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Sentenza

Sentenza n. 2329/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento - del provvedimento del diniego del permesso di costruire un fabbricato da adibire a luogo di culto, prot. n. 0028659, notificato a mezzo pec il 29/04/2025; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, ancorché non conosciuto, ivi compreso il preavviso di diniego al rilascio del P.d.C. prot. n. 11142;

Giustizia amministrativa202503798

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di un fabbricato da adibire a luogo di culto

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ente religioso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego comunale relativo all’istanza di permesso di costruire per un edificio di culto. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione dei principi di legalità e buon andamento, sostenendo che l’area ricade in zona H, qualificata dall’art. 17 delle NTA come zona per “attrezzature pubbliche di interesse comunale”, destinazione comprensiva delle strutture religiose. Ha inoltre invocato il legittimo affidamento derivante dai certificati di destinazione urbanistica rilasciati dal Comune nel 2017 e nel 2023, nei quali l’area era indicata come compatibile con la costruzione di edifici di culto. Ha censurato il difetto di motivazione del diniego, che non avrebbe spiegato la contraddizione rispetto ai precedenti certificati, nonché la sproporzione della decisione e l’omessa ponderazione del diritto all’esercizio del culto. Infine, ha sostenuto l’illegittimità della mancata previsione urbanistica di aree per il culto, richiamando alcune pronunce della Corte costituzionale. Il Comune ha sostenuto che la legge regionale campana n. 9/1990 richiederebbe una previsione urbanistica specifica e puntuale delle aree destinate alle attrezzature religiose, non essendo sufficiente la mera compatibilità con una destinazione generale ad attrezzature pubbliche.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha ritenuto che la destinazione urbanistica “attrezzature pubbliche di interesse comunale”, prevista dall’art. 17 delle NTA e riferita al D.M. n. 1444/1968, sia di per sé idonea a consentire la realizzazione di edifici di culto, senza la necessità di un’ulteriore individuazione specifica da parte del Consiglio comunale. Gli edifici di culto rientrano infatti nell’ambito delle attrezzature pubbliche di interesse comunale e la previsione del piano generale che ammette tali attrezzature consente implicitamente l’insediamento degli edifici religiosi nella zona. Secondo il Collegio, la necessità di una previsione urbanistica ulteriore e puntuale non emerge dalla lettera dell’art. 1 della legge regionale campana n. 9/1990. Il TAR ha inoltre valorizzato i certificati di destinazione urbanistica precedentemente rilasciati dal Comune, che attestavano la compatibilità della zona con gli edifici di culto, come conferma dell’interpretazione urbanistica accolta. Il Comune è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge, se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 17 NTA del piano urbanistico comunale

    “la zona è destinata alla realizzazione delle attrezzature pubbliche (standard urbanistici) previste dal D.M. 02.04.1968 n. 1444 (scuole, verde pubblico attrezzato, parcheggio, attività collettive, ecc.)”

    La destinazione ad attrezzature pubbliche di interesse comunale comprende anche gli edifici di culto e consente il loro insediamento senza un’ulteriore previsione specifica.

  • art. 1 l.r. Campania n. 9/1990

    “I Comuni sono obbligati ad includere negli strumenti urbanistici generali ed attuativi le previsioni necessarie per la realizzazione di attrezzature religiose”

    La disposizione non impone, secondo il TAR, un’ulteriore individuazione puntuale delle aree quando lo strumento urbanistico già consente l’insediamento di attrezzature pubbliche comprensive degli edifici di culto.

  • D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, art. 3, comma 2, lett. b)

    È richiamato quale riferimento normativo per la categoria delle attrezzature religiose e degli standard urbanistici; la destinazione urbanistica alle attrezzature pubbliche di interesse comunale è ritenuta compatibile con gli edifici di culto.

Massime di principio

  • Una destinazione urbanistica a “attrezzature pubbliche di interesse comunale”, se riferita agli standard urbanistici previsti dal D.M. n. 1444/1968, può essere idonea a consentire l’insediamento di edifici di culto, senza che sia necessaria un’ulteriore individuazione puntuale dell’area da parte del Consiglio comunale, quando gli edifici religiosi rientrano nella categoria delle attrezzature ammesse.
  • L’obbligo regionale di prevedere negli strumenti urbanistici le attrezzature religiose non implica necessariamente l’adozione di una previsione urbanistica ulteriore e specifica qualora la disciplina urbanistica generale vigente già ammetta, in modo sufficientemente determinato, le attrezzature pubbliche comprendenti gli edifici di culto.
  • Nel valutare la legittimità del diniego di un titolo edilizio, l’amministrazione deve interpretare coerentemente la disciplina urbanistica vigente e non può negare il titolo sulla base della necessità di una specifica previsione “lenticolare” se la destinazione di zona già comprende la categoria di intervento richiesto.
  • I certificati di destinazione urbanistica precedentemente rilasciati dall’amministrazione, che attestino la compatibilità dell’area con la realizzazione di edifici di culto, costituiscono elementi rilevanti per verificare la coerenza dell’interpretazione urbanistica adottata nel successivo diniego.

Come è indicizzato

MaterieDestinazioni d'uso e zone omogeneeTitoli abilitativi edilizi
RamiUrbanistica e governo del territorioEdilizia
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàLegittimo affidamentoDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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