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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9795/2023 del 12/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso impugnava la sentenza della CTR che aveva respinto l'appello dell'Agenzia relativo a due riprese operate con avviso di accertamento per l'anno 2008: (1) ripresa IVA per operazioni effettuate in regime di sospensione d'imposta ai sensi dell'art. 8 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ritenute illegittime in quanto le cessionarie risultavano essere "cartiere" con dichiarazioni d'intenti ideologicamente false e i beni non esportati; l'Agenzia denunciava un'illegittima inversione dell'onere della prova e la mancata valutazione della diligenza richiesta al cedente; (2) ripresa ai fini della deducibilità dei costi connessi a vendite a prezzo di costo verso altri concessionari, ritenute dall'Ufficio antieconomiche. Le doglianze erano fondate su presunte violazioni e falsa applicazione di norme tributarie e civilistiche (artt. 19 ss. d.P.R. 633/1972; artt. 2697 e 2729 c.c.) oltre che su motivi di legittimità ex art. 360 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso in parte: ha ritenuto fondata la censura relativa alla ripresa IVA (prima questione) e ha cassato la sentenza della CTR limitatamente a tale punto, rinviando la controversia alla Corte territoriale di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, perché valuti nuovamente, alla luce del principio di diritto enunciato, se MS abbia adottato tutte le misure di diligenza ragionevolmente esigibili per accertare la veridicità delle dichiarazioni d'intenti ricevute. La censura relativa alle vendite a prezzo di costo è stata invece dichiarata inammissibile: la Corte ha ritenuto che la CTR avesse adeguatamente valutato i fatti e la prassi commerciale dei concessionari, dunque la ricostruzione di merito non poteva essere riesaminata in sede di legittimità. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in parte e rinviata; per il resto il dispositivo ha disposto le spese del giudizio di cassazione a carico della residua parte soccombente.

Norme richiamate

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 8

    Disciplina il regime di sospensione d'imposta per cessioni all'esportazione; la Corte afferma che, se la dichiarazione d'intenti è ideologicamente falsa, il cedente non può avvalersi del regime se non ha adottato tutte le ragionevoli misure di diligenza per appurare la veridicità delle dichiarazioni.

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 19 e ss.

    Richiamati nel ricorso come quadro normativo delle verifiche e degli obblighi IVA; la Corte ne valuta l'applicazione in relazione all'onere di diligenza del cedente e alla legittimità delle riprese.

  • Codice civile, art. 2697

    Norma sull'onere della prova; invocata dall'Agenzia per censurare un presunto ribaltamento dell'onere probatorio in fase di merito.

  • Codice civile, art. 2729

    Riferimento alle regole sulle presunzioni e sulle prove (richiamato per la valutazione degli elementi presuntivi forniti dall'Ufficio).

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    Motivo di cassazione invocato per violazione e falsa applicazione di norme; la Corte ne ha riconosciuto parziale fondatezza in relazione alla mancata valutazione della diligenza richiesta al cedente.

  • Codice di procedura civile, art. 378

    Norma procedurale richiamata perché il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 per illustrare il motivo.

  • D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis

    Richiamato in ordine alla forma dell'udienza pubblica tenuta secondo le disposizioni emergenziali/procedurali in vigore.

  • D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 11

    Richiamato in relazione alla sospensione dei termini che ha influito sulla tempestività di un precedente ricorso e sul valore del presunto giudicato esterno.

Massime di principio

  • Quando una cessione è effettuata in regime di sospensione d'imposta basandosi su dichiarazioni d'intenti, il cedente ha un onere di diligenza: se emergono elementi che fanno dubitare della genuinità della controparte (es. 'cartiere', pattern di operazioni sospette, mancata esportazione dei beni), deve adottare tutte le misure ragionevoli per verificarne la veridicità; la mera adempienza formale (comunicazioni e contabilizzazione) può essere insufficiente.
  • La presenza di elementi presuntivi gravi e plurimi forniti dall'Ufficio (ripetuti rapporti con soggetti sospetti, modus operandi compatibile con frodi carosello, mancate esportazioni) impone al giudice di merito di valutare la diligenza del contribuente; omessa tale valutazione, la decisione può essere cassata e rimandata per nuovo esame.
  • Le vendite 'a costo' tra concessionarie possono avere giustificazione commerciale legittima (ottimizzazione delle giacenze, premio di produzione) e la valutazione sulla loro antieconomicità è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in cassazione salvo vizio di motivazione.
  • Il giudicato esterno su periodi d'imposta diversi vincola solo se riguarda elementi costitutivi stabili e permanenti; fatti variabili tra annualità non producono automatica preclusione.
  • La distribuzione dell'onere della prova in materia IVA è articolata: l'Amministrazione deve fornire indizi sufficienti, ma quando tali indizi sono concreti e significativi il contribuente deve dimostrare di aver adottato le cautele necessarie per escludere la partecipazione alla frode.

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