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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-334/24

Order of the Court of 3 September 2024. — DEC Technologies BV v European Union Intellectual Property Office. — Appeal – EU trade mark – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate that an issue is significant with respect to the unity, consistency or development of EU law – Refusal to allow the appeal to proceed. — Case C-334/24 P

Giurisprudenza europea62024CO0334

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha respinto la richiesta di ammissione dell'impugnazione proposta da DEC Technologies BV avverso la sentenza del Tribunale in una controversia di nullità di marchi UE. Ha ritenuto che la domanda non dimostrasse in modo sufficientemente preciso che il ricorso sollevasse una questione significativa per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione, come richiesto dall'articolo 58a dello Statuto. Di conseguenza, il ricorso non è stato autorizzato a proseguire e la ricorrente è stata condannata a sopportare le proprie spese.

Ricorso in materia di marchio dell'Unione europea: mancata ammissione dell'impugnazione per difetto di dimostrazione di una questione significativa per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione

La questione giuridica

Se il ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale in materia di marchio dell'Unione europea dovesse essere ammesso a proseguire ai sensi dell'articolo 58a dello Statuto e degli articoli 170a e 170b del Regolamento di procedura, in quanto avrebbe sollevato: 1) una questione sostanziale sull'interpretazione dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, relativa alla buona fede e al deposito difensivo di un marchio; 2) una questione procedurale sull'interpretazione dell'articolo 96, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 e degli articoli 41, paragrafo 2, e 47, secondo comma, della Carta, in relazione al diritto di essere sentiti e al giusto processo.

Principio di diritto

Un'impugnazione contro una decisione del Tribunale in materia di marchio dell'Unione europea non è ammessa a proseguire se la domanda di autorizzazione non identifica con precisione le parti della sentenza contestate, l'errore di diritto dedotto e le ragioni specifiche per cui la questione sarebbe significativa per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione. La sola affermazione che la Corte non si sarebbe ancora pronunciata sulla questione o che il ricorso solleva un tema nuovo non basta; inoltre, possono essere presi in considerazione solo errori di diritto imputati alla sentenza impugnata, non alla decisione amministrativa del board di ricorso.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
  • Articolo 58a dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
  • Articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 96, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 170a, paragrafo 1, del Regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 170b, paragrafi 1, 3 e 4, del Regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Articolo 137 del Regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 184, paragrafo 1, del Regolamento di procedura della Corte di giustizia

Ricorso in materia di marchio dell'Unione europea: mancata ammissione dell'impugnazione per difetto di questione significativa

La Corte di giustizia, nella formazione competente a decidere se un'impugnazione possa proseguire, ha esaminato la domanda proposta da DEC Technologies BV contro la sentenza del Tribunale che aveva respinto i ricorsi di annullamento relativi a due decisioni della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO in una procedura di nullità di marchi. La pronuncia riguarda esclusivamente la fase di filtro dell'impugnazione prevista dall'articolo 58a dello Statuto.

Fatti e procedimento

DEC Technologies BV chiedeva l'annullamento della sentenza del Tribunale del 6 marzo 2024, resa nelle cause riunite T-59/23 e T-68/23, con cui erano stati confermati i provvedimenti dell'EUIPO concernenti i marchi "DEC FLEXIBLE TECHNOLOGIES" e il segno grafico rappresentato da un quadrato con curve. La controversia vedeva contrapposte DEC Technologies e Tehnoexport d.o.o. Inđija, intervenuta in primo grado.

Quadro normativo applicabile

La Corte richiama:

  • l'articolo 58a dello Statuto, che subordina l'ammissibilità dell'impugnazione nelle controversie su decisioni di commissioni di ricorso dell'EUIPO alla presenza di una questione significativa per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione;
  • gli articoli 170a e 170b del Regolamento di procedura, che disciplinano il contenuto della domanda di ammissione e la forma della decisione;
  • l'articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, invocato dalla ricorrente con riferimento alla presunta mala fede nel deposito;
  • l'articolo 96, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 e gli articoli 41, paragrafo 2, e 47, secondo comma, della Carta, evocati per la censura di violazione del diritto di essere sentiti e del diritto a un equo processo.

Le questioni sollevate dalla ricorrente

A sostegno della domanda di ammissione, DEC Technologies sosteneva che il ricorso ponesse due questioni di rilievo sistemico:

  • una questione sostanziale: se l'intenzione di proteggere diritti e interessi legittimi connessi a una domanda di marchio escluda la mala fede, in particolare quando il deposito sarebbe una misura difensiva contro condotte scorrette di un partner contrattuale;
  • una questione procedurale: se l'EUIPO, nell'organizzazione dell'udienza orale, disponesse di un margine di discrezionalità sindacabile e se, nel caso concreto, il rifiuto di assumere testimoni avesse leso il diritto di essere sentiti e il diritto a un processo equo.

Il ragionamento della Corte

La Corte ricorda che spetta alla parte ricorrente dimostrare, con precisione e dettaglio, che le questioni dedotte sono effettivamente significative per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione. La domanda di ammissione deve indicare chiaramente:

  • i motivi del ricorso;
  • la questione di diritto sollevata da ciascun motivo;
  • il motivo per cui tale questione è significativa secondo i criteri dell'articolo 58a;
  • la disposizione di diritto dell'Unione o la giurisprudenza asseritamente violata;
  • la natura dell'errore di diritto imputato al Tribunale e il suo impatto sull'esito della sentenza.

Quanto al primo profilo, la Corte rileva che la ricorrente non individua i punti della sentenza impugnata che intende contestare né spiega quale errore di diritto sarebbe stato commesso dal Tribunale. La mera affermazione che la questione della buona fede nel deposito del marchio non sia stata ancora affrontata non basta a dimostrarne la rilevanza ai fini dell'articolo 58a.

Quanto al secondo profilo, la Corte osserva anzitutto che eventuali errori imputati direttamente alla decisione della commissione di ricorso dell'EUIPO non sono idonei, di per sé, a fondare l'ammissione dell'impugnazione, poiché il controllo in questa fase riguarda solo errori di diritto contenuti nella sentenza del Tribunale. Inoltre, anche con riferimento alla sentenza impugnata, la ricorrente non indica con precisione le parti contestate né dimostra in che modo l'asserito errore sollevi una questione significativa per il diritto dell'Unione.

La Corte aggiunge infine che la novità di una questione non equivale, da sola, alla sua significatività: è necessario spiegare concretamente perché essa incida sull'unità, coerenza o sviluppo del diritto dell'Unione. Tale dimostrazione, nel caso di specie, è mancata.

Decisione e conseguenze sulle spese

La Corte conclude che la domanda di DEC Technologies non è idonea a dimostrare che l'impugnazione sollevi una questione significativa ai sensi dell'articolo 58a dello Statuto. L'impugnazione non è quindi ammessa a proseguire. Poiché la decisione è stata adottata prima della notificazione alle altre parti, DEC Technologies è condannata a sopportare le proprie spese.

Principi desumibili

La pronuncia conferma che il filtro di ammissibilità delle impugnazioni in materia di marchio UE richiede una motivazione rigorosa e specifica. Non è sufficiente invocare la novità della questione o formulare censure generiche sulla buona fede nel deposito del marchio o sul diritto di difesa: occorre indicare con precisione l'errore di diritto della sentenza del Tribunale e dimostrare la sua rilevanza sistemica per il diritto dell'Unione.

Come è indicizzato

Materiemarchio dell'unione europeaprocedura di impugnazionebuona fede nel deposito del marchiodiritto di difesa e giusto processospese processuali

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