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Sentenza

Sentenza n. 1793/2026 - Firenze, Sezione 4

per la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Prefettura di Firenze sull’istanza presentata dalla GEA-ODV in data 10 ottobre 2025 (prot. n. 533 NDF 2025 1 – doc. 01 e 02), volta alla comunicazione della nuova sede operativa e al rilascio nonché rinnovo dei decreti di rinnovo della nomina a guardia particolare giurata zoofila ai sensi della l. n. 189/2004 e dell’art. 138 T.U.L.P.S. del sig. Roberto Ferroni; nonché per la conseguente condanna dell’Amministrazione a provvedere in modo espresso sull’istanza medesima, con la nomina, per il caso di ulteriore inottemperanza, di un Commissario ad acta.

Giustizia amministrativa202601050

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana, Sez. IVSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sulla nuova istanza del 10 ottobre 2025 per la comunicazione della sede operativa dell’associazione e il rilascio o rinnovo dei decreti di nomina a guardia particolare giurata zoofila

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (guardia zoofila e associazione)

Prevale il privato

La controversia

La guardia particolare giurata zoofila e l’associazione avevano chiesto che fosse dichiarata l’illegittimità del silenzio della Prefettura di Firenze sull’istanza del 10 ottobre 2025, presentata dopo il diniego del 13 dicembre 2024. Quel precedente diniego era stato fondato sull’inidoneità logistica della sede, coincidente con il domicilio privato di un volontario e non accessibile ai controlli di polizia. I ricorrenti sostenevano che la nuova istanza non fosse una mera riproposizione, perché indicava una sede diversa, in un locale a uso professionale e associativo già ritenuto idoneo dalle autorità di pubblica sicurezza nell’ambito di un’altra associazione per la quale la medesima guardia possedeva il titolo. Deducevano la violazione dell’art. 2 della l. 241/1990 e dell’art. 138 T.U.L.P.S., per l’obbligo di provvedere in presenza di sopravvenienze fattuali; l’inconfigurabilità di una domanda meramente ripetitiva; e l’inidoneità della nota prefettizia del 28 novembre 2025 a interrompere il silenzio, poiché indirizzata soltanto ad altre amministrazioni e priva di un esame della nuova istanza. Dopo la diffida del 14 gennaio 2026, l’Amministrazione non aveva dato riscontro ai richiedenti.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la nuova sede e la sua precedente valutazione positiva costituissero elementi di novità rispetto al presupposto logistico posto a fondamento del diniego del 2024. La reiterazione di un’istanza già respinta, quando accompagnata da sopravvenienze fattuali o giuridiche, fa sorgere nuovamente l’obbligo di provvedere e impone all’Amministrazione di svolgere un’autonoma istruttoria, senza che ciò comporti l’obbligo di accogliere la domanda. La nota del 28 novembre 2025 non ha interrotto il silenzio: era una comunicazione interna diretta ad altri enti e si limitava a richiamare genericamente precedenti istanze non accolte, senza rispondere ai ricorrenti né esaminare la domanda del 10 ottobre 2025. Il Tribunale ha quindi dichiarato illegittimo il silenzio e ordinato alla Prefettura di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha condannato l’Amministrazione costituita al pagamento di 3.000 euro, oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 2 l. 241/1990

    A fronte di detti nuovi elementi e alla successiva diffida proposta, l’Amministrazione non ha portato alcun riscontro nei confronti dell’associazione o del ricorrente.

    La presenza di elementi nuovi rispetto alla domanda già respinta riattiva l’obbligo dell’Amministrazione di concludere il procedimento con una risposta espressa.

  • art. 138 T.U.L.P.S.

    Ne consegue che a fronte di nuovi elementi sussisteva l’onere dell’Amministrazione di svolgere un’autonoma attività istruttoria e verificare se sussistessero gli elementi idonei a concedere l’autorizzazione richiesta.

    In presenza di una nuova sede indicata a sostegno della richiesta di nomina a guardia particolare giurata, l’Amministrazione deve compiere una nuova istruttoria per verificare i presupposti dell’autorizzazione.

  • art. 31 c.p.a.

    In conclusione il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Prefettura di Firenze sull’istanza del 10 ottobre 2025 e, ciò, con l’effetto che va ordinato all’Amministrazione resistente di concludere il procedimento con un’espressa pronuncia entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione o notifica del presente provvedimento.

    Nel giudizio sul silenzio, accertata l’illegittimità dell’inerzia, il giudice ordina all’Amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine assegnato.

  • art. 117 c.p.a.

    In conclusione il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Prefettura di Firenze sull’istanza del 10 ottobre 2025 e, ciò, con l’effetto che va ordinato all’Amministrazione resistente di concludere il procedimento con un’espressa pronuncia entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione o notifica del presente provvedimento.

    Il rito avverso il silenzio consente di accertare l’inadempimento e di ordinare all’Amministrazione di pronunciarsi espressamente sull’istanza.

Massime di principio

  • La reiterazione di un’istanza già respinta non riapre, di regola, un procedimento concluso; tuttavia, quando la nuova domanda presenta sopravvenienze di fatto o di diritto rilevanti rispetto alla ragione del precedente diniego, risorge l’obbligo di provvedere.
  • Quando la nuova istanza contiene elementi di novità rispetto a quella già respinta, l’Amministrazione deve svolgere un’autonoma attività istruttoria e verificare nuovamente la sussistenza dei presupposti per il rilascio del titolo, senza che il dovere di provvedere predetermini l’esito della decisione.
  • Una comunicazione interna indirizzata ad altre amministrazioni, che si limiti a richiamare genericamente precedenti domande non accolte e non esamini la nuova istanza, non costituisce riscontro rivolto al richiedente e non interrompe il silenzio-inadempimento.

Come è indicizzato

MaterieTermini del procedimento e silenzioLegittimazione e interesse a ricorrereLicenze e autorizzazioni di polizia
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativoAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneEccesso di potereDifetto di istruttoria

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