Cassazione Civile, Ordinanza n. 10111/2026 del 18/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società fornitrice per il pagamento del saldo di fatture relative alla fornitura di tubi in PVC. La società acquirente si è opposta deducendo che i tubi erano privi della necessaria certificazione tecnica per la commerciabilità e che, per tale ragione, erano stati restituiti dai clienti finali senza pagamento del prezzo; in via riconvenzionale ha chiesto la risoluzione del contratto di compravendita/fornitura e il risarcimento dei danni. In primo grado l’opposizione è stata accolta, ma la Corte d’appello ha riformato la decisione, ritenendo che i tubi fossero comunque dotati della certificazione UNI 7447, che non risultassero affetti da vizi o difformità rilevanti e che non fosse provato che i beni restituiti dai clienti coincidessero con quelli forniti. Con il ricorso per cassazione la società acquirente ha denunciato violazione della disciplina europea e nazionale sui prodotti da costruzione e degli artt. 1453 ss. c.c., sostenendo che la certificazione UNI 7447 era superata dalla UNI EN 1401 applicabile ratione temporis, sicché i prodotti forniti erano non conformi e incommerciabili, integrando una consegna di aliud pro alio; con il secondo motivo ha censurato la Corte territoriale per avere dato rilievo alla mancata prova della coincidenza tra i tubi restituiti e quelli forniti, assunto ritenuto irrilevante a fronte della non commerciabilità del materiale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, ritenendoli connessi e fondati. Ha chiarito la distinzione tra vizio redibitorio, mancanza di qualità essenziali e consegna di aliud pro alio, e ha applicato alla fattispecie la disciplina sui prodotti da costruzione: i materiali privi della conformità agli standard armonizzati o alle specifiche tecniche riconosciute sono non idonei all’uso e devono essere ritirati dal commercio. Poiché la certificazione richiamata dai giudici di merito era superata dalle specifiche armonizzate applicabili, la Corte ha ritenuto erronea l’esclusione dell’aliud pro alio e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1490 c.c.
Rileva come garanzia per vizi nella compravendita, distinta dalla consegna di aliud pro alio.
art. 1497 c.c.
Richiamato per distinguere la mancanza di qualità essenziali dalla consegna di un bene completamente eterogeneo.
art. 1453 c.c.
Fondamento dell’azione di risoluzione contrattuale in caso di consegna di aliud pro alio.
artt. 1453 e ss. c.c.
Richiamati per la domanda di risoluzione per inadempimento conseguente alla non conformità della merce.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Parametro del sindacato di legittimità per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
Direttiva 89/106/CEE
I prodotti da costruzione possono essere immessi sul mercato solo se idonei all’impiego previsto e conformi ai requisiti essenziali; le specifiche tecniche armonizzate e la marcatura CE assumono rilievo probatorio di conformità.
d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246, art. 11, commi 3 e 4
I prodotti privi di marcatura CE, attestato di conformità o benestare tecnico europeo devono essere ritirati dal commercio e non possono essere incorporati o installati in edifici; la temporanea non commerciabilità discende dalla contestazione degli illeciti.
d.lgs. 16 giugno 2017, n. 106
Richiamato come norma che ha abrogato il d.P.R. n. 246/1993, senza incidere sul regime ratione temporis applicabile.
Massime di principio
- In materia di compravendita, la consegna di aliud pro alio ricorre quando il bene consegnato è radicalmente diverso da quello pattuito o è funzionalmente inidoneo a realizzare lo scopo economico-sociale della prestazione, sicché non si tratta di un mero vizio o di una semplice mancanza di qualità.
- La distinzione tra vizio redibitorio, mancanza di qualità essenziali e aliud pro alio dipende dalla natura dell’anomalia del bene: il vizio incide sulla funzionalità o sul valore della cosa mantenendola nel genere pattuito; la mancanza di qualità essenziali la colloca in una specie diversa pur entro lo stesso genere; l’aliud pro alio comporta eterogeneità tale da frustrare la causa concreta del contratto.
- Quando la disciplina tecnica applicabile a un prodotto da costruzione richiede la conformità a specifiche armonizzate o a sistemi di certificazione riconosciuti, la mancata conformità comporta non idoneità all’uso e non commerciabilità del bene, con rilevanza ai fini dell’inadempimento contrattuale.
- Se il bene fornito è legalmente non commerciabile per difformità dagli standard tecnici prescritti, la mancanza di pregresse contestazioni o la mancata prova della coincidenza materiale con i beni restituiti possono risultare irrilevanti rispetto alla qualificazione dell’inadempimento, quando la non conformità investe in radice l’idoneità del prodotto promesso.
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