Ordinanza n. 1414/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza al giudicato formatosi in relazione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n. 8696/15, R.G. n. 9547/2015
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano e mancata esecuzione del pagamento dovuto
Esito
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n. 8696/15. Con sentenza del 2019 il TAR aveva accertato l'inottemperanza dell'amministrazione e ordinato il pagamento, nominando un Commissario ad acta. Nel corso dell'ottemperanza il Tribunale aveva autorizzato la vendita all'asta di immobili dell'ente debitore, disposto la sostituzione del funzionario delegato e prorogato l'incarico commissariale. Il Commissario ha riferito dell'avvenuta vendita di un immobile per € 82.169,00, ritenendo concluso il proprio incarico. La ricorrente ha contestato tale conclusione, rilevando che nessuna somma era stata corrisposta in suo favore. La questione esaminata riguarda quindi la permanenza dell'incarico del Commissario e le misure necessarie per dare concreta esecuzione al giudicato e soddisfare, anche solo parzialmente, il credito.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che l'incarico del Commissario ad acta non fosse concluso, poiché la vendita dell'immobile non aveva prodotto il pagamento in favore della creditrice e il giudicato non risultava quindi eseguito. Ha ordinato al Commissario, anche in sostituzione del Consorzio, di assicurare entro 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza la distribuzione alla ricorrente del ricavato della vendita, a parziale estinzione del credito. Ha inoltre imposto al Commissario di verificare, entro i successivi 120 giorni, l'esistenza di ulteriori beni mobili o immobili suscettibili di esecuzione forzata e di attivare le necessarie procedure esecutive, anche sostituendosi all'ente inadempiente. Il Commissario dovrà depositare una relazione sulle attività svolte. La trattazione è stata differita alla camera di consiglio del 9 ottobre 2026. Non risultano disposizioni sulle spese.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'incarico del Commissario ad acta permane finché il giudicato non sia concretamente eseguito; la sola vendita di beni dell'amministrazione debitrice non esaurisce l'incarico se il ricavato non è stato effettivamente corrisposto al creditore.
- Il Commissario ad acta può essere incaricato di operare anche in sostituzione dell'amministrazione inadempiente, compiendo gli atti necessari alla distribuzione delle somme ricavate e all'attivazione delle procedure esecutive finalizzate all'integrale soddisfazione del credito riconosciuto dal giudicato.
- Quando l'esecuzione del giudicato determina soltanto il pagamento parziale del credito, il giudice dell'ottemperanza può impartire ulteriori prescrizioni per individuare altri beni aggredibili e proseguire le attività esecutive fino alla soddisfazione del creditore.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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