Cassazione Penale, Sentenza n. 41949/2023 del 16/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Santoiemma ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Taranto che aveva rigettato la sua istanza di riconoscimento della continuazione tra due condanne irrevocabili per evasione e falsa attestazione di generalità, relative a fatti commessi l'8 luglio 2015 e il 23 luglio 2015. Il ricorrente sosteneva che la contiguità temporale (quindici giorni) e l'omogeneità delle condotte fossero sufficiente indice di un "medesimo disegno criminoso" e censurava il Tribunale per aver valorizzato negativamente la mancata allegazione di ulteriori elementi concreti, per aver considerato rilevante la scelta difensiva di negare i fatti in uno dei processi e per aver dato peso alle diverse modalità di accertamento (in un episodio non trovato in casa, nell'altro sorpreso in un bar e con false generalità). Inoltre il ricorrente richiamava una precedente pronuncia del Tribunale che aveva riconosciuto la continuazione tra evasioni del 23 dicembre 2015 e del 23 luglio 2015, ritenendo che questo favorisse il riconoscimento anche tra gli eventi del 8 e del 23 luglio 2015.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che l'onere di allegare elementi specifici e concreti idonei a dimostrare il "medesimo disegno criminoso" grava su chi ne chiede il riconoscimento; la mera contiguità temporale e l'omogeneità degli illeciti non sono sufficienti. Ha inoltre stabilito che il giudice dell'esecuzione può considerare le circostanze di fatto ricavate dalle sentenze irrevocabili, compresa la versione difensiva desunta dal processo, e che le differenze nelle modalità di esecuzione (ad es. l'essere stato trovato al bar in un episodio e l'essere assente dall'abitazione nell'altro) possono indicare carattere estemporaneo e dunque ostare al riconoscimento della continuazione. Infine la Corte ha ritenuto irrilevante, per il caso concreto, la pronuncia precedente che aveva riconosciuto una continuazione tra fatti diversi, perché quella decisione non conteneva una motivazione tale da essere utilmente confrontata o assorbente rispetto alla valutazione compiuta in sede esecutiva. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
art. 385 cod. pen. (evasione)
I fatti oggetto delle condanne rientrano nella fattispecie dell'evasione; la Corte osserva che tale reato tende ad avere natura spesso estemporanea e quindi la pluralità di evasioni, anche ravvicinate, non implica automaticamente un disegno criminoso unitario.
art. 495, comma 1 cod. pen. (false attestazioni o false generalità)
La falsa attestazione delle generalità è riconosciuta come condotta omogenea rispetto all'evasione nel caso concreto, ma la Corte ritiene che la presenza di tale episodio non sia di per sé prova di un piano criminoso unitario senza ulteriori elementi concreti.
art. 671 cod. proc. pen. (istanza di riconoscimento della continuazione in sede di esecuzione)
La disposizione disciplina l'istanza in sede esecutiva; la Corte ricorda che il giudice dell'esecuzione valuta liberamente la richiesta alla luce delle sentenze irrevocabili e delle loro motivazioni.
art. 616, comma 1 cod. proc. pen. (condanna alle spese processuali)
La norma è applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali per il ricorso infondato.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (ex multis: Sez. 1, Sent. n. 35806/2016; Sez. U, Sent. n. 28659/2017; Sez. 1, Sent. n. 54106/2017)
La giurisprudenza richiede che chi invoca la continuazione alleghi elementi specifici e concreti del "medesimo disegno criminoso"; indica i criteri istruttori (omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità, abitudini di vita programmate) e consente al giudice di verificare anche l'eventuale estemporaneità delle condotte. Inoltre stabilisce che in sede esecutiva il giudice può avvalersi delle versioni dei fatti contenute nelle sentenze irrevocabili.
Massime di principio
- L'onere di allegazione: chi chiede il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva deve produrre non solo le sentenze, ma anche elementi specifici e concreti che dimostrino l'esistenza di un progetto criminoso unitario; la sola vicinanza temporale e omogeneità formale dei reati non è sufficiente.
- Valutazione delle modalità di esecuzione: differenze rilevanti nelle modalità con cui i reati sono stati posti in essere possono indicare carattere estemporaneo e ostare al riconoscimento della continuazione.
- Ruolo della versione difensiva: le ricostruzioni e le negazioni contenute nelle sentenze irrevocabili possono essere utilizzate dal giudice dell'esecuzione come elemento di valutazione, non sono neutre ai fini della decisione.
- Decisioni precedenti non automaticamente vincolanti: il riconoscimento della continuazione in altro procedimento può essere considerato, ma solo se la decisione che lo ha operato contiene una motivazione concreta e confrontabile; una pronuncia senza motivazione non vincola il giudice dell'esecuzione.
- Natura di alcuni reati (es. evasione): reati per loro natura collegati a esigenze contingenti possono essere più difficilmente ricondotti a un disegno criminoso unitario, salvo elementi probatori convincenti circa la programmazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 41843/2023 del 16/10/2023
- Sentenza penale · 16 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 41844/2023 del 16/10/2023
- Sentenza penale · 16 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 41848/2023 del 16/10/2023
- Sentenza penale · 16 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 41849/2023 del 16/10/2023
- Sentenza penale · 16 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 41850/2023 del 16/10/2023
- Sentenza penale · 16 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 41851/2023 del 16/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →