CCNL ANAS - Ente Nazionale per le Strade
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeValidità
Dal 18 dic 2025
Parti stipulanti
Sfera di applicazione
Il contratto si applica ai dipendenti dell'ANAS.
Inquadramento generale
Ambito di applicazione
Il contratto si applica ai dipendenti dell'ANAS.
Validità
- Decorrenza: 18/12/2025
- Scadenza: non espressamente indicata nella sintesi fornita
Documenti di riferimento
- CCNL del 14/12/2022
- Accordi aziendali del 20/07/2022 e 26/06/2024
- Ipotesi di accordo del 18/12/2025
Parti firmatarie
Datore di lavoro
- ANAS
Organizzazioni sindacali
- FILT-CGIL
- FIT-CISL
- UILPA
- CISAL-SADA
- SNALA-CONFSAL
- UGL
- AND-DIRSTAT
Trattamento economico
Minimi tabellari
Di seguito i minimi mensili per livello, con gli incrementi previsti alle varie decorrenze.
| Livello | 01/03/2026 | 01/09/2026 | 01/03/2027 | 01/07/2027 | Contingenza | E.D.R. | Scatti biennali | Elem. retrib. differenziato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 3212,69 | 3290,11 | 3383,01 | 3475,91 | 553,45 | 10,33 | 39,97 | 133,96 |
| A1 | 2677,25 | 2741,77 | 2819,19 | 2896,61 | 545,44 | 10,33 | 33,31 | 114,59 |
| B | 2275,69 | 2330,53 | 2396,34 | 2462,15 | 531,78 | 10,33 | 28,30 | 18,00 |
| B1 | 2074,84 | 2124,84 | 2184,84 | 2244,84 | 527,76 | 10,33 | 25,82 | 7,49 |
| B2 | 1874,01 | 1919,17 | 1973,36 | 2027,55 | 524,03 | 10,33 | 23,32 | 3,12 |
| C | 1539,39 | 1576,49 | 1621,01 | 1665,53 | 520,24 | 10,33 | 19,16 | 61,87 |
| C1 | 1338,68 | 1370,94 | 1409,65 | 1448,36 | 517,06 | 10,33 | 16,66 | 53,80 |
Note:
- Gli scatti biennali indicati si riferiscono all'anzianità maturata successivamente al 01/01/1998.
- L'elemento retributivo differenziato è un elemento fisso della retribuzione senza effetti su tredicesima, indennità operativa, straordinario e TFR.
Indennità di funzione
Spetta ai lavoratori con qualifica di quadro, per 12 mensilità. A tutti i dipendenti in posizione economica A e A1 è corrisposta l'indennità di funzione di Fascia B. La Fascia A è attribuita da Direttori centrali, capi compartimento e capi degli uffici speciali, in presenza di specifici requisiti.
| Livello | Fascia A | Fascia B | Personam |
|---|---|---|---|
| A | 285,00 | 242,00 | 58,42 |
| A1 | 242,00 | 195,00 | 81,47 |
L'importo personam spetta agli assunti prima del 01/07/1999.
Divisori e mensilità
- Divisore orario: 156
- Divisore giornaliero: determinato moltiplicando la retribuzione oraria per le ore di prestazione giornaliera previste
- Mensilità: 13
Una tantum
Una tantum riferita all'esercizio 2022
Al personale in servizio al 14/12/2022 spetta una indennità una tantum complessiva pari a 450,00 euro, riferita convenzionalmente alla posizione B1, erogata in due tranche:
- 250,00 euro con la mensilità di febbraio 2023
- 200,00 euro con la mensilità di aprile 2023
Tranche di febbraio 2023
| Posizione economica | Parametro | Una tantum |
|---|---|---|
| A | 240 | 387,10 |
| A1 | 200 | 322,58 |
| B | 170 | 274,19 |
| B1 | 155 | 250,00 |
| B2 | 140 | 225,81 |
| C | 115 | 185,48 |
| C1 | 100 | 161,29 |
Tranche di aprile 2023
| Posizione economica | Parametro | Una tantum |
|---|---|---|
| A | 240 | 309,68 |
| A1 | 200 | 258,06 |
| B | 170 | 219,35 |
| B1 | 155 | 200,00 |
| B2 | 140 | 180,65 |
| C | 115 | 148,39 |
| C1 | 100 | 129,03 |
Una tantum riferita all'esercizio 2025
Per l'esercizio 2025 è prevista una indennità una tantum complessiva di 500,00 euro, così articolata:
- 250,00 euro da destinare alle misure di welfare presenti sulla piattaforma aziendale
- 250,00 euro riferiti convenzionalmente alla posizione B1, riparametrati e corrisposti nella mensilità di marzo 2026
L'importo welfare non fruito alla data del 31/12/2026 sarà destinato al fondo pensione complementare Eurofer.
Marzo 2026
| Posizione economica | Parametro | Una tantum / Welfare |
|---|---|---|
| A | 240 | 387,10 |
| A1 | 200 | 322,58 |
| B | 170 | 274,19 |
| B1 | 155 | 250,00 |
| B2 | 140 | 225,81 |
| C | 115 | 185,48 |
| C1 | 100 | 161,29 |
Premio di produzione e premio di risultato
Premio di produzione
Importi mensili parametrati su 12 mensilità, da erogare secondo i criteri in vigore:
| Livello | Importo |
|---|---|
| A | 338,80 |
| A1 | 281,47 |
| B | 196,00 |
| B1 | 180,63 |
| B2 | 168,37 |
| C | 142,41 |
| C1 | 132,74 |
Premio di risultato aziendale 2022-2024
Riguarda il Gruppo ANAS: ANAS S.p.A. e Quadrilatero Marche Umbria S.p.A.
L'importo complessivo lordo del premio di risultato riferito al triennio 2022-2024 è fissato come segue:
| Posizione economica | Parametro | Importo lordo euro |
|---|---|---|
| A | 240 | 1091 |
| A1 | 200 | 909 |
| B | 170 | 773 |
| B1 | 155 | 705 |
| B2 | 140 | 636 |
| C | 115 | 523 |
| C1 | 100 | 454 |
Caratteristiche principali:
- incremento del 5% per ciascun lavoratore in caso di 0 eventi di malattia consuntivati in ogni anno di riferimento;
- tiene conto dell'incidenza delle assenze nell'anno di riferimento;
- spetta al personale che abbia prestato attività lavorativa nell'anno di riferimento e risulti in servizio alla data del verbale di consuntivazione dei risultati annuali;
- in caso di assunzione in corso d'anno o di part-time, è erogato in misura proporzionale;
- non spetta al personale destinatario di benefici economici derivanti da sistemi di incentivazione individuale;
- erogazione con le competenze del mese di settembre;
- la quota destinata a welfare è incrementata di un contributo aziendale del 10%;
- il premio non ha incidenza sugli istituti legali e contrattuali diretti, indiretti e/o differiti.
Premio di risultato anno 2024
Per il 2024 gli importi sono i seguenti:
| Posizione economica | Parametro | PDR importo lordo euro |
|---|---|---|
| A | 240 | 1207 |
| A1 | 200 | 1006 |
| B | 170 | 855 |
| B1 | 155 | 780 |
| B2 | 140 | 704 |
| C | 115 | 578 |
| C1 | 100 | 503 |
L'erogazione avviene, di norma, con le competenze del mese di luglio 2025.
Altri elementi economici e indennità
Buono pasto / indennità di mensa
In relazione all'ubicazione degli uffici, all'organizzazione del servizio e all'articolazione dell'orario di lavoro, sono riconosciuti buoni pasto elettronici da 8,00 euro.
Indennità di reperibilità
Per turnazione massima di 12 ore:
- diurna: 15,49 euro
- notturna e/o festiva: 20,66 euro
Per turni di durata inferiore l'indennità è ridotta proporzionalmente.
In caso di intervento in reperibilità:
- la prestazione non può essere superiore, di norma, a 8 ore consecutive, oltre le quali il dipendente deve essere sostituito;
- in caso di interventi notturni o festivi spetta 1 giorno di riposo nella giornata immediatamente successiva;
- per il servizio prestato durante la reperibilità spetta la retribuzione oraria prevista per il lavoro straordinario oppure riposo compensativo.
Indennità di zona
In caso di servizio con continuità in zone di giurisdizione diversa dalla sede normale, oltre al rimborso pasto forfetario di 112,00 euro mensili, spettano per 12 mensilità:
| Livello / funzione | Importo |
|---|---|
| A (capo centro / direttore lavori) | 258,23 |
| A1 (capo nucleo / direttore lavori / contabilizzatore) | 206,58 |
| B / B1 / B2 | 154,94 |
L'indennità di zona assorbe l'indennità di trasferta per la propria zona di giurisdizione.
Indennità operativa
È corrisposta a tutto il personale entro il 30 giugno di ogni anno. È commisurata alla retribuzione individuale mensile, comprensiva di:
- minimo tabellare,
- indennità integrativa speciale,
- EDR,
- retribuzione individuale di anzianità,
- arricchimento esperienza professionale.
Indennità arricchimento professionale
Spetta ai dipendenti che nel biennio 1996-1997 abbiano maturato l'anzianità di servizio complessiva alle dipendenze dell'Ente o di altra amministrazione dello Stato.
| Livello | 1/4 anni | 5/9 anni | 10/14 anni | 15/19 anni | 20/24 anni | oltre 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 12,39 | 18,59 | 27,89 | 41,83 | 62,49 | 94,00 |
| 3° | 13,43 | 20,14 | 30,47 | 45,96 | 68,69 | 103,29 |
| 4° | 14,98 | 22,21 | 33,05 | 49,58 | 74,37 | 112,07 |
| 5° | 16,01 | 23,76 | 35,64 | 53,71 | 80,57 | 120,33 |
| 6° | 17,56 | 26,34 | 39,77 | 59,39 | 89,35 | 134,28 |
| 7° | 21,17 | 31,50 | 47,00 | 70,75 | 106,39 | 159,07 |
| 8° | 23,24 | 34,60 | 52,16 | 78,50 | 117,75 | 176,63 |
| 9° | 27,89 | 41,83 | 62,49 | 94,00 | 140,48 | 211,23 |
Indennità di trasferta
Trasferte oltre 24 ore
Per trasferte superiori a 24 ore, comprensive del tempo di viaggio, spettano:
- rimborso delle spese documentate;
- indennità giornaliera pari a 12 ore, commisurata al 2% del minimo tabellare e dell'indennità integrativa speciale media per ciascuna area;
- per frazioni superiori a 7 ore e 30 minuti, spetta il corrispettivo previsto per le trasferte infra-giornaliere.
Trasferte superiori a 7 ore e 30 minuti e fino a 24 ore
Spettano:
- 1/3 della diaria giornaliera di cui sopra;
- rimborso delle spese documentate.
Indennità di bilinguismo
Spetta ai dipendenti in servizio presso le regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta.
| Posizione economica | Importo mensile lordo |
|---|---|
| A e A1 | 174,11 |
| B e B1 | 145,10 |
| B2 e C | 116,08 |
| C1 | 104,47 |
Gli importi sono oggetto di rideterminazione secondo la normativa vigente.
Orario di lavoro
- Orario normale: 36 ore settimanali
Maggiorazioni e lavoro disagiato
Lavoro notturno
È il lavoro eseguito dalle 22:00 alle 06:00.
- Maggiorazione: 45%
Lavoro festivo
- Diurno: 65%
- Notturno: 85%
Lavoro a turni
- Indennità turno diurno: 9,00 euro
- Indennità turno notturno (22:00-06:00): 15,00 euro
Lavoro straordinario
Riguarda il lavoro prestato oltre il normale orario dal dipendente cui non sia attribuita l'indennità di funzione.
| Tipologia | Maggiorazione |
|---|---|
| Straordinario diurno | 30% |
| Straordinario notturno | 50% |
| Straordinario festivo | 65% |
| Straordinario notturno festivo | 85% |
Festività, ferie e permessi
Festività
Sono festivi:
- i giorni considerati tali per legge,
- tutte le domeniche,
- il Santo Patrono.
Ferie
Lavoratori assunti prima del 01/01/2003
Dal secondo anno solare di assunzione spettano:
- 34 giorni lavorativi se l'orario è distribuito su 6 giorni;
- 30 giorni lavorativi se l'orario è distribuito su 5 giorni.
Il personale turnista ha diritto a 26 giorni di ferie, da riproporzionare ai periodi di effettiva turnazione nell'anno.
Lavoratori assunti dopo il 01/01/2003
Dal secondo anno solare di assunzione spettano:
| Anzianità di servizio | Su 6 giorni | Su 5 giorni |
|---|---|---|
| Fino a 8 anni | 24 | 22 |
| Da 8 a 15 anni | 27 | 25 |
| Oltre 15 anni | 34 | 30 |
Permessi ed ex festività
- Festività soppresse: 2 giornate di riposo
Congedo matrimoniale
- 15 giorni consecutivi
Permessi per lutto e malattia parenti
Ai sensi della L. 53/2000:
- 3 giorni per evento
Assenze tutelate
Malattia
- Periodo di comporto: 18 mesi continuativi
- Il diritto alla conservazione del posto cessa al raggiungimento di 24 mesi di assenza nell'arco massimo di 48 mesi consecutivi
- I periodi di malattia separati da intervalli inferiori a 30 giorni di attività lavorativa si sommano ai fini del raggiungimento dei 24 mesi
Trattamento economico:
- intera retribuzione fissa per 12 mesi;
- 50% della retribuzione fissa per i successivi 6 mesi.
Infortunio
- Periodo di comporto: fino a completa guarigione
- Trattamento economico: intera retribuzione e trattamento accessorio, escluso lo straordinario
Maternità
Trattamento economico:
- Astensione obbligatoria: 100% dell'ultima retribuzione percepita
- Astensione facoltativa:
- per i primi 45 giorni, 80% della retribuzione fissa;
- per il restante periodo, 30% della retribuzione fissa.
Gestione del rapporto di lavoro
Periodo di prova
| Area | Mesi |
|---|---|
| Base | 2 |
| Operativa e di esercizio | 3 |
| Quadri | 6 |
Part-time
- Durata minima: 78 ore mensili oppure 960 ore annuali
- Trattamento economico e normativo proporzionato alla ridotta prestazione
- Lavoro supplementare: fino al raggiungimento dell'orario pieno, con maggiorazione del 10%
- Lavoro straordinario: nel part-time verticale sono straordinarie le ore prestate oltre il normale orario giornaliero; in alternativa al pagamento possono essere riconosciuti riposi compensativi
- Clausole elastiche: maggiorazione del 10% della retribuzione oraria globale di fatto per la prestazione resa fuori dall'orario concordato
- Limite numerico: il personale part-time non può superare annualmente il 20% del personale in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente
Apprendistato professionalizzante
- Durata massima: 36 mesi
- 24 mesi per apprendisti dell'Area dell'Esercizio
- 30 mesi per apprendisti destinati alle posizioni B1-B2
- 36 mesi per apprendisti destinati alle posizioni B-A1
Retribuzione:
- dal 1° al 12° mese: 70%
- dal 13° al 24° mese: 85%
- dal 25° al 36° mese: 92%
Nei casi di durata inferiore a 36 mesi, i periodi sono riproporzionati.
Limite numerico: massimo 35% del personale in possesso della professionalità da acquisire, con esclusione di quelle relative a posizioni di coordinamento di strutture e unità organizzative anche elementari.
Somministrazione
Si applica la disciplina legale del D.Lgs. 81/2015 e successive modifiche.
Limite numerico: il personale assunto in somministrazione non può superare mediamente nell'anno il 10% del personale in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente, salvo diverse percentuali concordate per specifiche esigenze aziendali.
Tempo determinato e stagionali
Durata
- Durata massima: 24 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi
- 12 mesi per contratti acausali
- Durata minima: 60 giorni di calendario, salvo eccezioni per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto e per contratti stagionali
È possibile un ulteriore contratto che ecceda i 24 mesi, una sola volta, previo accordo con le OO.SS. presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro, per una durata non superiore a 12 mesi.
Affiancamento in sostituzione
Per assunzioni a termine in sostituzione di lavoratori assenti può essere previsto un periodo di affiancamento: in tal caso l'assunzione può avvenire fino a 3 mesi prima dell'inizio dell'assenza.
Limiti numerici
Il personale a tempo determinato non può superare mediamente nell'anno:
- 25% del personale di esercizio;
- 20% del restante personale.
Oltre tali percentuali è possibile ricorrere al tempo determinato per ragioni sostitutive.
La somma di tempo determinato + part-time + apprendistato non può superare complessivamente il 30% del personale in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.
Esclusione dai limiti quantitativi
Sono esclusi dai limiti i contratti a termine stipulati:
- per avvio di nuove attività, per massimo 12 mesi;
- per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto e in caso di dimissioni;
- per esigenze connesse a forza maggiore, eventi e calamità naturali;
- per attività stagionali;
- con lavoratori di età superiore a 50 anni.
Diritto di precedenza
Nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro i successivi 18 mesi con riferimento alle mansioni già espletate, il diritto può essere esercitato dal lavoratore che:
- abbia prestato attività lavorativa superiore a 6 mesi, anche con più contratti;
- manifesti per iscritto la volontà al datore di lavoro entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto.
Il diritto si estingue entro 1 anno dalla cessazione del rapporto a termine.
Per le lavoratrici madri, il congedo di maternità fruito durante un contratto a termine presso lo stesso datore concorre al requisito utile per il diritto di precedenza; inoltre è riconosciuto, alle stesse condizioni, il diritto di precedenza nelle assunzioni a termine effettuate entro i successivi 12 mesi.
Lavoro stagionale
Per attività stagionali si intendono quelle ricorrenti svolte in determinati periodi dell'anno, stagione estiva e invernale, per rafforzare l'intervento su specifiche attività.
Esclusioni: in via ordinaria è escluso il ricorso al lavoro stagionale per figure quali capo cantoniere, capo officina garage, assistente di nucleo, assistente tecnico, tecnico specializzato, esperto della prevenzione RSPP e fino all'apicale di area quadri.
Durata: normalmente non inferiore a 30 giorni e non superiore a 6 mesi, anche non continuativi.
Diritto di precedenza: il lavoratore deve manifestare la volontà per iscritto entro 6 mesi dalla cessazione; il diritto si estingue entro 1 anno.
Risoluzione del rapporto
Preavviso
| Anni di servizio | Mesi di preavviso |
|---|---|
| Fino a 5 anni | 2 |
| Oltre 5 e fino a 10 anni | 3 |
| Oltre 10 anni | 4 |
Per le dimissioni, i termini di preavviso sono ridotti alla metà.
La decorrenza del preavviso è dal 1° o dal 16° giorno di ciascun mese.
TFR
Spetta il trattamento di fine rapporto previsto dalla L. 29/05/1982, n. 297.
Accordi e rinnovi
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