Sentenza n. 297/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'annullamento della determina n. 981 dell’11/10/2024 del responsabile della Macrostruttura Lavori Pubblici Ambiente Patrimonio e Governo del Territorio Edilizia Privata del Comune di Cascina recante l’annullamento in autotutela della scia per la ristrutturazione frazionamento e cambio destinazione presentata in data 24/07/2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determina comunale di annullamento in autotutela della SCIA presentata per la ristrutturazione, il frazionamento e il cambio di destinazione del compendio immobiliare, comprendente un nuovo accesso carrabile
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari immobiliari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti avevano acquistato quote di un compendio immobiliare e presentato il 24 luglio 2023 una SCIA relativa a un intervento di ristrutturazione, frazionamento e cambio di destinazione, con realizzazione di posti auto nell'area cortilizia e apertura di un nuovo accesso carrabile su via G. Di Vittorio. Prima della SCIA avevano ottenuto dall'ente preposto un parere preventivo favorevole del 30 giugno 2021. La SCIA era divenuta efficace per il silenzio dell'amministrazione. Il Comune, dopo avere richiesto chiarimenti all'ente che aveva espresso il parere, ha adottato l'11 ottobre 2024 una determina di annullamento in autotutela, ritenendo pericoloso il transito veicolare a doppio senso sulla strada, anche per le ridotte dimensioni della carreggiata. Con il primo motivo i ricorrenti hanno dedotto la violazione dell'art. 21-nonies l. 241/1990, poiché l'annullamento era intervenuto oltre un anno dopo la presentazione della SCIA. Il Comune aveva sostenuto che il termine non fosse decorso perché la SCIA sarebbe stata incompleta, non rappresentando in scala la strada interessata dal nuovo accesso, e perché i ricorrenti avrebbero fornito una rappresentazione non veritiera della funzione dell'accesso. L'amministrazione aveva inoltre affermato che il termine dovesse decorrere dal deposito di una successiva pratica edilizia integrativa relativa all'accesso carrabile, momento nel quale avrebbe acquisito piena conoscenza della soluzione progettuale. I ricorrenti hanno contestato tali ricostruzioni, evidenziando che la documentazione allegata alla richiesta di parere preventivo e alla SCIA descriveva già con precisione i due accessi alla viabilità pubblica, la funzione del nuovo accesso su via Di Vittorio e il collegamento con il resede destinato a parcheggio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la determina comunale. Ha ritenuto incontestabile che la SCIA fosse stata presentata il 24 luglio 2023 e che l'annullamento fosse intervenuto l'11 ottobre 2024, oltre il termine annuale richiamato dall'art. 21-nonies l. 241/1990. Le giustificazioni addotte dal Comune non erano idonee a posticipare la decorrenza del termine. In particolare, il giudice ha escluso che la mancata rappresentazione in scala della strada integrasse un'omissione imputabile ai ricorrenti, non essendo stata indicata alcuna norma primaria o regolamentare che imponesse tale adempimento già nel progetto edilizio. La mancata valutazione della compatibilità del flusso veicolare con le dimensioni della strada è stata quindi ricondotta a un difetto di istruttoria dell'amministrazione o dei suoi incaricati. È stata altresì esclusa la falsità della rappresentazione dell'accesso, poiché la richiesta di parere preventivo e la relazione allegata alla SCIA descrivevano già gli accessi previsti, la natura dello spazio condominiale, la funzione del nuovo accesso e il collegamento con il resede tergale destinato a parcheggio. La successiva richiesta di passo carrabile non aggiungeva elementi sostanziali rispetto a quanto già prospettato, sicché non poteva costituire il momento iniziale per il decorso del termine di autotutela. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. Il TAR ha precisato che resta ferma la possibilità per il Comune di tutelare la sicurezza stradale mediante soluzioni tecniche o un'adeguata disciplina del traffico, quale il senso unico alternato. Il Comune è stato condannato alla rifusione delle spese legali, liquidate in euro 4.000 oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 21-nonies l. 241/1990
L'annullamento d'ufficio della SCIA non può essere adottato oltre il termine annuale decorrente dal consolidamento della segnalazione quando le asserite incompletezze o inesattezze della documentazione non siano effettive e la successiva pratica non aggiunga elementi sostanziali già rappresentati all'amministrazione.
Massime di principio
- Il termine annuale per l'esercizio dell'autotutela sulla SCIA decorre dal suo consolidamento quando gli elementi essenziali dell'intervento e delle opere connesse siano già stati rappresentati nella documentazione presentata, anche se una successiva pratica edilizia riguarda aspetti attuativi o autorizzativi ulteriori.
- La decorrenza del termine per l'annullamento d'ufficio non può essere posticipata sulla base di una pretesa incompletezza della SCIA se l'amministrazione non indica la specifica disposizione primaria o regolamentare che imponeva il documento o la rappresentazione mancanti.
- Quando l'amministrazione non valuta, nella fase iniziale di controllo della SCIA, la compatibilità dell'intervento con le condizioni di sicurezza della viabilità, tale omissione integra un difetto istruttorio imputabile all'amministrazione e non può essere utilizzata per spostare in avanti la decorrenza del termine di autotutela.
- La successiva presentazione di una domanda di passo carrabile non sposta la decorrenza del termine di autotutela se la funzione dell'accesso, la sua localizzazione e il collegamento con l'area privata erano già stati compiutamente descritti nella richiesta di parere preventivo e nella relazione allegata alla SCIA.
- La tutela della sicurezza stradale può essere perseguita dall'amministrazione, anche dopo l'annullamento della SCIA, mediante soluzioni tecniche o specifiche misure di disciplina del traffico, purché esercitate nel rispetto dei relativi presupposti e competenze.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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