Cassazione Penale, Sentenza n. 36408/2023 del 31/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna confermata in sede di rinvio dalla Corte d'appello di Bari per il reato di tentato omicidio nei confronti di Giuseppe Mercante con le aggravanti della premeditazione e dell'utilizzo del metodo mafioso. L'imputato ha articolato quattro motivi: 1) carenza e manifesta illogicità della motivazione per travisamento dei fatti e omessa valutazione di prova decisiva (in particolare le dichiarazioni del collaboratore Arturo Amore e presunte contraddizioni sulla dinamica dell'attentato, la moto e le telecamere); 2) violazione per mancata assunzione di prove/testi richiesti dalla difesa (Lucchesi, De Bernardis, Ruta); 3) errata applicazione dell'aggravante del "metodo mafioso" (sostenendo che si trattò di una faida tra famiglie e non di condotte tipicamente mafiose); 4) difetto di motivazione circa la premeditazione, confusa con atti preparatori. Inoltre, è stato prodotto un verbale di interrogatorio (11/04/2023) in cui l'imputato, nel frattempo collaboratore di giustizia e inserito in programma di protezione, avrebbe ammesso la propria responsabilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché a versare € 3.000,00 alla Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Motivazione sintetica: il primo motivo è inammissibile per carenza di specificazione e prova dell'elemento ritenuto omesso (il ricorso non ha indicato compiutamente l'atto processuale, il dato probatorio concreto e la prova della verità dell'elemento dedotto, né ha spiegato in che modo ciò comprometteva la tenuta logica della sentenza impugnata). Il secondo motivo è infondato perché il giudice del rinvio ha correttamente valutato la non necessità/superfluità delle prove richieste; il terzo e quarto motivi sono inammissibili per aspecificità o perché reiterano censure già svolte senza apportare elementi nuovi. La Corte ha altresì richiamato il principio per cui il giudice del rinvio può ammettere nuove prove nei limiti degli artt. 603 e 627 c.p.p., e ha ritenuto legittima la valutazione sull'aggravante del metodo mafioso basata sulle modalità esecutive e sul contesto.
Norme richiamate
Codice penale, artt. 110, 56, 575, 577
menzionati nel capo di imputazione per il delitto di tentato omicidio
Gli articoli sono richiamati per definire la responsabilità in concorso, il tentativo e le specifiche figure delittuose addebitate agli imputati
Art. 7 d.l. n. 152 del 1991 (aggravante del "metodo mafioso")
citato come circostanza aggravante applicata dai giudici di merito
La Corte ha confermato che l'aggravante può essere riconosciuta anche in assenza di un'associazione mafiosa formalmente costituita, quando le modalità della condotta evochino la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso
Art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
richiesto il riscontro esterno per dichiarazioni dei collaboratori
Richiede riscontri esterni alle dichiarazioni dei collaboratori; la Corte ha richiamato la necessità di tali riscontri nella valutazione delle dichiarazioni in primo grado e in sede di rinvio
Art. 210 cod. proc. pen.
utilizzato per l'audizione del collaboratore Arturo Amore in sede di rinvio
Consente l'assunzione di dichiarazioni rese fuori dal dibattimento in particolari forme; la Corte ha ritenuto ammissibile l'utilizzo delle dichiarazioni rese secondo tale disciplina
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
il ricorso è stato redatto nei limiti di tale disposizione
Limita l'estensione della motivazione e l'oggetto del ricorso per cassazione nei termini imposti dalla sentenza di annullamento con rinvio
Art. 606, comma 1, lett. b), c), d) cod. proc. pen.
richiamati rispetto alle censure mosse in cassazione
Definiscono i vizi denunciabili in cassazione (vizio di motivazione, violazioni di norme di diritto, mancata assunzione di prove); la Corte ha ritenuto che i motivi non rispettassero i necessari requisiti di specificità e non fossero idonei a integrare i vizi denunciabili
Art. 627, comma 2 e art. 603, commi 1 e 2, cod. proc. pen.
richiamati per l'ammissione di prove nel giudizio di rinvio
Stabiliscono che il giudice del rinvio può ammettere prove nuove se rilevanti e indispensabili per il "devolutum"; la Corte ha ritenuto legittima l'assunzione di alcuni verbali e dichiarazioni in fase di rinvio
Art. 586 cod. proc. pen.
richiamato nella discussione sul rispetto delle regole di ammissione della prova
Norma sulla disciplina delle prove in appello; la Corte ha richiamato l'interpretazione consolidata che consente l'ammissione di prove sopravvenute nei limiti previsti
Massime di principio
- Per contestare in Cassazione la mancata valutazione di una prova decisiva occorre indicare con precisione l'atto processuale richiamato, il contenuto fattuale emerso, la prova della verità di quel contenuto e spiegare esattamente come esso renda contraddittoria o illogica la motivazione impugnata; altrimenti il motivo è inammissibile.
- Nel giudizio di rinvio il giudice d'appello ha poteri di assunzione di prove sopravvenute, ma solo nei limiti degli artt. 603 e 627 c.p.p.: le prove devono essere rilevanti e, se richiesto, indispensabili per il "devolutum" decisionale.
- Le censure relative a dinieghi o valutazioni di testi richiesti dalla difesa sono, in linea di principio, questioni di merito e pertanto difficilmente rivedibili in sede di legittimità, salvo che non emergano vizi di diritto o violazioni procedurali evidenti e specificate.
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia richiedono riscontri esterni (art. 192, comma 3 c.p.p.) per essere valutate come fonte autonoma di prova: l'assenza di tali riscontri può incidere sulla rilevanza probatoria ma la Corte valuta complessivamente il sistema probatorio.
- L'aggravante del "metodo mafioso" può essere riconosciuta in base alle modalità esecutive e al contesto intimidatorio dell'azione, anche senza prova di una struttura associativa formale: è decisiva la veste intimidatoria e la funzione di reintegrazione del metodo delinquenziale mafioso.
- Una confessione o ammissione rese in successivo interrogatorio (anche se l'imputato è poi collaboratore e protetto) possono avere rilievo processuale, ma non bastano a rendere ammissibile un ricorso in Cassazione se manca la necessaria specificità nel dedurre il vizio di diritto.
- La Cassazione può condannare il ricorrente alle spese e irrogare sanzioni amministrative (Cassa delle ammende) se il ricorso risulta carente per colpa nella determinazione della questione di inammissibilità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 31 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 36260/2023 del 31/08/2023
- Sentenza penale · 31 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 36261/2023 del 31/08/2023
- Sentenza penale · 31 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 36263/2023 del 31/08/2023
- Sentenza penale · 31 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 36264/2023 del 31/08/2023
- Sentenza penale · 31 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 36265/2023 del 31/08/2023
- Sentenza penale · 31 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 36266/2023 del 31/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →