Cassazione Penale, Sentenza n. 24191/2022 del 23/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 19/05/2021 del giudice dell'esecuzione che aveva rideterminato la sanzione amministrativa accessoria (revoca della patente) nella sospensione della patente per anni due, in relazione al reato di omicidio stradale (art. 589-bis c.p.) con sentenza di patteggiamento (art. 444 c.p.p.). Due motivi: (1) il giudice dell'esecuzione non avrebbe considerato che, in caso di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., l'art. 222, comma 2-bis c.d.s. prevede la diminuzione della sanzione amministrativa accessoria fino a un terzo; (2) errore di valutazione ai sensi dell'art. 218, comma 2 c.d.s. circa la maggiore potenzialità lesiva dell'automezzo coinvolto (contestato che si trattasse di un Fiat Doblò, quindi autovettura con caratteristiche ordinarie).
La decisione
Il ricorso è stato accolto con riferimento al primo motivo, ritenuto assorbente. La Corte ha rilevato che l'ordinanza impugnata non consente di capire se e in quale misura il giudice dell'esecuzione abbia applicato la riduzione fino a un terzo prevista dall'art. 222, comma 2-bis c.d.s. per i casi di patteggiamento. Tale omissione ha determinato un vizio dell'ordinanza, che è stata annullata con rinvio al Tribunale di Urbino per nuovo giudizio. Le questioni relative al secondo motivo non sono state decise in quanto assorbite.
Norme richiamate
art. 222 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)
Regola le sanzioni amministrative accessorie relative alla patente; il comma 2-bis prevede, per i casi di patteggiamento, la riduzione fino a un terzo della sanzione accessoria. La Corte ha rilevato che il giudice dell'esecuzione non ha esplicitato l'applicazione e il calcolo di tale riduzione
art. 218, comma 2, Codice della Strada
Consente di modulare la durata della sospensione della patente in relazione alle circostanze e alle caratteristiche del veicolo (es. maggiore potenzialità lesiva). Nel caso in esame la Corte non si è pronunciata nel merito su questa norma perché il primo motivo è risultato assorbente
art. 589-bis cod. pen. (omicidio stradale)
Individua il reato contestato cui si riferisce la condanna; è rilevante ai fini del contesto fattuale ma non è stata oggetto di specifica interpretazione dalla Corte nella decisione impugnata
art. 444 cod. proc. pen. (patteggiamento)
Prevede l'applicazione della pena su richiesta delle parti con accordo; la normativa combina gli effetti del patteggiamento con le disposizioni del Codice della Strada (art. 222, comma 2-bis) in ordine alla riduzione della sanzione accessoria, e il giudice dell'esecuzione deve tener conto e rendere esplicito tale effetto
Massime di principio
- Se la pena principale è stata applicata con patteggiamento (art. 444 c.p.p.), il giudice dell'esecuzione deve esplicitare nel provvedimento l'applicazione e il calcolo della riduzione fino a un terzo della sanzione amministrativa accessoria prevista dall'art. 222, comma 2-bis c.d.s.; l'omissione configura vizio e può portare all'annullamento e al rinvio.
- Quando un motivo di impugnazione è dichiarato assorbente, il giudice risolve il ricorso sul punto ritenuto risolutivo e non è tenuto a decidere le questioni subordinate.
- Nella determinazione della durata della sospensione della patente il giudice deve motivare in modo specifico l'eventuale aumento in ragione di una maggiore 'potenzialità lesiva' del veicolo, fornendo elementi oggettivi (tipo di veicolo, massa, capacità di carico) se tali circostanze influenzano la misura della sanzione.
- I provvedimenti del giudice dell'esecuzione devono riportare chiaramente i calcoli e le modalità di applicazione delle norme (misura base, riduzioni, conversioni) per consentire il controllo giurisdizionale e prevenire vizi per difetto di motivazione o di trasparenza.
- In caso di applicazione congiunta di norme penali e norme del codice della strada, l'atto esecutivo deve conformarsi alla disciplina speciale prevista per il patteggiamento e rendere esplicito il raccordo normativo operato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24134/2022 del 23/06/2022
- Sentenza penale · 23 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24135/2022 del 23/06/2022
- Sentenza penale · 23 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24136/2022 del 23/06/2022
- Sentenza penale · 23 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24137/2022 del 23/06/2022
- Sentenza penale · 23 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24141/2022 del 23/06/2022
- Sentenza penale · 23 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24142/2022 del 23/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →