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Sentenza

Sentenza del 25/09/2019 n. 23848 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania che aveva confermato un avviso di accertamento relativo a IRES e IRAP 2004. L'Ufficio aveva recuperato a tassazione quote di ammortamento relative a impianti e immobili, ritenendole indeducibili per la mancata esibizione delle fatture di acquisto. La ricorrente ha inoltre dedotto l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza, l'omesso esame di alcuni fatti e, soprattutto, la violazione dell'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, poiché l'avviso era stato emesso e notificato soltanto 18 giorni dopo la chiusura del processo verbale di constatazione, senza indicazione di ragioni di urgenza.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la motivazione della CTR, sebbene sintetica, fosse sufficiente a rendere comprensibili le ragioni della decisione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la società non aveva indicato adeguatamente quando e come i fatti asseritamente non esaminati fossero stati introdotti nel processo. Ha invece accolto il terzo motivo, rilevando che la CTR non aveva esaminato correttamente l'eccezione relativa alla violazione del termine dilatorio previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, affinché verifichi se il termine fosse stato effettivamente violato e se ricorressero ragioni di urgenza idonee a giustificare l'emissione anticipata dell'avviso. La CTR di rinvio dovrà decidere anche sulle spese.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, n. 4 e n. 5, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione può essere proposto, tra l'altro, per nullità della sentenza e per omesso esame di un fatto decisivo.

    Il vizio di motivazione è sindacabile in cassazione solo entro il cosiddetto minimo costituzionale: rilevano la mancanza assoluta della motivazione, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o una motivazione incomprensibile. Non è sufficiente una semplice motivazione ritenuta poco persuasiva o non adeguatamente approfondita.

  • Art. 132, n. 4, c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.

    La sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

    Una motivazione molto sintetica non è automaticamente nulla, purché consenta di comprendere il percorso logico e giuridico seguito dal giudice.

  • Art. 62 del D.Lgs. n. 546/1992

    Il processo tributario di cassazione segue le regole del ricorso per cassazione civile, nei limiti previsti dalla disciplina speciale.

    Le limitazioni introdotte alla censura della motivazione nel giudizio civile di cassazione si applicano anche alle controversie tributarie.

  • Art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste, che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

    Quando la verifica fiscale avviene mediante accesso, ispezione o verifica nei locali dell'attività, l'emissione dell'avviso prima della scadenza del termine di sessanta giorni determina, in linea generale, la nullità dell'atto, salvo che l'amministrazione dimostri specifiche e motivate ragioni di urgenza.

  • Art. 378 c.p.c.

    Le parti possono depositare memorie illustrative prima dell'udienza.

    La disposizione disciplina il deposito di memorie difensive nel giudizio di cassazione e non incide direttamente sull'esito sostanziale della controversia.

Massime di principio

  • In caso di verifica fiscale svolta presso i locali dell'impresa, il contribuente deve poter usufruire del termine dilatorio di sessanta giorni dalla consegna del processo verbale di chiusura per presentare osservazioni e richieste.
  • Un avviso di accertamento emesso prima della scadenza del termine è generalmente nullo, salvo che l'amministrazione indichi e dimostri concrete ragioni di particolare urgenza; la semplice urgenza generica o non motivata non è sufficiente.
  • Il giudice tributario deve esaminare espressamente l'eccezione relativa alla violazione del termine dilatorio. Decidere soltanto sul merito della pretesa fiscale può comportare una violazione di legge e la cassazione con rinvio.
  • Una motivazione breve non equivale necessariamente a motivazione omessa: è sufficiente che renda comprensibili le ragioni essenziali della decisione e permetta il controllo del ragionamento giudiziale.
  • Nel ricorso per cassazione, chi denuncia l'omesso esame di documenti o fatti deve indicare con precisione quando e come tali elementi siano stati ritualmente introdotti nel giudizio; in mancanza, il motivo può essere dichiarato inammissibile.
  • La cassazione con rinvio non attribuisce automaticamente la vittoria definitiva al contribuente: il giudice di rinvio deve ancora accertare in fatto se il termine sia stato violato e se esistessero ragioni di urgenza valide.

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