricorrenti all’applicazione dell'art. 1, comma 4, della L. 28 febbraio 2000, n. 42 nonché dell'art. 1803 del D.Lgs. 15.03.2010, n. 66, beneficiando del relativo premio; nonché per la condanna al pagamento delle somme dovute, comprensive della rivalutazione monetaria, degli interessi legali e degli interessi anatocistici.

Giustizia amministrativa202306683

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego ministeriale del 23 febbraio 2023 del riconoscimento del premio economico relativo ai periodi di ferma volontaria previsto per i piloti militari

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, sottufficiali dell’Esercito in servizio permanente o in quiescenza e titolari di brevetti di pilota osservatore o di pilota di elicottero, avevano chiesto il premio economico previsto dall’art. 1 della legge n. 42/2000 e dagli artt. 966 e 1803 del d.lgs. n. 66/2010, richiamando precedenti giurisprudenziali che avevano riconosciuto il beneficio a ufficiali piloti. Impugnavano il diniego del Ministero della Difesa del 23 febbraio 2023, deducendone l’erroneità della motivazione e il travisamento, e sostenevano che i principi affermati nei precedenti dovessero essere estesi alla loro posizione in ragione dell’identità sostanziale delle funzioni svolte dai piloti. In via subordinata, chiedevano la rimessione alla Corte costituzionale delle disposizioni che riservano il beneficio agli ufficiali, per asserita violazione degli artt. 3, 36 e 97 Cost. Il Ministero eccepiva preliminarmente l’inammissibilità del ricorso collettivo per genericità delle posizioni individuali, eterogeneità e mancata indicazione delle sedi di servizio e delle residenze, rilevante anche ai fini della competenza territoriale.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso nel merito, prescindendo dalle eccezioni preliminari del Ministero in applicazione del criterio della ragione più liquida. Ha ritenuto che la legge n. 42/2000 e l’art. 1803 del d.lgs. n. 66/2010 riservino espressamente il premio agli ufficiali in servizio permanente, mentre i ricorrenti sono sottufficiali. I precedenti invocati non erano pertinenti: avevano esteso il beneficio, per equivalenza delle funzioni e dei brevetti, a personale appartenente comunque alla categoria degli ufficiali, senza equiparare ufficiali e sottufficiali né superare il limite soggettivo fissato dalla legge. Ha dichiarato inammissibile la richiesta di rimessione alla Corte costituzionale, perché i ricorrenti non avevano spiegato le ragioni della dedotta violazione costituzionale; ha inoltre osservato che la diversità di status, carriera, compiti e appetibilità sul mercato civile, insieme alla discrezionalità legislativa nella determinazione dei trattamenti accessori, escludeva comunque l’irragionevolezza della scelta legislativa. Spese compensate per la peculiarità della materia e le ragioni della decisione.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 3 e 4, l. 42/2000

    La chiarezza del dato letterale delle disposizioni normative astrattamente applicabili alla fattispecie osta insuperabilmente, infatti, al riconoscimento dell’invocato premio anti-esodo, ex lege riservato ai soli “ufficiali […]”, categoria alla quale i ricorrenti non appartengono, essendo tutti sottufficiali (in claris non fit interpretatio).

    Il premio anti-esodo previsto dai commi 3 e 4 è riservato agli ufficiali in servizio permanente; il dato letterale non consente di estenderlo ai sottufficiali.

  • art. 1803 d.lgs. 66/2010

    L’estensione del beneficio ex lege n. 42/2000 – praticata sul presupposto dell’identità delle funzioni in concreto svolte dai piloti dell’Esercito, ritenuta “sintomo inequivocabile della parità della qualificazione riconosciuta al personale, in disparte il brevetto posseduto” (Cons. Stato, Sez. II, n. 6766/2021, cit.) – non può spingersi, in altri termini, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, sino al punto da obliterare in toto il dettato normativo, che fa espresso e inequivoco riferimento alla sola categoria degli “Ufficiali” (art. 1, commi 1, 3 e 4 della L. 42/2000 e art. 1803, del d.lgs. n. 66/2010).

    Il beneficio disciplinato dall’art. 1803 riguarda gli ufficiali; l’equivalenza funzionale tra diversi brevetti di pilota può operare entro tale categoria, ma non consente di estendere il premio ai sottufficiali.

  • art. 3 Cost.

    Siffatta istanza di rimessione alla Corte delle Leggi è, all’evidenza, del tutto inammissibile.

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando i ricorrenti non espongono le ragioni per cui la disciplina che riserva il beneficio agli ufficiali violerebbe il principio di uguaglianza; nel caso concreto, inoltre, la diversità di status tra ufficiali e sottufficiali esclude l’irragionevolezza della scelta.

  • art. 36 Cost.

    I ricorrenti non hanno nemmeno dedotto quali sarebbero le ragioni della presunta violazione degli indicati precetti costituzionali, senza considerare che, in ogni caso, la diversità di ‘status’ tra le categorie di personale (Ufficiali e Sottufficiali) esclude l’irragionevolezza della scelta legislativa di riservare il premio anti esodo solo agli Ufficiali, tenuto conto delle differenze nei percorsi di carriera e nei compiti disimpegnati, della diversa appetibilità sul mercato civile, da parte delle Compagnie Aeree e, non da ultimo, dell’ampiezza della discrezionalità del Legislatore nell'attribuzione di indennità speciali o di premi incentivanti (v., ad es., Corte Cost., n. 41/2023 a proposito della determinazione e della differenziazione dei trattamenti economici accessori, come i premi incentivanti o le indennità di funzione, nella P.A.).

    La deduzione non argomentata della violazione dei parametri costituzionali non consente la rimessione della questione; la diversità di status e di funzioni tra categorie militari può giustificare la differenziazione legislativa dei premi incentivanti, che rientra nella discrezionalità del legislatore.

  • art. 97 Cost.

    I ricorrenti non hanno nemmeno dedotto quali sarebbero le ragioni della presunta violazione degli indicati precetti costituzionali, senza considerare che, in ogni caso, la diversità di ‘status’ tra le categorie di personale (Ufficiali e Sottufficiali) esclude l’irragionevolezza della scelta legislativa di riservare il premio anti esodo solo agli Ufficiali, tenuto conto delle differenze nei percorsi di carriera e nei compiti disimpegnati, della diversa appetibilità sul mercato civile, da parte delle Compagnie Aeree e, non da ultimo, dell’ampiezza della discrezionalità del Legislatore nell'attribuzione di indennità speciali o di premi incentivanti (v., ad es., Corte Cost., n. 41/2023 a proposito della determinazione e della differenziazione dei trattamenti economici accessori, come i premi incentivanti o le indennità di funzione, nella P.A.).

    La disciplina differenziata del premio non è irragionevole per il solo fatto che anche i sottufficiali svolgano funzioni di pilota: la diversità di status, carriera e compiti e la discrezionalità legislativa nella previsione di trattamenti incentivanti giustificano la riserva agli ufficiali.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

    La disposizione è menzionata nel testo, ma non è applicata o interpretata nella motivazione della decisione.

Massime di principio

  • Quando la legge riserva espressamente un beneficio economico a una specifica categoria di personale militare, l’equivalenza delle funzioni o dei brevetti all’interno di quella categoria non consente di estendere il beneficio a un’altra categoria non contemplata dalla norma.
  • I precedenti che hanno riconosciuto un beneficio a soggetti appartenenti alla categoria espressamente indicata dalla legge non sono estensibili a personale di categoria diversa se la questione dell’estensione tra categorie non era stata decisa.
  • La questione di legittimità costituzionale è inammissibile se la parte si limita a indicare i parametri costituzionali asseritamente violati senza illustrare le ragioni della censura. La differenziazione dei trattamenti incentivanti può inoltre rientrare nella discrezionalità legislativa quando sia correlata a differenze di status, carriera e compiti.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamento
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiQuestione di legittimità costituzionaleRiserva di legge e gerarchia delle fonti

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