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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16446/2022 del 20/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria fallimentare proposta dalla curatela di una società poi fallita per far dichiarare inefficaci alcuni pagamenti eseguiti nel periodo sospetto in favore della creditrice. Il Tribunale aveva revocato i pagamenti ai sensi dell'art. 67, comma 2, legge fall., e la Corte d'appello aveva respinto il gravame della creditrice, ritenendo non provata un'operatività di termini d'uso tra le parti idonea a escludere la revocabilità dei pagamenti. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 67, comma 3, lett. a), legge fall. e motivazione apparente, sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nel negare l'esistenza di un uso consolidato tra le parti relativo alla dilazione dei pagamenti, fondandosi sull'argomento che una dilazione variabile tra 90 e 110 giorni non sarebbe certa e vincolante; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e motivazione apparente in tema di conoscenza dello stato di insolvenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendolo manifestamente fondato, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Salerno per nuovo esame. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La Corte ha affermato che, ai fini dell'esenzione dalla revocatoria ex art. 67, comma 3, lett. a), legge fall., i termini d'uso rilevanti sono quelli instauratisi tra le parti nel concreto rapporto, mediante una stabile prassi di pagamenti accettati oltre la scadenza pattuita, e non la prassi del settore; pertanto il giudice di merito deve verificare se la tolleranza del creditore sia talmente sistematica da integrare una convenzione modificativa delle scadenze originarie. La motivazione della Corte d'appello è stata ritenuta inidonea perché aveva escluso l'uso proprio valorizzando l'oscillazione dei ritardi tra 90 e 110 giorni, senza svolgere la verifica decisiva sulla stabilità della prassi tra le parti. Il giudice del rinvio dovrà attenersi a tale principio e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 67, secondo comma, legge fall.

    norma posta a base della revocatoria dei pagamenti effettuati nel periodo sospetto dal debitore poi fallito.

  • art. 67, terzo comma, lett. a), legge fall.

    prevede l'esenzione dalla revocatoria per i pagamenti di beni e servizi eseguiti nei termini d'uso; la Corte interpreta i termini d'uso come prassi concreta instaurata tra le parti nel singolo rapporto, non come uso di settore.

  • art. 2727 c.c.

    richiamato con il secondo motivo in tema di presunzioni semplici e prova della conoscenza dello stato di insolvenza; motivo assorbito.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato con il secondo motivo in tema di presunzioni semplici e prova della conoscenza dello stato di insolvenza; motivo assorbito.

Massime di principio

  • Ai fini dell'esenzione dalla revocatoria fallimentare dei pagamenti di beni o servizi, i "termini d'uso" devono essere verificati con riferimento alle modalità di pagamento concretamente praticate tra le parti nel rapporto specifico, e non alla mera consuetudine del settore economico.
  • Una prassi di pagamenti costantemente accettati oltre il termine pattuito può integrare un nuovo uso convenzionale idoneo a far considerare i pagamenti come esatti adempimenti e non come pagamenti in ritardo, anche se il margine temporale è variabile.
  • Il giudice di merito, nel valutare l'esistenza dei termini d'uso, deve accertare la stabilità e sistematicità della tolleranza del creditore, poiché è questo elemento che può rivelare una modifica tacita delle scadenze originarie.
  • Non è logicamente corretto escludere la sussistenza di termini d'uso solo perché la prassi di pagamento presenti una forbice variabile di ritardo; ciò che conta è la reiterazione accettata del diverso assetto temporale del rapporto.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoria
RamiFallimentare / Crisi d'impresa
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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