Sentenza n. 223/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento - della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 21.07.2025, comunicata in data 3.9.2025, con la quale la Lendlease s.r.l. ha stabilito di ritirare e non aggiudicare la Procedura aperta, in modalità telematica, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento dell'appalto concernente l'esecuzione dei lavori di consolidamento dell'impalcato e di sostituzione degli appoggi del viadotto autostradale e della rampa nord in corrispondenza dello svincolo di Mazzo di Rho dell'asse viabilistico A52, nell'ambito del protocollo d'intesa del 17 giugno 2022 e successivo atto aggiuntivo del 22 dicembre 2023, stipulato per la regolarizzazione degli interventi di adeguamento del raccordo A52 e opere connesse, nell'ambito del Programma Integrato di Interventi "Mind - Milano Innovation District", approvato, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 12/2005, con d.G.C. di Milano n. 129 e con d.G.C. di Rho n. 14 in data 31/01/2020, e relativa convenzione attuativa del 3 giugno 2020 (rep. 4521/2281). CUP: D47H25000280007 - CIG: B6988DA484 - della comunicazione Prot: SRL SA_OUT_2025_21 del 3.9.2025 trasmessa in pari data alla ricorrente, con la quale la Lendlease ha comunicato che "si prega di prendere visione della delibera di ritiro e non aggiudicazione della procedura di gara di cui all'oggetto del 21 luglio 2025, allegata alla presente comunicazione nonché pubblicata in data 03 settembre 2025 nella sezione "Gare e società trasparente" - "Gare Pubbliche" del Profilo del Committente, raggiungibile all'indirizzo https://www.lendlease.com/ita/about-us/governance/."; - degli atti eventuali ulteriori atti, se esistenti e allo stato sconosciuti, con i quali la Lendlease s.r.l. abbia dato ulteriormente seguito alla deliberazione del CDA di cui al punto 1 che precede; - del bando di gara CIG B819299FE0 pubblicato il 3.9.2025, con il quale è stata indetto nuovamente il medesimo appalto precedentemente revocato, con identico oggetto "Procedura aperta, in modalità telematica, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento dell'appalto concernente l'esecuzione dei lavori di consolidamento dell'impalcato e di sostituzione degli appoggi del viadotto autostradale e della rampa nord in corrispondenza dello svincolo di Mazzo di Rho dell'asse viabilistico A52, nell'ambito del protocollo d'intesa del 17 giugno 2022 e successivo atto aggiuntivo del 22 dicembre 2023, stipulato per la regolarizzazione degli interventi di adeguamento del raccordo A52 e opere connesse, nell'ambito del Programma Integrato di Interventi "Mind- Milano Innovation District", approvato, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 12/2005, con d.G.C. di Milano n. 129 e con d.G.C. di Rho n. 14 in data 31/01/2020, e relativa convenzione attuativa del 3 giugno 2020 (rep. 4521/2281). CUP: D47H25000280007 - CIG: B819299FE0.", del disciplinare e dei relativi allegati; - della delibera a contrarre del C.D.A. della Lendlease s.r.l. del 2.09.2025, mai comunicata, pubblicata successivamente al 3.9.2025, con la quale Lendlease s.r.l. ha stabilito di indire la nuova procedura di gara CIG B819299FE0; - della nota della Lendlease s.r.l. del 30.09.2025 trasmessa in pari data alla ricorrente, con la quale la Lendlease s.r.l. ha respinto la istanza con la quale la Meridionale Costruzioni Group s.r.l. aveva chiesto l'annullamento in autotutela degli atti impugnati ai punti che precedono; - Di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, anche implicito, se e in quanto lesivo degli interessi della ricorrente, ivi inclusa la non meglio precisata nota a tal fine predisposta e messa a disposizione degli amministratori in precedenza citata nella delibera del CDA del 21.07.2025, mai comunicata o conosciuta e di cui si ignora il contenuto; - ove occorra, per l'accertamento e la declaratoria della nullità e/o della illegittimità e il conseguente annullamento, delle clausole di cui all'art. 12.4, par. 1, lett. b) e all'art. 21 comma 7 lettera a) del disciplinare della gara di cui al punto 1) che precede; e conseguente per l'accertamento e la declaratoria dell'obbligo della Lendlease s.r.l. di concludere la procedura di gara CUP: D47H25000280007 - CIG: B6988DA484 illegittimamente ritirata con delibera del CDA del 21.07.2025, mediante la adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva in favore della ricorrente e per la conseguente stipula del contratto di appalto, o comunque mediante gli atti attinenti alla fase procedimentale nella quale la procedura si è illegittimamente interrotta; ai sensi dell'art. 116 c.p.a., per la declaratoria della illegittimità e il conseguente annullamento della nota della Lendlease s.r.l. del 30.09.2025 trasmessa in pari data alla ricorrente, con la quale la Lendlease s.r.l. ha respinto la istanza di accesso agli atti presentata dalla ricorrente in data 19.09.2025 avente a oggetto i seguenti documenti: a) Quanto alla procedura di gara CUP: D47H25000280007 - CIG: B6988DA484 ritirata con deliberazione del CDA del 21.07.2025: a.1) i verbali di gara; a.2) gli atti adottati successivamente alla trasmissione dei giustificativi del 1.7.2025; a.3) la proposta di aggiudicazione, ove disposta; a.4) gli atti del procedimento di autotutela conclusosi con la adozione della delibera di ritiro della procedura del 21.07.2025, ivi inclusa la non meglio precisata "nota a tal fine predisposta e messa a disposizione degli amministratori in precedenza" cui si fa riferimento all'interno della delibera di ritiro della procedura del 21.07.2025, eventuali relazioni e ogni altro atto allegato alla delibera stessa; a.5) eventuali ulteriori atti del procedimento di ritiro della procedura di gara CUP: D47H25000280007 - CIG: B6988DA484, anche eventualmente successivi alla delibera del CDA del 21.07.2025; a.6) la corrispondenza intercorsa tra la Stazione Appaltante e il Concessionario Autostrade S.p.A. ai fini della approvazione del cronoprogramma allegato alla prima procedura di gara (CUP: D47H25000280007 - CIG: B6988DA484), nonché la corrispondenza successiva a tale approvazione, ivi inclusa quella da cui si evincerebbero le motivazioni poste alla base della deliberazione del CDA del 21.7.2025 con cui è stata ritirata la procedura di gara; a.7) la autorizzazione disposta dal Concessionario Autostrade S.p.A. con riferimento al tratto di strada interessato dai lavori, con riferimento ai lavori di cui alla procedura di gara (CUP: D47H25000280007 - CIG: B6988DA484); b) Quanto alla procedura di gara CUP: D47H25000280007 - CIG: B819299FE0 pubblicata in data 3.9.2025: b.1) la autorizzazione disposta dal Concessionario Autostrade S.p.A. con riferimento al tratto di strada interessato dai lavori; b.2) la corrispondenza intercorsa tra la Stazione Appaltante e il Concessionario Autostrade S.p.A. ai fini della approvazione del cronoprogramma allegato alla seconda procedura di gara (CUP: D47H25000280007 - CIG: B819299FE0); nonche' per la declaratoria della fondatezza della istanza di accesso agli atti del 19.09.2025 e del diritto della ricorrente alla ostensione di tutta la documentazione richiesta con la istanza medesima, con conseguente ordine impartito alla Lendlease s.r.l. di esercitare il diritto di accesso ai documenti richiesti, rilasciandone copia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera di ritiro e non aggiudicazione della prima procedura di gara, successiva nota di conferma del diniego di autotutela e nuova gara avente oggetto sostanzialmente identico
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, classificatasi prima nella procedura per l’affidamento dei lavori di consolidamento dell’impalcato e sostituzione degli appoggi del viadotto e della rampa nord dello svincolo di Mazzo di Rho, con ribasso del 28,28% e offerta ritenuta congrua all’esito del subprocedimento di anomalia, ha impugnato la delibera del consiglio di amministrazione della stazione appaltante che aveva ritirato e non aggiudicato la gara, nonché la successiva nuova procedura avente oggetto sostanzialmente identico. La ricorrente ha dedotto: travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, poiché la stazione appaltante avrebbe potuto rispettare o comunque rimodulare il cronoprogramma; irragionevolezza del ritiro di una gara prossima alla conclusione e violazione del principio del risultato; erronea interpretazione delle clausole del disciplinare che consentivano la sospensione, l’annullamento o la revoca della procedura; insussistenza dei presupposti della revoca ex art. 21-quinquies l. 241/1990; violazione dell’art. 7 l. 241/1990 per omessa partecipazione procedimentale; difetto di motivazione; tardiva comunicazione della decisione di non aggiudicare; illegittimità derivata della nuova gara. È stata inoltre proposta domanda di accesso agli atti della prima procedura. La stazione appaltante ha eccepito il difetto di legittimazione e di interesse della ricorrente, sostenendo che non fosse intervenuta l’aggiudicazione o una proposta di aggiudicazione, nonché l’insindacabilità delle scelte contestate.
La decisione
Il TAR ha respinto le eccezioni preliminari. La ricorrente, prima classificata con offerta non anomala, possiede una posizione differenziata e qualificata e un affidamento tutelabile sul legittimo esercizio del potere e sulla buona fede amministrativa anche prima dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.lgs. 36/2023. Il primo motivo è stato accolto nei limiti esaminati. La facoltà di ritirare o revocare la gara prevista dal disciplinare deve essere esercitata nel rispetto dell’art. 21-quinquies l. 241/1990. La delibera non indicava concretamente né i sopravvenuti motivi di pubblico interesse, né il mutamento imprevedibile della situazione di fatto, né la causa non imputabile alla stazione appaltante che avrebbe impedito il rispetto del cronoprogramma. Inoltre, la motivazione era irragionevole: il possibile mancato rispetto del cronoprogramma non impediva di concludere la gara e riprogrammare i lavori, mentre la stazione appaltante aveva contestualmente bandito una nuova gara per gli stessi lavori, prevedendo un termine più ampio. La scelta si poneva anche in contrasto con il principio del risultato, poiché aveva impedito senza plausibile ragione l’affidamento alla migliore offerente e ritardato l’esecuzione dell’intervento. È stato accolto anche il secondo motivo: la decisione motivata di non aggiudicare avrebbe dovuto essere comunicata entro cinque giorni dall’adozione, mentre era stata comunicata solo il 3 settembre 2025, contestualmente alla pubblicazione della nuova gara, in violazione dell’art. 90, comma 1, lett. a), d.lgs. 36/2023. Le ulteriori censure sono state assorbite. Sono stati annullati la delibera del 21 luglio 2025, la nota del 30 settembre 2025 e il nuovo bando, impugnato in via derivata. Non è stato disposto il subentro nel contratto, poiché non vi era stata aggiudicazione e i vizi accertati non consentivano tale misura; la stazione appaltante deve riattivare la procedura dalla fase viziata, conformandosi alla sentenza. Lendlease è stata condannata alle spese di lite in favore della ricorrente, mentre le spese sono state compensate con le altre parti costituite.
Norme richiamate
art. 5, comma 2, d.lgs. 36/2023
Nell’ambito del procedimento di gara, anche prima dell’aggiudicazione, sussiste un affidamento dell’operatore economico sul legittimo esercizio del potere e sulla conformità del comportamento amministrativo al principio di buona fede.
La partecipazione alla gara e la prima posizione in graduatoria, con offerta ritenuta non anomala, attribuiscono all’operatore una posizione differenziata e qualificata e un affidamento tutelabile anche prima dell’aggiudicazione.
art. 21-quinquies l. 241/1990
Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o [...] di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato.
La facoltà prevista dalla lex specialis di sospendere, annullare o revocare la gara deve essere interpretata e applicata nel rispetto dei presupposti legali della revoca. L’amministrazione deve indicare concretamente il presupposto revocatorio e la ragione dell’impossibilità sopravvenuta; il giudice può sindacare la scelta per i tradizionali vizi di legittimità.
art. 1 d.lgs. 36/2023
Il principio del risultato impedisce di ritirare una gara prossima alla conclusione senza plausibile ragione, quando l’obiettivo perseguito avrebbe potuto essere raggiunto mediante la riprogrammazione dell’esecuzione e la conclusione della procedura.
art. 90, comma 1, lett. a), d.lgs. 36/2023
Entro 5 giorni dall’adozione comunica la motivata decisione di non aggiudicare un appalto [...] a tutti i candidati o offerenti.
La decisione motivata di non aggiudicare deve essere comunicata a tutti i candidati o offerenti entro cinque giorni dalla sua adozione; la comunicazione contestuale alla pubblicazione di una nuova gara, intervenuta oltre tale termine, è tardiva.
art. 122 c.p.a.
In assenza di aggiudicazione e in presenza dei vizi accertati, non sussistono i presupposti per disporre il subentro nel contratto; l’amministrazione deve invece rieditare il potere e riattivare la procedura dalla fase viziata.
artt. 74 e 120, comma 10, c.p.a.
L’accoglimento di censure idonee a procurare alla ricorrente l’utilità sostanziale perseguita consente l’assorbimento delle ulteriori censure, quando dal loro esame non deriverebbe un’utilità maggiore.
Massime di principio
- La clausola della lex specialis che riserva alla stazione appaltante la facoltà di sospendere, annullare o revocare una gara non attribuisce un potere libero o arbitrario, ma deve essere interpretata alla luce dei presupposti e dei limiti dell’art. 21-quinquies l. 241/1990.
- La revoca di una procedura di gara richiede l’indicazione concreta del sopravvenuto motivo di pubblico interesse, del mutamento imprevedibile della situazione di fatto o della nuova valutazione dell’interesse pubblico originario; non è sufficiente affermare genericamente l’impossibilità di rispettare un cronoprogramma senza precisarne la causa.
- Il mancato rispetto del cronoprogramma non giustifica automaticamente il ritiro di una gara prossima alla conclusione quando l’interesse pubblico può essere perseguito mediante la riprogrammazione dei lavori, soprattutto se l’amministrazione bandisce contestualmente una nuova gara per il medesimo oggetto con termini di esecuzione più ampi.
- Il principio del risultato ostacola il ritiro ingiustificato della gara quando tale scelta impedisce l’affidamento alla migliore offerente e ritarda l’esecuzione dell’intervento, pur essendo possibile concludere la procedura e rimodulare la fase esecutiva.
- L’operatore economico primo classificato, con offerta ritenuta non anomala, è legittimato a contestare il ritiro della gara anche prima della formalizzazione della proposta di aggiudicazione, perché vanta una posizione differenziata e qualificata e un affidamento tutelabile sul corretto esercizio del potere.
- La decisione motivata di non aggiudicare deve essere comunicata a tutti i candidati o offerenti entro cinque giorni dalla sua adozione; la comunicazione tardiva integra violazione dell’art. 90, comma 1, lett. a), d.lgs. 36/2023.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 73/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 74/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 79/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 83/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 88/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 90/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →