Cassazione Penale, Sentenza n. 19307/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Montei impugna la condanna per incendi (23 e 25 luglio 2023 e incendio boschivo del 14 agosto 2023). Denuncia: (1) violazione delle norme probatorie (art. 191 comma 2, art. 63 comma 2 e art. 438 comma 6-bis c.p.p.) per l'utilizzo di dichiarazioni rese quando sarebbe dovuto essere sentito come indagato; (2) motivazione illogica e apparente in relazione all'attribuzione dell'incendio del 25 luglio (si contesta la valutazione della vicinanza del punto d'innesco all'abitazione); (3) travisamento della prova relativo alla frase in dialetto riferita da Locci e al presunto incontro fra Locci e Montei; (4) travisamento della prova relativo al ritrovamento di due accendini nell'auto e alla affermazione che Montei non fosse fumatore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo privo di pregio perché il ricorrente non ha dimostrato la decisività delle dichiarazioni eventualmente inutilizzabili; ha ritenuto gli altri tre motivi inammissibili perché generici e ripetitivi rispetto alle censure già valutate in appello e per mancata considerazione degli elementi probatori contrari. Di conseguenza è confermata la condanna di Montei (già inflitta in abbreviato: incendio doloso continuato e incendio boschivo, unificati ai sensi dell'art. 81 c.p., pena complessiva di due anni e due mesi con riconoscimento di attenuanti generiche e diminuzione per il rito) e lo stesso è condannato al pagamento delle spese processuali. Il Procuratore generale aveva chiesto annullamento limitato all'incendio del 23 luglio, ma la richiesta non è stata accolta.
Norme richiamate
art. 81, secondo comma, cod. pen.
Norma richiamata per l'unificazione delle pene relative ai reati contestati (incendio doloso continuato e incendio boschivo).
art. 191, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamata nella contestazione sulla utilizzabilità delle dichiarazioni raccolte in indagine; la Corte valuta la rilevanza in combinato con art. 63 c.p.p.
art. 63, comma 2, cod. proc. pen.
Riferita alla disciplina delle garanzie per chi viene sentito nelle indagini; la giurisprudenza può ritenere inutilizzabili dichiarazioni rese da chi avrebbe dovuto essere sentito come indagato, e tale inutilizzabilità non è automaticamente sanata dal rito abbreviato se ricade in ipotesi di 'divieto probatorio'.
art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen.
Norma relativa agli effetti del rito abbreviato sulle nullità; la Corte richiamata distingue orientamenti ma ribadisce che alcune inutilizzabilità per violazione di divieti probatori non sono sanate dal rito abbreviato, pur richiedendo il ricorrente di dimostrarne la decisività.
art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen.
Citata nella giurisprudenza richiamata quale riferimento per l'ipotesi di reati connessi che impongono la qualità dell'indagato; usata per delimitare i casi di inutilizzabilità delle dichiarazioni raccolte senza garanzie.
art. 616, cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In giudizio abbreviato le dichiarazioni rese in indagine prive delle garanzie previste dall'art. 63 c.p.p. possono essere ritenute inutilizzabili, ma il ricorrente in cassazione deve dimostrare la decisività dell'elemento probatorio viziato per ottenere un annullamento.
- La scelta del rito abbreviato non sana automaticamente tutte le nullità o inutilizzabilità probatorie: la giurisprudenza distingue i casi e può escludere la sanatoria per violazioni di divieti probatori, specie se riconducibili all'art. 63 c.p.p.
- I motivi di cassazione che si limitano a ripetere censure già affrontate e valutate in appello senza confrontarsi con i molteplici elementi probatori contrari sono normalmente dichiarati inammissibili.
- Il vizio di travisamento della prova in cassazione richiede la dimostrazione che la trasposizione del dato probatorio nei ragionamenti del giudice di merito sia manifestamente errata e tale da disarticolare l'intero convincimento; errori di formulazione o valutazioni alternative non sono sufficienti.
- In contestazioni per reati come incendi, elementi indiziari concatenati (movente, presenza sui luoghi, alibi fallito, ritrovamenti materiali come accendini o contenitori, riconoscimenti da testimoni) possono essere valutati congiuntamente e portare a una convincente ricostruzione di responsabilità anche in assenza di una singola prova determinante.
- La vicinanza del punto di innesco all'abitazione dell'imputato può costituire un elemento indiziario legittimo se inserito in un quadro probatorio complessivo coerente.
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