Ordinanza n. 628/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell’ordinanza n.13 del 24 aprile 2026, emessa dal Comune di Rozzano e notificata in pari data, con la quale è stato disposto il divieto immediato di prosecuzione dell’attività di FORESTERIA LOMBARDA -OMISSIS- con inibizione immediata dell’esercizio dell’attività ricettiva alberghiera.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale che dispone il divieto immediato di prosecuzione dell’attività ricettiva alberghiera
Esito
Favorevole al ricorrente (gestore struttura ricettiva)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, l’ordinanza comunale n. 13 del 24 aprile 2026, con cui il Comune di Rozzano ha vietato l’immediata prosecuzione dell’attività di foresteria e ha inibito l’esercizio dell’attività ricettiva alberghiera. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione del presupposto atto della Città Metropolitana di Milano e per mancata notificazione del ricorso alla stessa Città Metropolitana quale asserito controinteressato. Nella fase cautelare, la ricorrente ha dedotto, tra l’altro, il difetto di istruttoria e di contraddittorio, evidenziando di avere comunicato interventi di adeguamento che l’Amministrazione non avrebbe adeguatamente valutato prima dell’adozione del provvedimento inibitorio.
La decisione
Il TAR ha respinto, in sede di sommaria delibazione, entrambe le eccezioni preliminari. L’atto della Città Metropolitana è stato qualificato come endoprocedimentale e preparatorio, privo di autonoma lesività: l’atto direttamente lesivo è l’ordinanza comunale conclusiva, che doveva essere impugnata unitamente agli eventuali vizi degli atti preparatori. La Città Metropolitana non è stata ritenuta controinteressata in senso tecnico, poiché ha agito quale autorità di vigilanza e controllo e non risulta titolare di un interesse sostanziale, qualificato e contrario alla conservazione dell’ordinanza. Quanto al fumus boni iuris, il Collegio ha ritenuto meritevoli di approfondimento le censure di difetto di istruttoria e di contraddittorio: a fronte delle comunicazioni di adeguamento della società, l’Amministrazione avrebbe dovuto procedere a una rinnovata valutazione della situazione di fatto prima di inibire l’attività. È stato ravvisato anche il periculum in mora, consistente nel grave e irreparabile pregiudizio economico derivante dall’immediata chiusura, con ricadute occupazionali. Il TAR ha quindi sospeso l’efficacia dell’ordinanza e ordinato al Comune e alla Città Metropolitana, ciascuno per le proprie competenze, di riesaminare la situazione in contraddittorio con la ricorrente, considerando gli adeguamenti comunicati, e di concludere il riesame con un provvedimento espresso entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. La trattazione è stata rinviata all’udienza camerale del 22 settembre 2026; le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione costituisce la base della tutela cautelare collegiale, applicata mediante la verifica sommaria del fumus boni iuris e del periculum in mora.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- L’atto amministrativo endoprocedimentale, preparatorio e privo di autonoma lesività non deve essere impugnato separatamente; i suoi eventuali vizi possono essere fatti valere mediante l’impugnazione del provvedimento conclusivo, immediatamente e direttamente lesivo.
- Un’amministrazione che abbia svolto funzioni di vigilanza e controllo non assume, per ciò solo, la qualità di controinteressata in senso tecnico-processuale: tale qualità richiede un interesse sostanziale, qualificato e contrario a quello del ricorrente alla conservazione del provvedimento impugnato.
- Quando il privato comunica interventi di adeguamento idonei a incidere sulla situazione valutata dall’amministrazione, l’adozione di un provvedimento inibitorio richiede una rinnovata istruttoria e una valutazione aggiornata, svolta nel contraddittorio con l’interessato.
- Nella tutela cautelare, il grave e irreparabile pregiudizio economico derivante dall’immediata cessazione di un’attività, anche per le ricadute occupazionali, può integrare il periculum in mora; ove sussista anche un fumus meritevole di approfondimento, il giudice può sospendere l’atto e ordinare il riesame della situazione.
- La sospensione cautelare di un provvedimento inibitorio può essere accompagnata dall’ordine all’amministrazione di riesaminare la situazione di fatto, nel contraddittorio con l’interessato, e di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro un termine assegnato dal giudice.
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