Ordinanza del 26/05/2017 n. 13303 - Corte di Cassazione
Accertamento delle imposte -- Accertamento induttivo - Contabilità in nero - Assimilabilità alle scritture contabili dell'impresa disciplinate dall'art. 2709 cod.civ. - Inversione dell'onere della prova.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, che aveva svalutato un prospetto rinvenuto presso l’abitazione dell’amministratore. Gli appunti personali e le informazioni dell’imprenditore che registrano atti d’impresa o rappresentano la situazione patrimoniale o il risultato economico costituiscono scritture contabili; se non registrati, possono integrare «contabilità in nero» e assumere valore indiziario ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 600/1973. Il loro rinvenimento può giustificare l’accertamento anche senza ulteriori elementi, spettando al contribuente fornire prova contraria. La sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR dell’Abruzzo in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Contabilità in nero quale elemento indiziario nell’accertamento fiscale e conseguente onere della prova contraria a carico del contribuente.
Accertamento induttivo e contabilità in nero
La pronuncia riguarda il valore probatorio degli appunti personali e delle informazioni dell’imprenditore non riportati nella contabilità ufficiale. La Corte di cassazione afferma che tali documenti possono costituire contabilità in nero e fondare l’accertamento fiscale, con conseguente onere della prova contraria a carico del contribuente.
Fatti e vicenda processuale
L’avviso di accertamento contestava, per il periodo d’imposta indicato nel testo come «200», maggiori ricavi ai fini IVA rispetto a quelli dichiarati. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente e la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo aveva respinto l’appello dell’Amministrazione finanziaria.
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Il primo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., censurava la valutazione di un foglio di calcolo rinvenuto presso l’abitazione dell’amministratore. La CTR ne aveva ridotto la rilevanza probatoria, ritenendo non sufficientemente dimostrata la tesi dell’Ufficio secondo cui il documento costituiva un «consuntivo periodico di ciclo produttivo». La società ha resistito con controricorso.
Principio sulla contabilità in nero e onere della prova
La Corte richiama l’orientamento secondo cui gli appunti personali e le informazioni dell’imprenditore possono essere ricompresi tra le scritture contabili disciplinate dagli artt. 2709 e seguenti c.c. Rientrano in tale categoria i documenti che registrano, in termini quantitativi o monetari, singoli atti d’impresa oppure rappresentano la situazione patrimoniale dell’imprenditore o il risultato economico dell’attività.
Quando documenti di questo tipo non sono registrati nella contabilità ufficiale, costituiscono «contabilità in nero». Essa è un elemento indiziario dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza previsti dall’art. 39 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Una volta emerso tale elemento, incombe sul contribuente l’onere di fornire la prova contraria.
A sostegno del principio sono richiamate Cass. n. 25610/2006, Cass. n. 24051/2011 e Cass. n. 4080/2015.
Valutazione del caso ed esito
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: il rinvenimento del prospetto era, di per sé, sufficiente a giustificare l’accertamento secondo il principio richiamato, senza necessità di ulteriori elementi. La CTR aveva quindi commesso un errore di diritto nel negare la sufficienza degli elementi a sostegno dell’accertamento.
Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme al principio enunciato e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione è stata assunta il 21 marzo 2017 e depositata il 26 maggio 2017.
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