Sentenza n. 860/2026 - Genova, Sezione 2
per l’annullamento - dell’ordinanza n. 131 del 6.9.2024, recante l’ingiunzione di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi nell’area demaniale marittima in concessione in sponda sinistra alla foce del torrente San Pietro; - di ogni atto presupposto, successivo o comunque connesso, ivi incluse la relazione illustrativa prot. n. 14434 del 13.6.2024, la nota prot. n. 17764 del 27.7.2024, la relazione tecnica n. 43 del 4.9.2024 e la relazione istruttoria in data 6.9.2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di ingiunzione di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a opere realizzate nell’area demaniale marittima in concessione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società concessionaria ha impugnato l’ordinanza comunale n. 131 del 6 settembre 2024, con cui era stata ingiunta la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi nell’area demaniale marittima in concessione presso la foce del torrente San Pietro, nonché gli atti presupposti e connessi, tra cui relazioni illustrative, tecniche e istruttorie. Dal testo non emergono i singoli motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio, con memoria del 10 aprile 2026, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione dell’impugnativa, poiché il Comune aveva adottato una determinazione positiva di conclusione della conferenza di servizi relativa all’istanza di regolarizzazione delle opere realizzate nell’area demaniale marittima.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La sopravvenuta determinazione positiva del Comune sulla conferenza di servizi relativa alla regolarizzazione delle opere ha eliminato l’interesse della ricorrente a coltivare l’impugnazione dell’ordinanza demolitoria. Il Comune ha aderito alla compensazione delle spese, sottoscrivendo per adesione la dichiarazione della ricorrente; le spese di lite sono state quindi compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Massime di principio
- La sopravvenuta adozione di una determinazione amministrativa positiva sulla regolarizzazione delle opere oggetto di un’ordinanza di demolizione può far venir meno l’interesse attuale alla prosecuzione dell’impugnazione dell’ordinanza, determinando l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- Quando la parte ricorrente dichiara formalmente di non avere più interesse alla decisione e la sopravvenienza amministrativa elimina l’utilità concreta della pronuncia, il giudice deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso, senza esaminare il merito delle censure.
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