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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02335/2025 del 20/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il soggetto sottoposto a esecuzione penale ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro che aveva dichiarato inammissibile la sua richiesta di detenzione domiciliare. La ragione della decisione di merito era che non era ancora decorso il termine di tre anni previsto dall'art. 58-quater ord. pen. dalla revoca di una precedente misura alternativa, disposta con ordinanza del 21 marzo 2024. Nel ricorso per cassazione non emergono specifici motivi articolati nel testo oltre alla contestazione dell'inammissibilità e del diniego implicito della misura; la Corte qualifica comunque il ricorso come manifestamente infondato perché il divieto triennale opera anche in altri procedimenti esecutivi e non solo in quello in cui è intervenuta la revoca.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di detenzione domiciliare, poiché non era decorso il periodo di tre anni previsto dall'art. 58-quater ord. pen. dalla revoca della precedente misura alternativa. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 666, comma 2, c.p.p.

    legittima la declaratoria di inammissibilità dell'istanza quando difettano i presupposti richiesti per la sua ammissibilità.

  • art. 58-quater ord. pen.

    il divieto di concessione di misure alternative opera per tre anni dalla revoca dell'affidamento in prova, della semilibertà o della detenzione domiciliare ed è applicabile in via generale anche in procedimenti esecutivi diversi da quello in cui è intervenuta la revoca.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, quando non mancano profili di colpa, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    legittima la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in presenza di colpa nella proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • Il divieto triennale di concessione di misure alternative previsto dall'art. 58-quater ord. pen. dopo la revoca di una misura alternativa ha portata generale e impedisce l'accesso a nuove misure alternative anche in procedimenti esecutivi diversi da quello in cui è stata disposta la revoca.
  • L'istanza di detenzione domiciliare deve essere dichiarata inammissibile quando sia ancora pendente il periodo di preclusione legale decorrente dalla revoca di una precedente misura alternativa.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, ove siano ravvisabili profili di colpa, anche al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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