Sentenza del 03/03/2020 n. 695 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di una cartella di pagamento relativa all'anno d'imposta 2013 per recupero IRES (circa € 8.700) conseguente al disconoscimento della detrazione del 55% per interventi di riqualificazione energetica (L. 296/2006). L'ufficio aveva motivato il disconoscimento con la mancata dimostrazione della natura "strumentale" dell'immobile rispetto all'attività d'impresa. La società aveva articolato censure sia di merito (la norma non richiede il requisito dello status "strumentale" se il soggetto è una persona giuridica) sia di procedimento (contestando l'uso del controllo formale automatizzato e la mancata emissione di un avviso di accertamento), e chiedendo comunque il riconoscimento di una situazione di obiettiva incertezza per l'esclusione delle sanzioni.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'ufficio (confermando la decisione di primo grado favorevole alla società). Sul merito la CTR ha ritenuto che la normativa (L. 296/2006 e attuazioni) concede la detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica agli edifici esistenti quando si realizza un miglioramento dell'efficienza energetica, senza porre limitazioni soggettive o richiedere che gli immobili siano "strumentali" per le società. La CTR ha inoltre indicato che gli atti amministrativi (es. risoluzioni ministeriali/AE) non vincolano il giudice se la norma è chiara. L'appello dell'ufficio è stato dunque ritenuto infondato e l'ufficio condannato alla rifusione delle spese di lite in favore della società (€ 2.036 + 15% rimborso spese generali, IVA e CPA).
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), art. 1 comma 344 e ss.
La detrazione per interventi di riqualificazione energetica si applica agli interventi che migliorano l'efficienza energetica degli edifici esistenti e non contiene limitazioni soggettive che escludano le società proprietarie anche se gli immobili non sono "strumentali" all'impresa.
Decreto ministeriale MEF 19 febbraio 2007
L'attuazione include tra i beneficiari i soggetti titolari di reddito d'impresa che sostengono le spese per interventi su edifici esistenti, su parti di edifici o su unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, posseduti o detenuti.
Risoluzione Agenzia delle Entrate 340/E del 2008
È un parere dell'Amministrazione finanziaria che interpreta restrittivamente il beneficio (esigendo il carattere strumentale se il titolare è una società), ma la CTR richiama la giurisprudenza che considera tali risoluzioni non vincolanti per il giudice quando la norma è chiara.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 36 del 31.05.2007
Circolare n.36/31.05.2007
Secondo l'utilizzo richiamato in primo grado, la circolare indica i presupposti per accedere all'agevolazione e non richiederebbe il requisito della strumentalità per i soggetti societari, venendo utilizzata dalla difesa della società per sostenere l'accessibilità del beneficio.
Cassazione civile, Sez. V, n. 19815 del 23.07.2019
Cass. Civ., sez. V, n. 19815/2019
Giurisprudenza di legittimità citata come orientamento consolidato che interpreta la normativa sulle detrazioni energetiche in senso estensivo, riconoscendo il beneficio anche alle società proprietarie di immobili non strumentali.
Ordinanza Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 23031/2007
Richiamata per affermare che gli atti dell'Amministrazione (pareri, risoluzioni) non sono vincolanti per il giudice quando si tratta di interpretare norme di chiaro tenore letterale.
Normativa in materia di termini di accertamento (art. 36-ter, art. 36-bis)
art. 36ter / art. 36bis (richiamati dall'ufficio)
L'ufficio ha argomentato che il termine del secondo anno successivo è ordinatorio e non perentorio; la CTR non ha posto il termine procedimentale come base della decisione favorevole alla società (il giudizio si è risolto sul corretto interpretare la disciplina sostanziale delle detrazioni).
Legge 23 dicembre 1996, n. 662 / L. 449/1997 (richiamo normativo sul recupero del patrimonio edilizio)
Richiamata dall'ufficio per un'interpretazione sistematica, ma la CTR rileva l'inconferenza del paragone perché la disciplina delle detrazioni per ristrutturazioni edilizie è diversa per finalità e destinatari rispetto alla detrazione per riqualificazione energetica.
Massime di principio
- La detrazione per la riqualificazione energetica (L. 296/2006 e decreti attuativi) si applica quando gli interventi aumentano l'efficienza energetica degli edifici esistenti e non pone, nel testo normativo, limitazioni soggettive che escludano le società proprietarie o detenenti l'immobile.
- Gli atti interpretativi interni dell'Amministrazione (risoluzioni, circolari) non vincolano il giudice se la norma legislativa è chiara: i pareri amministrativi non possono introdurre restrizioni non previste dalla legge.
- Il confronto con altre agevolazioni (es. detrazioni per ristrutturazioni edilizie) non è automaticamente risolutivo: occorre valutare ratio, destinatari e testo normativo specifico; non sono trasferibili meccanicamente i limiti di una disciplina ad un'altra.
- La deducibilità dei costi ai fini della determinazione del reddito d'impresa non esclude automaticamente la fruizione della detrazione d'imposta prevista per la riqualificazione energetica; la possibile 'duplicazione' va valutata secondo i limiti quantitativi e il diverso regime (deduzione vs detrazione).
- Sulle questioni procedurali (avviso di accertamento vs rettifica sui dati dichiarati) è possibile sollevare eccezioni, ma se la questione sostanziale è definita dalla norma, il giudice può decidere sul merito indipendentemente da formali pareri amministrativi; tuttavia è sempre consigliabile far valere anche eventuali vizi procedurali a tutela delle garanzie del contribuente.
- In casi analoghi, il contribuente persona giuridica proprietaria o detentrice di immobili che sostiene spese per efficientamento energetico dovrebbe poter richiedere la detrazione quando dimostra l'intervento e il miglioramento dell'efficienza energetica; l'Amministrazione deve motivare specificamente e con riferimento alla norma eventuali esclusioni basate su concetti (come la strumentalità) non previsti testualmente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 3 mar 2020Sentenza del 03/03/2020 n. 54 - Comm. Trib. Prov. Udine
- Sentenza · 3 mar 2020Sentenza del 03/03/2020 n. 54 - Comm. Trib. Prov. Pesaro
- Sentenza · 3 mar 2020Sentenza del 03/03/2020 n. 64 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 3 mar 2020Sentenza del 03/03/2020 n. 270 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 3 mar 2020Sentenza del 03/03/2020 n. 608 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
- Sentenza · 3 mar 2020Sentenza del 03/03/2020 n. 649 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →