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Ordinanza

Ordinanza del 23/05/2017 n. 12951 - Corte di Cassazione

Imposte dirette - IRPEF - Accertamento - Contenzioso tributario - Procedimento - Determinazione dei redditi.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha annullato una sentenza della CTR Lombardia relativa a un accertamento IRPEF 2008, poiché la motivazione si limitava ad aderire alla decisione di primo grado senza esaminare concretamente i motivi d’appello, le difese del contribuente e la determinazione del reddito. La causa è stata rinviata alla CTR in diversa composizione.

Nullità della sentenza tributaria per motivazione apparente e inidonea motivazione per relationem

Nullità della sentenza tributaria per motivazione apparente

La pronuncia riguarda il ricorso per cassazione proposto da N.R. contro una sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia relativa a un avviso di accertamento IRPEF e altre imposte per l’anno 2008. La Corte ha stabilito che la sentenza tributaria è nulla quando la motivazione, pur presente graficamente, non consente di comprendere il percorso logico seguito dal giudice e contiene argomentazioni obiettivamente inidonee a giustificare la decisione.

Vicenda processuale

Con sentenza del 28 settembre 2015, la CTR Lombardia aveva respinto l’appello del contribuente contro la sentenza n. 9110/23/14 della Commissione tributaria provinciale di Milano, che aveva parzialmente accolto il ricorso contro l’avviso di accertamento IRPEF relativo al 2008.

La CTR aveva ritenuto che il contribuente non avesse assolto l’onere di fornire una prova contraria rispetto agli indici di capacità contributiva utilizzati, quali presunzioni, per fondare la maggiore pretesa fiscale. A sostegno della propria decisione, la Commissione regionale aveva fatto rinvio alle argomentazioni della sentenza di primo grado.

Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi; l’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.

Censure esaminate dalla Corte

La Corte ha esaminato congiuntamente il secondo e il terzo motivo di ricorso, ritenendoli strettamente connessi.

Con il secondo motivo, il contribuente ha denunciato la nullità della sentenza d’appello per violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546/1992, dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 118 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., sostenendo che la CTR avesse motivato per relationem rispetto alla sentenza della CTP senza effettuare una propria autonoma valutazione.

Con il terzo motivo, il ricorrente ha prospettato una censura analoga, richiamando anche l’art. 111, comma 6, Cost. e l’art. 24 Cost., poiché la decisione regionale sarebbe stata sorretta soltanto da espressioni di stile e da affermazioni apodittiche o tautologiche.

Principi sulla motivazione apparente

La Corte ha richiamato il principio secondo cui la motivazione è solo apparente e la sentenza è nulla per "error in procedendo" quando, benché esistente sotto il profilo grafico, non renda percepibile il fondamento della decisione. La motivazione deve consentire di conoscere il ragionamento seguito dal giudice per formare il proprio convincimento; non è possibile lasciare all’interprete il compito di ricostruirlo attraverso congetture.

Il principio è stato ricondotto alla sentenza delle Sezioni Unite n. 22232 del 3 novembre 2016, Rv. 641526-01.

In materia tributaria, la Corte ha inoltre ribadito che è nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché dell’art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale che:

  • non illustra le critiche mosse dall’appellante alla decisione di primo grado;
  • non espone le ragioni per cui tali critiche vengono disattese;
  • si limita ad aderire alla sentenza impugnata mediante una motivazione per relationem meramente apparente.

In una simile situazione non è possibile individuare il thema decidendum né le ragioni poste a fondamento del dispositivo. Non può quindi presumersi che la condivisione della motivazione di primo grado sia stata raggiunta mediante un effettivo esame e una valutazione dell’infondatezza dei motivi d’appello. La Corte ha richiamato, sul punto, l’ordinanza n. 28113 del 16 dicembre 2013, Rv. 629873.

Applicazione dei principi al caso concreto

Secondo la Corte, la sentenza della CTR Lombardia rientra nel paradigma della nullità per vizio motivazionale.

La Commissione regionale aveva solo apparentemente esaminato le deduzioni d’appello e le questioni di merito sollevate dal contribuente. In concreto, non aveva formulato valutazioni puntuali, specifiche e logicamente apprezzabili, ma si era limitata a espressioni non pienamente comprensibili, apodittiche e meramente assertive.

Per tale ragione, non poteva ritenersi validamente utilizzata la tecnica della motivazione per relationem. Il rinvio alla pronuncia di primo grado non era accompagnato da una verifica autonoma delle contestazioni proposte dal contribuente né da una spiegazione delle ragioni per cui esse dovevano essere respinte.

Determinazione del reddito e valutazione delle difese

Il vizio motivazionale risultava particolarmente evidente con riferimento alla valutazione delle difese del contribuente e alla determinazione del "reddito finale" per l’annualità fiscale oggetto dell’accertamento.

Tali profili erano stati trattati dalla CTR in modo del tutto incomprensibile, senza chiarire:

  • quali elementi difensivi fossero stati esaminati;
  • per quali ragioni tali elementi fossero stati ritenuti insufficienti;
  • come fossero stati valutati gli indici di capacità contributiva;
  • quale percorso logico avesse condotto alla determinazione del reddito finale.

La CTR, pertanto, non aveva adempiuto all’obbligo di rispondere ai motivi di gravame, obbligo derivante non solo dalle norme processuali ordinarie, ma anche dai principi costituzionali in materia di motivazione delle decisioni e di diritto di difesa.

Decisione della Corte di cassazione

La Corte ha accolto il secondo e il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il primo.

La sentenza impugnata è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame della controversia e per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

La decisione è stata assunta a Roma il 4 aprile 2017 e depositata in cancelleria il 23 maggio 2017.

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