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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24474/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputate hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che, confermando la decisione di primo grado, le aveva dichiarate responsabili di tentato furto in abitazione aggravato dall'uso di violenza sulle cose. Il primo motivo censurava violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'aggravante, ma si limitava a riproporre le doglianze già svolte in appello e mirava, in sostanza, a ottenere una diversa lettura del compendio probatorio. Il secondo motivo denunciava violazione di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, contestando la concreta determinazione della pena base e dei singoli aumenti per continuazione, ritenuti dalle ricorrenti non adeguatamente motivati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto il primo motivo indeducibile perché meramente reiterativo di censure già esaminate in appello e volto a sollecitare una rivalutazione del merito probatorio, attività estranea al giudizio di legittimità in assenza di specifici travisamenti. Ha ritenuto parimenti indeducibile il secondo motivo, osservando che la graduazione della pena e la determinazione degli aumenti per continuazione rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili solo per arbitrio, illogicità manifesta o motivazione mancante, ipotesi escluse nel caso concreto, poiché la Corte territoriale aveva fornito una motivazione congrua. Conseguentemente le ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuna in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p.

    Non citato espressamente nel testo fornito; la fattispecie concreta è descritta come tentato furto in abitazione, ma la norma non è riportata in forma testuale. Pertanto non viene valorizzata come norma citata.

  • art. 56 c.p.

    Richiamabile solo in via descrittiva per la qualificazione del fatto come tentato furto, ma non è espressamente riportato nel testo fornito.

  • art. 625 c.p.

    L'aggravante è descritta come uso di violenza sulle cose, ma il testo non riporta l'articolo; la Corte si limita a ritenere corretta la motivazione della sentenza impugnata sulla sua sussistenza.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre doglianze già dedotte in appello e respinte dal giudice di merito, se non indicano specifici travisamenti della prova o violazioni di legge realmente devolute.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una lettura alternativa dei fatti, poiché tale attività appartiene al giudice di merito.
  • La valutazione della sussistenza di un'aggravante è censurabile in cassazione solo se la motivazione sia mancante, meramente apparente, illogica o frutto di travisamento decisivo; in difetto, la motivazione del giudice di merito è insindacabile.
  • La determinazione della pena base e dei singoli aumenti per continuazione è espressione di discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua e non arbitraria; il livello di approfondimento motivazionale richiesto cresce in rapporto all'entità degli aumenti applicati.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, quando ne ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiTentativoContinuazione

Testo integrale

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